Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28700 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3639-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO

68, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MAGGIONI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE,

CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1263/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.M. ingegnere iscritto all’albo professionale, ma non ad Inarcassa, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, e avendo recepito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito alla sussistenza dell’obbligo dei liberi professionisti – pubblici dipendenti di versare i contributi alla gestione separata Inps, ha dichiarato dovuti i contributi relativi ai redditi professionali percepiti nell’anno 2008, oltre al pagamento delle sanzioni a titolo di evasione contributiva;

il ricorso è basato su due motivi;

l’Inps ha depositato tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ A. deduce violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, e art. 26, in combinato disposto con il D.L. n. 98, art. 18, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011; della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, del D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 6, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, della L. n. 509 del 1994, art. 2; della L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e del vigente statuto Inarcassa, artt. 7 e 23; art. 38 Cost.; del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, L. n. 179 del 1958; sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato le norme citate in epigrafe, stabilendo l’obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte del ricorrente per l’attività professionale svolta nell’anno 2008;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 5, inapplicabilità delle sanzioni – assenza di dolo o colpa”; contesta che il giudice d’appello non abbia rilevato che in base alla norma richiamata in epigrafe, le somme dovute a contributi previdenziali e assistenziali non sono soggette a sanzioni e interessi;

contesta la statuizione con cui la Corte d’appello ha condannato il ricorrente al pagamento delle sanzioni a titolo di evasione contributiva e non invece a titolo di omissione contributiva, e afferma che nel caso in esame, procedendo l’applicazione delle sanzioni civili automaticamente dal mancato versamento dei contributi, la norma da applicare sarebbe la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 lett. b);

sostiene ancora che il citato art. 116, comma 15, sul pagamento in misura ridotta, basato sul versamento integrale dei contributi, non sarebbe applicabile al caso di specie;

il primo motivo è infondato, poichè l’interpretazione della normativa offerta dalla Corte territoriale è conforme alla giurisprudenza d questa Corte, la quale, con le sentenze n. 30344 e 30345 del 2017, ha definitamente stabilito l’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata da parte dei liberi professionisti iscritti agli albi di categoria i quali, pur soggetti alla previdenza obbligatoria in quanto lavoratori dipendenti, svolgono altresì attività professionale, sebbene in maniera occasionale;

il secondo motivo è parimenti infondato;

la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto (Cass. n. 28966 del 2011) secondo cui “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. B), e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti…”

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dell’Inps, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di competenze professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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