Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28700 del 09/11/2018
Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 09/11/2018), n.28700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7908/2011 R.G. proposto da:
Vittoria Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 59, presso
lo studio dell’avv. Astolfo Di Amato, rappresentata e difesa
dall’avv. Domenico Stanga giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 18/47/10, depositata il 10 febbraio 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2018
dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 18/47/10 del 10/02/2010 la CTR della Campania rigettava l’appello della Vittoria Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza n. 575/10/07 della CTP di Caserta, che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento a fini IVA, IRPEG e IRAP relativo all’anno d’imposta 2001, con comminatoria di sanzioni;
1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento impugnato veniva emesso, sulla base di un processo verbale di constatazione, al fine di procedere a rettifica del reddito imponibile a seguito degli espletati accertamenti bancari; b) la CTP rigettava l’appello della società contribuente; c) la sentenza della CTP era impugnata dall’Agenzia delle entrate;
1.2. su queste premesse, la CTR rigettava l’appello, evidenziando, per quanto interessa in questa sede, che non sussisteva “la ripetuta denunzia di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento”, avendo i primi giudici correttamente ritenuto la superfluità della allegazione del processo verbale di constatazione, essendone la società già in possesso;
2. la Vittoria Costruzioni s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. con l’unico motivo di ricorso la Vittoria Costruzioni s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la CTR non si sarebbe pronunciata sul rilievo della carenza di motivazione dell’avviso di accertamento in ragione della mancata allegazione del processo verbale di constatazione, ritenuto necessario a pena di nullità;
2. il motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
2.1. sotto il primo profilo, la ricorrente non trascrive nelle sue parti essenziali, nè allega l’avviso di accertamento, con conseguente palese difetto di autosufficienza del ricorso;
2.2. in ogni caso, l’infondatezza del ricorso emerge con palmare evidenza sulla base del semplice richiamo della costante giurisprudenza di questa Corte, cui non v’è ragione per non conformarsi;
2.3. in particolare, è stato evidenziato che: “In tema di atto impositivo, ai fini dell’ammissibile motivazione “per relationem” è sufficiente il rinvio dell’avviso di accertamento al p.v.c. notificato al contribuente” (così Cass. n. 29002 del 05/12/2017);
si è, altresì, precisato che: “in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l’avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione)” (Cass. n. 407 del 14/01/2015; conf. Cass. n. 18073 del 02/07/2008);
più in generale, è stato affermato che: “In tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziarla ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza” (Cass. n. 15327 del 04/07/2014; cfr. anche Cass. n. 9323 del 11/04/2017);
2.4. nel caso di specie, la CTR ha evidenziato che il processo verbale di constatazione di cui la ricorrente lamenta l’omessa allegazione era stato precedentemente notificato alla società contribuente, il che rende superflua la sua allegazione all’avviso di accertamento;
3. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 789.424,20.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018