Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2870 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. III, 06/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 06/02/2020), n.2870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26228/2017 proposto da:

COMUNE VENTIMIGLIA, in persona del Sindaco e legale rappresentante

p.t. Dott. I.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANNARUMMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO BARBARO;

– ricorrente –

contro

A.M.F., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO ANDRACCO;

– controricorrente –

e contro

C.A., C.R., C.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 490/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositato il 12/04/2017;

udita la relazione della causa nella Camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. Il Comune di Ventimiglia ricorre, affidandosi a due motivi per la

cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Genova che, accogliendo parzialmente l’impugnazione principale proposta dalla UGF Ass.ni Spa, aveva riformato solo in ordine al quantum debeatur la pronuncia del Tribunale di Sanremo che lo aveva condannato ad eseguire una serie di opere di ricostruzione e miglioramento del territorio, necessarie per riparare i gravi danni subiti da A.M.F. e C.C. sui terreni di loro proprietà, danneggiati da fenomeni alluvionali in relazione ai quali il Comune aveva omesso da moltissimi anni di apprestare le necessarie misure di sicurezza, pur consapevole della natura franosa del territorio e delle piogge torrenziali che caratterizzavano le condizioni climatiche della zona.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale aveva accolto soltanto la censura della compagnia riguardante il quantum, limitandolo, in punto di decorrenza della prestazione indennitaria, “da ritenersi unica e non rinnovabile per ogni anno dal 1999 in poi”; ma aveva respinto l’appello incidentale con il quale l’ente locale aveva lamentato che i fatti costitutivi dedotti dalla parte attrice, e cioè i danni derivanti dalle copiose piogge verificatisi nel 1999, erano ben diversi da quelli ricostruiti nella CTU, i quali, temporalmente collocati nel 1996, non potevano essere considerati la causa del pregiudizio subito dagli attori.

2. Ha resistito l’intimata A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza di secondo grado per vizio di ultrapetizione o extrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4. Lamenta che la domanda dei danneggiati era riferita alla mancata esecuzione delle opere necessarie alla raccolta e smaltimento delle acque meteoriche che dalla strada comunale si riversavano nel ritano e che il fatto storico era limitato alle piogge che si erano riversate sul terreno nel 1999, mentre la domanda era stata accolta con riferimento all’epoca antecedente che non era stata affatto oggetto di allegazione. Ad esso si era riferita la CTU depositata nel 2004 che parla di danni risalenti al 1996, 1998 e 2000, esclusi dalla prospettazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Il ricorrente, infatti, non coglie la ratio decidendi della sentenza che, sullo specifico punto (cfr. paf. 6 e 7 della motivazione) ha esaminato la censura (incidentale) proposta decidendo sulla base di una interpretazione congrua e logica degli atti dai quali emerge che, anche se oggetto di specifica pretesa sono i fatti del 1999, essi trovavano origine causale nella condotta omissiva del Comune, consistente nel non aver apprestato nessuna opera di raccolta e smaltimento delle acque necessaria per scongiurare il pregiudizio subito.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio attestante la prova liberatoria del caso fortuito.

Assume che la Corte aveva affermato che non era stata data prova dell’eccezionalità del fenomeno (calamità naturale) che, invece, era attestata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.1999.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.3. La censura manca di autosufficienza e viola, pertanto, l’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6: non è stato trascritto, infatti, il testo del documento di cui si deduce l’omesso esame, nè è stato descritto il contenuto dello stesso al fine di consentire alla Corte di apprezzare l’omissione denunciata e di verificarne la decisività in relazione alla statuizione della Corte territoriale che, oltretutto, sul punto, è conforme a quella del giudice di primo grado.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA