Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2870 del 06/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2018, (ud. 23/11/2017, dep.06/02/2018),  n. 2870

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2910/17/2015, depositata il 3 luglio 2015, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Catania – disposta la separazione tra due appelli proposti avverso sentenze diverse, nel pronunciare sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 43/1/2011 della CTP di Ragusa, che aveva accolto il ricorso della Modulo S.r.l. avverso avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2005, dichiarò inammissibile il gravame, in ragione dell’omesso deposito da parte dell’Amministrazione, all’atto della costituzione in giudizio, della ricevuta postale di spedizione della raccomandata per mezzo della quale il ricorso in appello era stato notificato alla controparte.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la Modulo S.r.l. (di seguito società) resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, osservando come dall’avviso di ricevimento prodotto il giudice tributario d’appello avrebbe potuto ugualmente rilevare la tempestività del gravame proposto.

Il motivo è manifestamente fondato, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, secondo le quali “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”.

Va in proposito ricordato che – laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo – la Corte è anche giudice del fatto e può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito; il che rileva soprattutto quando, come nel caso di specie, è in gioco l’ammissibilità dell’appello e quindi il passaggio o no in cosa giudicata della sentenza di primo grado, trattandosi di verifica che la Corte deve compiere anche d’ufficio ex actis (Sez. U. n. 6994 del 24 marzo 2010; conf. Cass. sez. 3, n. 16780 del 13 agosto 2015), anche ai fini del terzo comma dell’art. 382 cod. proc. civ. (Cass. sez. 2, n. 3004 del 17 febbraio 2004; conf. Cass. sez. 3, n. 19222 del 20 agosto 2013). Ciò è ribadito in sedes materiae dalle precitate decisioni delle sezioni unite riguardo alla cd. “prova di resistenza” (vedasi p. 5.13 e p. 6 delle motivazioni).

Ciò premesso, nella fattispecie in esame la relativa verifica ha esito positivo.

L’avviso di ricevimento prodotto in copia dall’Amministrazione all’atto della costituzione nel giudizio d’appello, seppure recante in bianco l’indicazione della data di spedizione, reca il timbro datario a tondo dell’ufficio postale di distribuzione con la data del 16 settembre 2011. Incontroverso in fatto che la sentenza di primo grado, depositata il 31 gennaio 2011 e non notificata, è stata resa in giudizio pendente tra le parti successivamente alla data del 4 luglio 2009, essendo stato il ricorso in primo grado avverso l’atto impositivo impugnato notificato il 13 ottobre 2009, il termine lungo applicabile ex art. 327 c.p.c., comma 1, nella sua formulazione applicabile, ratione temporis, di sei mesi, veniva a scadere il 31 luglio 2011.

Poichè detto giorno cadeva di domenica, giusta l’art. 155 c.p.c., comma 3, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tuttavia, essendo il 1 agosto il primo giorno del periodo di sospensione feriale, ne consegue che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre secondo la L. n. 742 del 1969, art. 1 nella sua formulazione applicabile ratione temporis, l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’appello veniva a scadere il 16 settembre 2011, sicchè, come comprovato, con fede privilegiata, dal succitato timbro datario dell’ufficio postale, l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società è da ritenersi proposto nei termini, dovendo quindi la sentenza impugnata essere cassata per violazione dell’art. 53 in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.

Il giudice di rinvio, cui la causa va quindi rimessa per nuovo esame, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2018

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