Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2870 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.J., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.

Clementina Di Rosa, ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Napoli, via Porzio, centro direzionale G1;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il

18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1601/2018 del 18 ottobre 2018, la Corte d’appello di Salerno ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 20 giugno 2017, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6,7,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione ai requisiti per la protezione sussidiaria, per la mancata considerazione della vicenda persecutoria personale narrata dall’interessato in sede di audizione, nonchè dell’attuale peggioramento del quadro-socio politico del paese di provenienza; 2) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata valutazione della situazione del paese di origine, nonchè della vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; 3) la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, per il mancato aggiornamento dei dati relativi alla situazione di pericolo nel paese di provenienza dell’interessato; 4) l’omesso esame della documentazione richiamata dalla difesa del ricorrente circa l’effettiva situazione socio-politica della regione di provenienza, in termini di instabilità e insicurezza, oltre che della peculiare situazione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva dello stesso.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo di doglianza si ribadisce, in sostanza, quanto già affermato di fronte ai giudici di merito circa una asserita situazione di persecuzione e minaccia alla quale il richiedente sarebbe sottoposto nel suo paese di origine ((OMISSIS)), essendo egli fuggito perchè gli appartenenti ad una banda criminale volevano costringerlo a entrare in tale banda ed essendo poi fuggito dalla Libia, paese di transito, per la situazione subita di violenza generalizzata.

Sul punto, la sentenza impugnata reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – laddove evidenzia che il richiedente non ha articolato alcuna puntuale critica avverso il giudizio di inattendibilità del suo narrato espresso in maniera analitica dal Tribunale, essendosi limitato a generici richiami alle discipline giuridiche ipoteticamente applicabili a suo favore. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza.

1.2. Il terzo motivo di ricorso, riferito alla valutazione della condizione del paese di provenienza quale presupposto per l’applicazione della protezione sussidiaria, è infondato.

La sentenza impugnata reca sul punto una motivazione pienamente coerente, laddove – anche richiamando la sentenza di primo grado – evidenzia che, a prescindere dalla sostanziale inattendibilità della versione dei fatti fornita dall’interessato circa pretese persecuzioni a suo carico, la regione (OMISSIS)na di provenienza (Edo State) non presenta situazioni di particolare rischio, secondo quanto emerge dalle più aggiornati fonti internazionali ufficiali e indipendenti.

1.3. Infondati sono anche il secondo e il quarto motivo di ricorso, riferiti alla protezione umanitaria.

Va premesso sul punto, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02). Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, che – come visto – ha reputato non credibile la versione fornita dall’interessato e insussistenti situazioni di particolare pericolo nel paese di origine; cosicchè non può essere ritenuta configurabile alcuna vulnerabilità, nè vi è alcun rischio di trattamenti inumani in caso di rimpatrio nel paese di provenienza.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese dalla ricorrente soccombente, non essendosi costituita la controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA