Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2870 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.03/02/2017),  n. 2870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4943-2010 proposto da:

AURORA YACHTING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO MAZZETTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO OROPALLO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI LATINA in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 723/2008 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAZZETTA delegato con incarico

verbale dall’Avvocato OROPALLO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato in data 12 luglio 2007 alla s.r.r. Aurora Yachting – costituita il 7 novembre 2003 – avviso di accertamento pari a Euro 50.000 oltre interessi e sanzioni per l’anno di imposta 2003, per indebita detrazione di i.v.a. per la predetta somma (detrazione cui si è accompagnata richiesta di rimborso di imposta per ulteriori Euro 45.000). A seguito di processo verbale di constatazione redatto da funzionari dell’agenzia è invero emerso che in base a scrittura privata datata 21 luglio 1992 tra O.L. per conto della Ferro & Cemento s.r.l. e C.I., qualificata idonea a prevedere successivo acquisto immobiliare a favore di persona da nominare senza originaria previsione del prezzo, è pervenuto alla Aurora Yachting s.r.l. dalla Ferro Presagomati s.r.l. un capannone in (OMISSIS), ciò cui è seguita la formalizzazione mediante atto pubblico in data 31 dicembre 2003, con coeva emissione di fattura. Risultando dal libro giornale il pagamento mediante finanziamento da soci, ed essendo stato invece il prezzo corrisposto ratealmente mediante effetti cambiari emessi da C.I. a favore della Ferro & Cemento s.r.l. e della Ferro Presagomati s.r.l., sempre in base a detta scrittura privata, secondo l’agenzia ai sensi del D.M. 15 novembre 1975, trattandosi di cessione di beni senza determinazione di prezzo, la fattura avrebbe dovuto essere emessa al momento della determinazione del prezzo individuato al momento della consegna delle cambiali ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6.

Adita dalla Aurora Yachting s.r.l., la commissione tributaria provinciale di Latina ha rigettato il ricorso della contribuente avverso il disconoscimento della detrazione, che ha appellato innanzi alla commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina. La commissione regionale ha ritenuto la scrittura privata del 1992 una promessa di vendita non sottoposta a registrazione, comportante la sottoscrizione di effetti cambiari per lire 410 milioni complessivi con scadenze fino al 1994, che la commissione ha ritenuto pagati tenuto conto della non contestazione sul punto e del fatto che l’emittente C.I. era il legale rappresentante della Aurora Yachting; ha affermato la commissione regionale che, stante la corresponsione del prezzo, avrebbe dovuto seguire la fatturazione e la stipula del definitivo sin dal 1994, invece essendosi effettuata regolarizzazione solo nel 2003; il presupposto impositivo si era dunque verificato nel 1994 ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4. Conseguentemente la commissione regionale ha rigettato l’appello.

Avverso la decisione di appello l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione su tre motivi.

L’agenzia intimata non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con un primo motivo, si denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, indicandosi quale riferimento l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si lamenta l’asserita brevità della motivazione, il suo scontare un presunto errore già presente in primo grado costituito dall’individuare nella scrittura del 21 luglio 1992 un contratto preliminare e nella consegna dei titoli cambiari un pagamento di corrispettivo, la dedotta mancata considerazione della disciplina contenuta nel D.M. 15 novembre 1995. Si indicano come fatti controversi su cui la motivazione sarebbe “omessa o contraddittoria” quelli della mancata coincidenza tra i soggetti della scrittura privata e i soggetti dell’effettiva compravendita, nonchè della incapacità di O.L. di rappresentare la società Ferro & Cemento e della mancata titolarità del bene in capo a tale società. Si offrono infine ricostruzioni fattuali e giuridiche alternative a quelle accolte in sentenza (pp. 3-6 del ricorso).

2. – Con il secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione” del D.M. 15 novembre 1975 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si lamenta in particolare un presunto cattivo governo da parte della commissione regionale delle disposizioni in parola, in quanto l’operatività della deroga contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, n. 4 – che consente di ritenere effettuata l’operazione, ai fini impositivi, al pagamento del prezzo – presuppone la chiara individuazione degli elementi del contratto, mentre nel caso di specie si sarebbe trattato di acconti.

3. – Con il terzo motivo, infine, si deduce “violazione di legge” e in particolare del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19, 20, 41 e 60 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si sostiene che in caso di ritardata ricezione di fattura e mancata regolarizzazione non si perde il diritto alla detrazione dell’i.v.a., dovendosi solo sopportare le sanzioni.

4. – I motivi sono inammissibili, anzitutto, per inidoneità dei quesiti.

5. – Per il ricorso in esame, infatti, continua ad avere efficacia l’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2, citato decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d); infatti, in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima, l’art. 366 bis cod. proc. civ. continua ad applicarsi ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma (sez. 5, n. 24597 del 2014).

La funzione del quesito di diritto è direttamente connessa alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, costituendo la chiave di lettura delle ragioni esposte:

Secondo l’elaborazione della giurisprudenza di questa Corte, i quesiti: – non devono risolversi in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 -bis suddetto (sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420);

– non devono risolversi in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210); nè possono risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza del vizio denunziato nel motivo (sez. un., n. 21672 del 2013).

I predetti limiti negativi sono finalizzati ad assicurare la funzione propria del quesito di diritto che – come la giurisprudenza ha chiarito – è di far comprendere alla corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito (sez. un. n. 74.33 del 2009; sez. L, n. 8463 del 2009).

Circa i requisiti positivi, bisogna distinguere tra quesiti con cui si illustrano errori giuridici (quesito in diritto in senso stretto) e quelli afferenti vizi di motivazione (quesito c.d. in fatto, o momento di sintesi). Con specifico riguardo al primo, il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito ed enunciare la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere, oltre che come già detto in una semplice richiesta di accoglimento del motivo, nel mero interpello della corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio (sez. 5 n. 3530 del 2012).

I quesiti in diritto devono dunque essere formulati in termini tali da compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte, sez. un., n. 2658 del 2008; sez. 3, n. 19769 del 2008; n. 22704 del 2010).

In altri termini, con il quesito il ricorrente deve domandare alla Corte se, in una fattispecie come quella contestualmente e sommariamente descritta (fatto), si applichi la regola giuridica diritto auspicata dal ricorrente (prima regola di diritto) in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (seconda regola di diritto).

La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (sez. 3, n. 24339 del 2008, sez. 3, n. 4044 del 2009).

Quanto ai motivi di vizio di motivazione (come puntualizza già Cass. n. 16002 del 2007, con indirizzo ormai consolidato, a partire da sez. un. n. 20603 del 2007) la giurisprudenza di questa corte esige che il quesito o momento di riepilogo indichi chiaramente, in modo sintetico, evidente ed autonomo, il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione: occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

6. – In proposito, deve dunque notarsi come nel procedimento in esame il primo motivo non sia corredato da momento di sintesi, essendo anzi esso particolarmente diffuso su più profili e critiche in un unico contesto. Per vero, alla p. 4 sussiste un passaggio ove, come detto, sono elencati i presunti fatti controversi su cui la motivazione sarebbe “omessa o contraddittoria” (quelli della mancata coincidenza tra i soggetti della scrittura privata e quelli dell’effettiva compravendita, nonchè della incapacità di O.L. di rappresentare la società Ferro & Cemento e della mancata titolarità del bene in capo a tale società). A prescindere, però, dal se o meno tali aspetti possano costituire “fatti” (ossia fatti storici) cui fa riferimento l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è comunque evidente come essi non possano rappresentare uno o più quesiti, mancando la “sintesi” espositiva che esprime per quale ragione la motivazione sia inidonea a sorreggere la decisione.

Quanto, poi, ai quesiti di diritto a corredo del secondo e del terzo motivo, essi sussistono, ma sono totalmente astratti, indicando la “regula iuris” affermata dalla parte, senza le altre necessarie indicazioni di cui sopra (sintesi del fatto e “regula iuris” affermata dal giudice), ciò che rende inammissibili i motivi.

7. Sussistono altre causali di inammissibilità, che si possono esporre per completezza, essendo inconferenti il secondo e il terzo motivo, nonchè generico, fattuale e. carente di autosufficienza il primo. Inve.-ro, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la commissione regionale ha ritenuto che, “essendo state onorate” “le cambiali” emesse in parallelo alla scrittura privata qualificata “promessa di vendita”, le stesse “hanno prodotto l’effetto di pagamento e quindi, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 4 … il presupposto dell’imposizione in quanto la operazione si considera effettuata”. La “ratio decidendi”, dunque, è evidentemente riferita alla disposizione di detto art. 6, comma 4, per il quale “Se anteriormente a1 verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi… sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data… del pagamento,” disposizione applicabile, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, anche ai pagamenti di acconti (cfr. sez. 5, n. 25088 del 2014).

8. – Ciò posto, emerge con chiarezza da quanto innanzi l’inconferenza posto che il secondo motivo, senza fornire alcun elemento argomentativo, si incentra sulla negazione del disposto di una norma di diritto, predicandone inammissibilmente un senso contrario al suo dato testuale, applicabile anche ai pagamenti di acconti; il terzo motivo, poi, è articolato su questione del tutto astratta e slegata dalla fattispecie, in cui non si discute affatto di detrazione o rimborso di i.v.a. per l’operazione degli inizi degli anni ‘90, bensì della detrazione in relazione a fattura del 2003 in assenza del sottostante pagamento dichiaratamente già effettuato. I due motivi riferiti al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 sono quindi anche per quanto innanzi inammissibili, restando esentata la corte dall’ulteriormente notare come non siano stati indicati i brani della sentenza oggetto di censura.

7. – Quanto al primo motivo, lo stesso è inammissibile in quanto generico, fattuale e non autosufficiente, posto che “sub specie” di vizio di motivazione della sentenza si sollevano critiche di merito alla ricostruzione della natura e degli effetti del contratto (unitamente al connesso pagamento) effettuata dal giudice di merito, sollecitando una rivalutazione del materiale probatorio inesigibile in sede di legittimità (si pensi alle questioni della mancata coincidenza tra i soggetti della scrittura privata e quelli dell’effettiva compravendita, nonchè della incapacità di O.L. di rappresentare la società Ferro & Cemento, non proprietaria del cespite; temi su cui viene peraltro offerta dai giudici di merito una spiegazione connessa al ruolo di C.I.). L’inammissibilità parimenti consegue alla mancanza di specifica indicazione dei brani motivazionali oggetto di critica, non essendo idonea la censura alla brevità della motivazione stessa.

8. – In definitiva, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

la corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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