Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 287 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 10/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7938-2011 proposto da:

B.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO GATTI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

FINECO BANK S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del suo Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio

dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI ALESSANDRO SAGRAMOSO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/11/2010 R.G.N. 639/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato PARISI CRISTOFORO per delega Avvocato GATTI ROBERTO;

udito l’Avvocato CAMICI GIAMMARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza 3 novembre 2010, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto da B.V. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di condanna della preponente Fineco Bank s.p.a. al pagamento della complessiva somma di Euro 507.202,00 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, indennità suppletiva di clientela calcolata ai sensi dell’art. 1751 c.c., siccome più favorevole all’agente, di indennità meritocratica e di valorizzazione del portafoglio, in conseguenza del recesso immediato per giusta causa, cui era stato obbligato per la revoca ingiustificata dall’incarico di Area Manager rivestito dal 2003 – al 2008, comunicatagli il 20 marzo 2008; il Tribunale aveva invece accolto la domanda riconvenzionale della preponente di condanna dell’agente al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, per insussistenza della giusta causa di recesso e alla restituzione della somma di Euro 10.000,00 corrisposta a titolo di integrazione provvigionale. A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva la statuizione del Tribunale di corretta interpretazione dei documentati accordi contrattuali tra le parti, nel senso della libera revocabilità dell’incarico di Area Manager, accessorio e successivo al contratto di agenzia stipulato tra le parti medesime, senza necessità di preavviso, nè giustificazione: come in effetti avvenuto nell’esercizio del diritto potestativo riservatosi dalla preponente, senza violazione dei principi di correttezza e buona fede, nè abuso del diritto. Ciò che comportava l’esclusione di tutte le indennità richieste dall’agente, compresa quella prevista dall’art. 2, comma 4, AEC, in assenza delle condizioni ivi previste, relative a variazioni nell’ambito del rapporto di agenzia e non dell’incarico professionale.

Infine, la Corte subalpina ribadiva la fondatezza delle pretese della preponente in via riconvenzionale.

Con atto notificato il 25 marzo 2011, B.V. ricorre per cassazione con sei motivi, cui resiste Fineco Bank s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1174, 1321, 1362, 1363, 1366, 1370, 1371, 1325, 1326 e 2708 c.c. e insufficiente, contraddittoria e apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per erronea e ingiustificata assunzione dell’estraneità dell’incarico di Area manager al contratto di agenzia, invece pienamente integrante il secondo, sul rilievo della sua natura accessoria, anzichè principale e della sua posteriore (e non anteriore, al massimo contestuale) conclusione rispetto a detto contratto, alla luce dei canoni ermeneutici denunciati in relazione ad una corretta lettura degli elementi documentali scrutinati.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2 AEC 26 febbraio 2002 per gli agenti di commercio, artt. 2119, 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per erronea esclusione dell’applicazione, senza giustificazione argomentativa, delle previsioni dell’art. 2, commi 4 e 5 AEC citato, espressamente richiamato dal contratto individuale dell’agente, comportanti la cessazione del rapporto tra le parti per iniziativa della preponente, per la sensibile variazione in pejus delle condizioni dell’agente, a causa della revoca ad nutum del contratto di agenzia, come integrato dall’incarico di Area manager.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2721 c.c., art. 420 c.p.c., illogicità e contraddittorietà, nonchè difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per l’esclusione di un abuso di diritto nella previsione di una facoltà di revoca ad nutum e senza preavviso nella lettera di incarico manageriale ma non nel contratto di agenzia, secondo il richiamato insegnamento dell’arresto di legittimità n. 20106/2009, anche alla luce del carteggio tra le parti immediatamente precedente la revoca dell’incarico.

Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c. e 10 AEC 26 febbraio 2002, art. 414 c.p.c. e contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per erronea determinazione dell’indennità di preavviso posta a proprio carico sulla base di tutte le provvigioni (anche su quelle, assolutamente prevalenti, dell’incarico manageriale, revocato ad nutum dalla preponente) e non delle sole direttamente conseguenti al contratto di agenzia, senza neppure riscontro dell’eccezione espressamente formulata.

Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1230 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea condanna dell’agente alla restituzione alla preponente dell’integrazione provvigionale, pure ingiustificatamente disattesa la dedotta natura novativa dell’integrazione straordinaria del 12 febbraio 2005 di Euro 36.000,00 della seconda, oggetto del documento sub 8) della banca.

Con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 244 c.p.c., artt. 2697, 2721 e 2724 c.c. e omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per mancata ammissione delle istanze istruttorie.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1174, 1321, 1362, 1363, 1366, 12370, 1371, 1325, 1326 e 2708 c.c. e insufficiente, contraddittoria e apparente motivazione, per erronea e ingiustificata assunzione dell’estraneità dell’incarico di Area manager al contratto di agenzia, è inammissibile.

Il ricorrente contesta, infatti, il risultato interpretativo in sè della natura dell’incarico scrutinato, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità; “posto che il controllo della Corte di cassazione afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 18 novembre 2005, n. 24461).

Nell’applicazione dei canoni ermeneutici contrattuali occorre poi seguire il criterio gerarchico di prevalenza di quelli soggettivi (artt. 1362 e 1363 c.c.) sugli oggettivi (artt. 1364 ss. c.c.), posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d’essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico (Cass. 15 luglio 2016, n. 14432; Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; Cass. 22 marzo 2010, n. 6852). Sicchè, prevale il criterio del senso letterale delle parole impiegate dagli stipulanti, quando esso riveli con chiarezza ed univocità la loro volontà comune, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti (Cass. 21 agosto 2013, n. 19357): avendo eventualmente riguardo anche al “comportamento complessivo”, giacchè il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. 15 luglio 2016, n. 1432). Ebbene, nel caso di specie, le suindicate regole di ermeneutica contrattuale sono state correttamente osservate dalla Corte territoriale ed espresse con motivazione congrua ed esauriente, non viziata nè logicamente nè giuridicamente (per le ragioni esposte a pgg. da 13 a 18 della sentenza). In particolare, merita una condivisibile evidenza la sottolineata rispondenza dell’interpretazione data della relazione degli accordi sottoscritti tra le parti “alla realtà dei rapporti economici e negoziali tra le parti quali… descritti dal ricorrente stesso” (così dal terzo al quinto alinea di pg. 17 del ricorso).

Nè, infine, si può accedere, in presenza di un’interpretazione ben plausibile del giudice di merito non essendo necessario che essa sia l’unica possibile nè la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), ad una sostanziale sollecitazione a revisione del merito, discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 16 novembre 2015, n. 23377; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 settembre 2009, n. 20140).

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2 AEC 26 febbraio 2002 per gli agenti di commercio, artt. 2119, 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione, per erronea esclusione dell’applicazione delle previsioni comportanti la cessazione del rapporto tra le parti per iniziativa della preponente a causa della sensibile variazione in pejus per l’agente della revoca ad nutum del contratto di agenzia, è inammissibile.

E’ noto che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduca in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale previsti dagli artt. 1362 ss. c.c.. E’ pertanto onere del ricorrente, al fine di far valere la violazione sotto i due richiamati profili, non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 6 agosto 2015, n. 16507; Cass. 18 aprile 2008, n. 10218; Cass. 1 novembre 2007, n. 23569).

Nella formulazione della censura, il ricorrente non ha adempiuto ad un tale onere rigoroso, limitandosi ad una generica doglianza di “apodittica affermazione della Corte d’Appello di Torino” di evidenza dei “vizi di difetto di motivazione illogicità e violazione di legge con riguardo alla normativa collettiva ed ai criteri di interpretazione” sulla base essenziale del piano linguistico (in particolare, a pg. 45 del ricorso), avendo invece essa dato conto del proprio percorso decisionale con motivazione corretta e congrua, esente da vizi logici nè giuridici, sull’essenziale rilievo della riferibilità del sensibile peggioramento lamentato delle condizioni al contratto di agenzia e non all’incarico revocato (come spiegato al primo capoverso di pg. 20 della sentenza).

Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2721 c.c., art. 420 c.p.c., illogicità e contraddittorietà, nonchè difetto assoluto di motivazione, per l’esclusione di un abuso di diritto nella facoltà di revoca ad nutum e senza preavviso nella lettera di incarico manageriale, ma non nel contratto di agenzia, è infondato.

La Corte subalpina ha fatto corretta applicazione delle norme denunciate, e pure con esauriente ancorchè sintetica motivazione (al secondo capoverso di pg. 19 della sentenza), per la chiara esclusione nel caso di specie di un abuso del diritto.

Come noto, esso si configura quando il titolare di un diritto soggettivo lo eserciti, pur in assenza di divieti formali, con modalità (tra quelle plurali possibili non rigidamente predeterminate) non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, procurando un sacrificio sproporzionato ed ingiustificato della controparte contrattuale, per conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli consentiti (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106).

D’altro canto, neppure l’abuso è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi: dovendosi pertanto escludere l’abuso di diritto nel contratto di agenzia, allorchè il recesso non motivato dal contratto sia consentito dalla legge e la sua comunicazione sia avvenuta secondo buona fede e correttezza (Cass. 7 maggio 2013, n. 10568).

Ed è appunto ciò che si è verificato nel caso di specie, in cui non è stato provato il contrario, essendo anzi stato accertato come il preposto B. abbia liberamente sottoscritto gli accordi con la preponente, non versando in una posizione di soggezione, per gli illustrati profili della sua carriera “arricchita da incarichi fiduciari… conferitigli proprio in considerazione della sua figura professionale”, con ferma esclusione di un suo ruolo di “parte contrattualmente debole, determinatasi a sottoscrivere pattuizioni non rispondenti alla realtà delle funzioni svolte in concreto e in via esclusiva” (così al penultimo capoverso di pg. 17 della sentenza).

Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e art. 10 AEC 26 febbraio 2002, art. 414 c.p.c. e contraddittoria motivazione, per erronea determinazione dell’indennità di preavviso posta a carico dell’agente sulla base di tutte le provvigioni e non delle sole dirette conseguenti al contratto di agenzia, è infondato.

In proposito, la Corte territoriale ha espressamente escluso la formulazione di specifiche censure al calcolo dell’indennità di mancato preavviso in questione (al secondo capoverso di pg. 20 della sentenza): e tale accertamento non è stato oggetto di alcuna critica dal ricorrente.

Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1230 c.c., per erronea condanna dell’agente alla restituzione alla preponente dell’integrazione provvigionale, è inammissibile.

Deve essere qui ribadito ciò che già è stato affermato in riferimento al primo motivo: nel senso dell’insindacabilità del risultato interpretativo del giudice di merito in ordine agli accordi tra le parti, qui a riguardo della contestata natura novativa dell’integrazione straordinaria del 12 febbraio 2005 di Euro 36.000,00 della seconda, oggetto del documento sub 8) della banca (per le adeguate ragioni illustrate al penultimo capoverso di pg. 20, anche in riferimento al penultimo di pg. 10 della sentenza); posto che l’accertamento in concreto del giudice di merito degli specifici elementi costitutivi della novazione oggettiva, qualora sia, come nel caso di specie, congruamente motivato, è parimenti insindacabile in sede di legittimità (Cass. 11 ottobre 2012, n. 17328; Cass. 14 luglio 2015, n. 14712).

Infine, anche il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 244 c.p.c., artt. 2697, 2721 e 2724 c.c. e omessa motivazione, per mancata ammissione delle istanze istruttorie, è infondato.

La Corte territoriale ha, infatti, compiuto una valutazione, qui insindacabile in quanto di esclusiva pertinenza del giudice di merito, di completezza e sufficienza del materiale probatorio per la verifica delle domande delle parti (all’ultimo capoverso di pg. 12 della sentenza).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna B.V. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 0/0 e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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