Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 287 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. III, 10/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 10/01/2011), n.287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20994-2006 proposto da:

B.G. (OMISSIS), P.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PO 24,

presso lo studio dell’avvocato GENTILI AURELIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MONTEVERDE MARIO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAS S.P.A. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti Dott.

L.A. e Dott.ssa R.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

TRIS DI GALLO FILIPPO & C. S.N.C., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2006 del TRIBUNALE di NOVARA, emessa il

16/01/2006, depositata il 19/01/2006 R.G.N. 4416/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato MONTEVERDE MARIO;

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso con il rigetto del ricorso con

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi P.C. e B.G. convenivano in giudizio dinanzi al giudice di pace di Novara la s.p.a. Ras e F. A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti per effetto di un sinistro avvenuto in (OMISSIS) quando l’auto Fiat 131, di proprietà del B. e condotta dalla moglie, era stata urtata da un furgone condotto dal F..

I convenuti contestavano la domanda ed integrato il contraddittorio nei confronti della s.n.c. Tris di Gallo Filippo & C., proprietaria del furgone, il giudice adito rigettava la domanda.

I coniugi B. proponevano appello, la Ras ed il F. resistevano al gravame e con sentenza depositata il 19.1.06 il Tribunale di Novara rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza i B. hanno proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, mentre ha resistito al gravame con controricorso la sola Ras e nessuna attività difensiva è stata svolga dal F. e dalla Tris.

Sia i B. che la Ras hanno depositato in atti una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti si dolgono di omessa ed insufficiente, nonchè contraddittoria ed incompleta motivazione su di un punto fondamentale, non avendo il Tribunale argomentato in modo adeguato sul comportamento di guida del F..

Con il secondo motivo lamentano la violazione dell’art. 141 C.d.S., con relativo vizio motivazionale, non avendo il Tribunale tenuto conto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 della norma suddetta.

Con il terzo motivo denunciano la violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, per avere il Tribunale affermato che, non essendo stato il F. contravvenzionato, si sia risolta in gran parte l’analisi della dinamica del sinistro.

Con il quarto motivo deducono la violazione dell’art. 2054 c.c., con relativa carenza di motivazione circa un punto decisivo, in quanto la normativa posta dalla norma suddetta sarebbe stata certamente applicata più correttamente ove non fosse stata omessa la valutazione di tutta una serie di dati ed elementi menzionati nei motivi precedenti.

Con il quinto motivo lamentano invece omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo e nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per non essere state ammesse dai giudici di merito le prove orali dedotte ed atte ad integrare i documenti dimessi in atti in funzione di una ricostruzione esatta della dinamica del sinistro.

1. Il primo ed il secondo motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili .

Sebbene impropriamente rappresentate sotto il profilo del vizio motivazionale e sotto quello della violazione di norme di diritto, le censure in questione investono, infatti, il merito della causa attraverso una “rilettura” delle risultanze istruttorie, la cui valutazione, come è noto, compete esclusivamente al giudice di merito, con il solo limite che essa sia sorretta da congrua e logica motivazione.

In particolare, il giudice di appello ha spiegato, con motivazione assolutamente adeguata sul piano logico-giuridico e con relativa coerente disamina dei punti decisivi della controversia, le ragioni del proprio convincimento, valutando analiticamente tutti gli elementi di fatto acquisiti agli atti ed evidenziando la circostanza che causa determinante del sinistro doveva ritenersi l’incauta manovra posta in essere dalla P. che, per immettersi nel flusso della circolazione della SS (OMISSIS), onde svoltare subito dopo a sinistra in via della Stazione del Comune di (OMISSIS), aveva “tagliato la strada” al furgone condotto dal F..

Nè può addebitarsi alla sentenza impugnata di non avere adeguatamente esaminato il comportamento tenuto nell’occasione dal F., avendo essa rilevato sul punto in oggetto come il medesimo, di fronte all’improvvisa manovra della P., aveva effettuato le opportune manovre di emergenza del caso, quali la sterzata a sinistra e l’immediata frenata allo scopo di evitare, ma inutilmente, l’urto.

Il convincimento espresso sul punto dal Tribunale appare, dunque, il risultato di un processo logico immune da lacune o contraddizioni insanabili, al pari di quello conseguente alla valutazione della velocità tenuta, nella circostanza del sinistro, dal mezzo condotto dal F..

L’accertamento che tale velocità non fosse inadeguata allo stato dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di case ai bordi della carreggiata, risulta infatti convincentemente giustificato sia dalle tracce lasciate sull’asfalto dalla, frenata, della lunghezza di soli mt. 5,60, che dalla mancata elevazione di contravvenzione per eccesso di velocità a carico del F. da parte della Polstrada.

La sentenza impugnata ha evidenziato opportunamente anche la circostanza che la ricostruzione della dinamica del sinistro, come sopra riportata, risulta confermata dai rilievi relativi alla localizzazione dei danni subiti dalle vetture coinvolte nel sinistro stesso, essendo stato il furgone danneggiato maggiormente nella parte anteriore destra, mentre l’auto della P. risultava danneggiata nella parte laterale sinistra.

2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come è stato sopra rilevato, la mancata contravvenzione del F. per velocità non adeguata non è stata affatto posta dal Tribunale a fondamento “in gran parte” della ricostruzione della dinamica del sinistro.

Infatti, come chiaramente si evince dalla lettura della sentenza gravata, tale circostanza costituisce soltanto uno degli elementi, e certamente non quello decisivo, posti a base del convincimento del Tribunale in ordine all’esclusiva responsabilità della P. per l’incidente de quo.

3. Anche il quarto motivo è infondato.

Infatti, il Tribunale ha spiegato, con logica e congrua motivazione (come peraltro già osservato in sede di esame dei motivi che precedono), le ragioni per le quali ha ritenuto che non vi fossero elementi per l’applicazione dell’art. 2054 c.c., facendo riferimento alla circostanza che l’accertata responsabilità esclusiva della P. comporta necessariamente, in una alla regolare condotta di guida dell’altro conducente F., che quest’ultimo sia liberato calla presunzione di concorrente responsabilità ex art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

4. Il quinto motivo va anch’esso disatteso.

Infatti, la motivazione di rigetto di un’istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (Cass. n. 6078/90): pertanto, non è censurabile in sede di legittimità il giudizio, ancorchè implicito, espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base alla istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass. n. 8396/93).

5. Il ricorso va, dunque, rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione in favore della Ras, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della soc. Ras delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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