Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28699 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3536-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

D.G.D.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 607/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato D.G.D.C., ingegnere iscritto all’albo professionale e pubblico dipendente, non tenuto a versare i contributi alla gestione separata Inps per redditi da attività libero professionale conseguiti nel 2008;

la Corte territoriale ha accertato l’estinzione del credito contributivo per decorrenza della prescrizione quinquennale considerando quale dies a quo il giorno dal quale lo stesso poteva essere fatto valere (l’avviso di addebito dell’Inps era stato ricevuto dal contribuente l'(OMISSIS), a distanza di oltre cinque anni dalla scadenza del credito, maturato nel 2008); nel merito del gravame, pur consapevole del contrario orientamento di legittimità, ha statuito l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata e annullato l’avviso di addebito;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi;

D.G.D.C. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 e ss., e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nonchè, in connessione con le predette disposizioni della L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 3; della L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21; degli artt. 7, 23 e 37 Statuto Inarcassa – Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti approvato con D.I. 28 novembre 1995, applicabile ratione temporis”; censura l’erronea interpretazione, da parte del giudice del merito, del quadro normativo di riferimento, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che il D.G., fino al 2008 pubblico dipendente svolgente attività di lavoro autonomo, così come attestato dalle varie dichiarazione dei redditi, era tenuto ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi;

col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13 e 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. F, e art. 36 ter”; contesta la decisione gravata nel punto in cui ha ritenuto decorrente il dies a quo della prescrizione quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi, e non invece dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (dopo il 31 luglio o dopo il 31 ottobre, termine a scelta del contribuente), unica data dalla quale l’ente viene a conoscenza con certezza della sussistenza di un’obbligazione contributiva e dell’ammontare della stessa; a sostegno della propria tesi richiama la giurisprudenza di legittimità sui cd. contributi a percentuale (Cass. n. 13463 del 2017);

per il valore decisivo che riveste nella risoluzione della controversia, è necessario esaminare per primo il secondo motivo di ricorso, del quale va dichiarata l’infondatezza;

il richiamo alla giurisprudenza di legittimità sui cd. contributi a percentuale operato dal ricorrente non risulta pertinente, atteso che, nel caso in esame, il consolidato orientamento di questa Corte afferma che: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.” (cfr. Cass. n. 27950 del 2018, cui ha fatto seguito Cass. n. 19403 del 2019);

in applicazione di questo principio la corte ha accertato l’intervenuta prescrizione del credito preteso e tale accertamento – fondato su circostanze di fatto non oggetto di specifica censura – rende superfluo l’esame del primo motivo di ricorso, la cui fondatezza non potrebbe comunque condurre ad una diversa soluzione della controversia;

in definitiva, rigettato il secondo motivo e assorbito il primo, il ricorso va rigettato;

non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità perchè la parte è rimasta intimata;

in ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA