Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28698 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28698 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 581-2013 proposto da:
HETEMAJ FATMIR (HTMF1M86H25Z157Q) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BOTTICINI PAOLO giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INT ERNO -80185690585;

– intimato avverso la sentenza n. 85/2012 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 13/ 11/2012, depositata 11 21/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Data pubblicazione: 27/12/2013

PREMESSO
Il sig. Fatmir Hetemaj ricorse al Tribunale di Trieste avverso il
diniego di protezione internazionale deliberato dalla competente
Commissione territoriale. Il Tribunale dichiarò tardivo il ricorso e la
Corte d’appello rigettò il reclamo con sentenza poi cassata con rinvio

La Corte d’appello di Trieste, adita in sede di rinvio, ha
dichiarato inammissibile la riassunzione perché effettuata dal sig.
Hetemaj non con ricorso, bensì con atto di citazione depositato oltre il
termine di tre mesi (previsto dall’art. 392, primo comma, c.p.c. come
modificato dalla 1. 18 giugno 2009, n. 69) dal deposito della sentenza di
cassazione; ha altresì dichiarato, in ogni caso, l’infondatezza della
domanda di protezione internazionale.
Il sig. Hetemaj ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolando tre motivi di censura, cui non ha resistito l’amministrazione
intimata.
CONSIDERATO
I primi due motivi di ricorso, attinenti alla statuizione di rigetto
della domanda nel merito, sono inammissibili alla luce della
giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il giudice, dopo
una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della
potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia
impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la
parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare;
conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola
statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di
interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato
anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella
sentenza
Ric. 2013 n. 00581 sez. M1 – ud. 16-04-2013
-2-

da questa Corte.

gravata (Cass. Sez. Un. 3840/2007).
Il terzo motivo, con il quale si sostiene la tempestività della
riassunzione se valutata con riferimento alla data di notifica, e non di
deposito, dell’atto di citazione con cui era stata in concreto eseguita, è
infondato. Infatti, qualora la riassunzione del processo davanti al

introdotto con tale tipo di atto, e nondimeno venga in concreto
eseguita mediante citazione, il giudizio di rinvio risulta
tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall’art. 393
c.p.c., soltanto qualora l’atto di citazione sia stato altresì depositato in
cancelleria entro il termine di decadenza stabilito dalla legge (Cass.
21255/2010, 13422/2004).
Il ricorso va in conclusione respinto.
In mancanza di attività difensiva della parte intimata non
occorre provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2013.

giudice di rinvio debba essere fatta con ricorso, in quanto il processo è

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