Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28697 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28697 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROIETTO Ilario, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni Ottolia, con
domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Simona Rinaldi in
Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 66;
– ricorrente contro
PROIETTO Anna, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Gianluigi ~nata, con domicilio per legge presso la cancelleria civile della
Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;
– controricorrente e contro

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Data pubblicazione: 27/12/2013

PROIETTO Angelo e PROIETTO Giovanni Battista;
– intimati per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova in data 17 agosto 2011.

za del 28 novembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito l’Avv. Gianluigi Màsnata;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
l. – Con atto del 15, 24 e 26 aprile 1980, Ilario ed Anna
Proietto convenivano dinanzi al Tribunale di Genova i fratelli
Angelo e Giovanni Battista esponendo che il 5 agosto 1979 era
deceduto il loro genitore Francesco Proietto, il quale, con
testamenti del 12 e 16 novembre 1973 e 16 giugno 1977, aveva
disposto lasciti che ledevano la loro quota di legittima; ne
chiedevano pertanto la reintegrazione.
I convenuti resistevano alla domanda; Angelo Proietto
chiedeva che nell’asse ereditario fosse ricompresa anche la
somma di dieci milioni che il de cuius aveva dato a mutuo ai
fratelli Ilario ed Anna.
Prodotta documentazione, espletata una prova testimoniale
ed una consulenza tecnica, con sentenza non definitiva del 17

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

giugno 1988 il Tribunale accoglieva la domanda di reintegrazione della legittima, escludendo che nell’asse ereditario dovesse ricomprendersi la somma di dieci milioni; con separata
ordinanza rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per

2. – Proponeva impugnazione Angelo Proietto dolendosi del
mancato accoglimento della sua domanda intesa a far ricomprendere nell’asse ereditario la somma mutuata dal padre ai fratelli Ilario ed Anna; resistevano questi ultimi e Proietto
Giovanni Battista.
Con sentenza 23 aprile 1991 la Corte d’appello di Genova
dichiarava che la somma indicata era parte del compendio ereditario, essendo stata dimostrata l’erogazione del mutuo da
parte di Francesco Proietto.
3. – Avverso la sentenza proponevano distinti ricorsi per
cassazione Anna Proietto e Ilario Proietto; resisteva il solo
Angelo Proietto.
Con sentenza n. 7135 del 1994, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibili entrambi i ricorsi.
4. – La causa veniva riassunta da Ilario Proietto, il quale affermava di avere interesse all’accoglimento delle ulteriori domande proposte con l’originaria citazione introduttiva
e chiedeva, nei confronti di tutti i fratelli, che fosse dichiarato il suo diritto alla quota riservata dalla legge agli
eredi necessari, che fossero determinati i singoli beni costi-

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la formazione delle quote ereditarie.

tuenti tale quota, previa ogni altra pronuncia e previa divisione tra gli aventi diritto alla successione in ragione delle
rispettive quote; chiedeva inoltre la condanna dei convenuti,
in solido o come meglio, al rendiconto e al rilascio dei beni

Si costituiva Angelo Proietto, il quale eccepiva la tardività della richiesta di rendiconto e, dato atto che le altre
parti non avevano formulato contestazioni in ordine agli altri
lotti formati dal c.t.u., concludeva per la divisione dei beni
ereditari mediante attribuzione a ciascuno degli aventi diritto delle porzioni e dei crediti individuati dal c.t.u. Cravero
nella relazione in data 11 maggio 1992, instando in particolare per l’assegnazione del lotto “C” e per la conseguente condanna di Ilario e Anna Proietto a versare agli aventi diritto
i conguagli in denaro risultanti a loro debito nella suddetta
relazione. Anna Proietto, da parte sua, esprimeva il proprio
disaccordo sul progetto di divisione dei beni formulato dal
c.t.u. in relazione alla parte ad essa destinata, lamentando,
in particolare, che le erano stati attribuiti esclusivamente

a lui spettanti.

terreni boschivi mentre al fratello Ilario era stato attribuito un terreno seminativo di notevole estensione e valore e suscettibile di divisione. Giovanni Battista Proietto rimaneva
contumace.
5. – Con sentenza depositata il 14 maggio 1999, il Tribunale di Genova disponeva la separazione della causa relativa

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alla domanda di divisione, originariamente proposta da Ilario
Proietto e Anna congiuntamente contro i fratelli Angelo e Giovanni Battista, dalla causa di divisione di cui alla domanda
successivamente proposta da Ilario Proietto nei confronti del-

mente pronunciando sulla prima delle dette domande, attribuiva
a Ilario e Anna Proietto, in comunione indivisa, la parte dei
terreni inclusi nei lotti “A” e “B” della relazione Cravero
del 1992; assegnava ad Angelo Proietto il lotto “C” e a Giovanni Battista Proietto il lotto “D”, dando le necessarie prescrizioni al Conservatore dei registri immobiliari; condannava
inoltre Ilario e Anna Proietto al pagamento dei conguagli come
meglio specificati in sentenza. Con separata ordinanza, il
Tribunale disponeva la rimessione all’istruttore della causa
di divisione tra Ilario Proietto e Anna Proietto.
6. – Avverso questa sentenza proponeva appello Ilario Proietto, contestando il fatto che il Tribunale avesse ravvisato
nella comparsa di riassunzione due distinti atti processuali,
consistenti, l’uno, nella riassunzione nei confronti dei fratelli Angelo e Giovanni Battista e, l’altro, nella proposizione di una domanda nuova di divisione dei beni ereditari nei
confronti della sorella Anna, laddove la domanda di divisione
era stata da esso Ilario correttamente e integralmente proposta sin dalla citazione introduttiva, che aveva ad oggetto un
giudizio divisionale a carattere universale e unitario, e con

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la sorella Anna con la comparsa di riassunzione e, definitiva-

la quale erano state formulate domande nei confronti di tutti
e quattro i condividenti. Il Proietto rilevava poi che lo
stesso Tribunale aveva dato atto che il progetto divisionale
aveva trovato il consenso di tutte le parti, sicché il Tribu-

tardiva richiesta di Anna Proietto volta ad una divisione del
terreno di cui al mappale n. 256; in subordine, Ilario Proietto deduceva l’illegittimità della sentenza in punto estrazione
a sorte dei lotti “A” e “2” tra esso appellante e la sorella
Anna, non avendo il criterio del sorteggio carattere assoluto
ed avendo invece il c.t.u. proceduto alla formazione di quattro lotti sulla base delle specifiche indicazioni delle parti.
In ogni caso, doveva escludersi la sussistenza del presupposto
per il sorteggio, e cioè la identità e l’indifferenza delle
porzioni da assegnare.
Si costituivano in appello i soli Angelo e Anna Proietto,
chiedendo la reiezione del gravame.
La Corte d’appello, con sentenza depositata il 23 settembre 2003, rigettava il gravame.

nale avrebbe dovuto renderlo esecutivo, irrilevante essendo la

Quanto al primo motivo di appello, la Corte rilevava che
l’appellante, pur proponendo la censura in relazione alla interpretazione dell’atto di riassunzione fatta propria dal Tribunale, aveva in realtà impugnato un provvedimento meramente
ordinatorio, quale quello di separazione delle cause adottato

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ti\

dal Tribunale di Genova, insuscettibile, in quanto tale, di
impugnazione.
La Corte dichiarava poi inammissibili anche il secondo e
il terzo motivo di gravame. Quanto al secondo, inteso a conte-

sionale, con la conseguente attribuzione dei lotti individuati
dal CTU solo ad Angelo Proietto e a Giovanni Proietto e non
anche ad esso appellante, la Corte rilevava che la censura, in
quanto inerente alla disposta divisione parziale, investiva
l’esercizio del potere ordinatorio di separazione delle cause:
l’una, identificata dal Tribunale nella domanda promossa congiuntamente da Ilario Proietto e Anna nei confronti degli altri due fratelli, e l’altra successivamente proposta con la
comparsa di riassunzione nei confronti di Anna.
Quanto al terzo motivo di gravame, proposto in via subordinata
e relativo all’applicazione del criterio del sorteggio per
l’assegnazione dei due lotti “A” e “B”, mentre per la divisione tra esso appellante e la sorella Anna pendeva la fase istruttoria dinnanzi all’istruttore, la Corte richiamava la
giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile
l’impugnazione avverso il capo di sentenza con il quale si sospende di decidere su alcune delle domande sino all’esito
dell’istruttoria decisa con separata ordinanza, non essendo
questa idonea a pregiudicare, rispetto alla questione riservata, l’esito della causa. La Corte rigettava infine il quarto

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stare il limitato ambito della esecutività del progetto divi-

motivo di gravame, concernente il regolamento delle spese, rilevando che la soccombenza andava determinata con riferimento
all’esito della causa nel suo insieme e che raccoglimento
della dedotta lesione della legittima aveva assunto carattere

medesimo Ilario Proietto nel giudizio di primo grado.
8. – Per la cassazione di questa sentenza ricorreva Ilario
Proietto sulla base di tre motivi.
Con sentenza 30 marzo 2009, n. 7626, questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri,
cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per
le spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della
Corte d’appello di Genova.
8.1. – La sentenza è così motivata:
«Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di primo
grado abbia ritenuto diversa la domanda che egli aveva originariamente proposto congiuntamente alla sorella Proietto Anna
nei confronti degli altri fratelli rispetto a quella da esso
ricorrente proposta con l’atto di riassunzione del giudizio a
seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per
cassazione proposti avverso la sentenza non definitiva della
Corte d’appello in data 23 aprile 1991. Si duole, quindi, che
il Tribunale, nel ritenere proposte due domande distinte, abbia separato quella introdotta con l’atto di riassunzione – e
cioè la domanda che esso ricorrente avrebbe proposto solo con

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quantitativamente inferiore rispetto alla prospettazione del

tale atto nei confronti della sorella Anna -, rimettendo la
causa in istruttoria per lo scioglimento della comunione tra
il medesimo ricorrente e la sorella Anna. La Corte d’appello,
assume il ricorrente, avrebbe dunque errato nel ritenere inam-

Rileva il Collegio che, dalla lettura degli atti, ai quali
il Collegio può procedere essendo denunciato un error in procedendo, emerge come la Corte d’appello abbia senz’altro errato nel confermare la decisione del Tribunale nella parte in
cui ha ritenuto che la domanda proposta con l’atto di riassunzione fosse nuova. In realtà, con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Ilario Proietto e la sorella
Anna

Proietto,

pur

avendo

agito

congiuntamente, chiesero che il Tribunale dichiarasse “spettare a ciascuno dei conchiudenti la quota riservata dalla legge
agli eredi necessari” e che determinasse “i singoli beni costituenti rispettive quote dei conchiudenti, previa ogni altra
pronuncia del caso e previa divisione fra gli aventi diritto
alla successione in ragione delle rispettive quote”. Dalla
sentenza del Tribunale del 1988, emerge poi che gli originari
attori Ilario e Anna Proietto formularono conclusioni distinte, volte, per quanto qui rileva, ad ottenere la quota dei beni ereditari a ciascuno di essi spettante. Tali essendo le originarie domande formulate dalle parti attrici nel giudizio
introdotto con citazione notificata nel 1980, non appare in

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missibile il motivo di gravame.

alcun modo prospettabile una novità della domanda proposta da
Ilario Proietto con l’atto di riassunzione, nel quale, come si
desume dalla sentenza del Tribunale di Genova del 1999, egli
ripropose le domande contenute nell’atto di citazione inizia-

venisse con determinazione dei beni costituenti la propria
quota anche nei confronti di Anna Proietto, originaria litisconsorte. Una simile domanda, infatti, avrebbe dovuto essere
ritenuta già proposta con l’atto di citazione originario, tanto più che nel giudizio conclusosi con la sentenza del 1988
gli attori precisarono le conclusioni in modo distinto. A maggior ragione poi deve ritenersi che il Tribunale abbia errato
nel qualificare la domanda proposta con l’atto di riassunzione
come nuova rispetto a quella iniziale e tale da giustificare
la separazione dei giudizi, ove si consideri che “il giudizio
di divisione ereditaria deve svolgersi necessariamente, a norma dell’art. 784 cod. proc. civ., nei confronti di tutti coloro che partecipano alla comunione al momento della proposizione della domanda” (Caso., n. 4891 del 1993; Cass., n. 7709 del
1990). In tale contesto, dunque, deve escludersi che il gravame proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del
Tribunale del 1999 avesse ad oggetto il provvedimento di separazione dei giudizi, come ritenuto dalla Corte d’appello che
per tale ragione ha dichiarato inammissibile il gravame sul
punto, operando invece il diverso principio secondo cui, “qua-

le, chiedendo, quanto alla divisione dei beni, che questa av-

lora il giudice di primo grado, separando due cause connesse,
ne decida una soltanto e rimetta, con separata ordinanza,
l’altra in istruttoria, l’appello è proponibile soltanto contro la decisione relativa alla prima causa, non potendo il

sdizione, esaminare l’altra causa rimessa in istruttoria e non
ancora decisa. In tal caso, peraltro, impugnandosi la disposta
separazione dei processi, non viene censurata l’ordinanza con
la quale il giudice provvede per l’istruttoria della causa separata, bensì il provvedimento dalla sentenza con il quale è
posta in essere la separazione delle cause” (Cass., n. 1815
del 1979;

Cass.,

n.

21816

del

2006).

Nel caso di specie, quindi, la decisione di separazione dei
giudizi poteva essere impugnata con l’appello, perché con esso
non era stata censurata l’ordinanza con la quale il giudice
aveva provveduto per l’istruttoria della causa separata, bensì
la sentenza, nella parte in cui aveva posto in essere la separazione delle cause, e la Corte d’appello ha pertanto errato
nell’affermare che la censura dell’appellante avrebbe potuto
essere fatta valere soltanto in sede di impugnazione

della

sentenza di primo grado di definizione del giudizio proseguito
a seguito della disposta separazione. Del resto, che la censura del Proietto riguardasse non già il provvedimento ordinatorio di separazione delle cause e di individuazione delle modalità per lo scioglimento della comunione indivisa tra Proietto

giudice d’appello, per il principio del doppio grado di giuri-

Ilario e Proietto Anna, ma proprio la sentenza del Tribunale
per la sua portata decisoria anche nei confronti degli originari attori, lo si desume dal complesso delle statuizioni adottate dal Tribunale nella sentenza del 1999, giacché il Tri-

due parti che, viceversa, avevano chiaramente formulato la domanda di vedersi attribuita ciascuna la propria quota, e,
dall’altro, ha delineato le modalità di scioglimento della comunione, laddove diverso sarebbe stato il criterio di attribuzione a ciascuno dei coeredi delle quote ad essi spettanti se
la divisione fosse avvenuta contestualmente tra tutti, così
come era stato del resto sin dall’inizio richiesto dagli attori».
9. – Riassunta la causa, la Corte d’appello di Genova, con
sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17
agosto 2011, definitivamente pronunciando in sede di rinvio,
in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Genova n.
1124/1999, decidendo circa la divisione dei lotti “A” e “B”
tra Ilario e Anna Proietto, ha così provveduto:
– ha assegnato a Ilario Proietto il lotto “A” di cui alla
relazione 11 maggio 1992 del c.t.u. geom. Cravero composto dai mappali 161, 162, 210, 211 e 251 del foglio 4,
422 e 439 del foglio 6, 256 e 332 del foglio 7;
– ha assegnato ad Anna Proietto il lotto “B” di cui alla
suddetta relazione di c.t.u. composto dai mappali 65, 66,

bunale, da un lato, ha istituito una comunione indivisa tra

196 e 198 del foglio 3, 97, 236, 449 e 451 del foglio 4,
181 e 182 del foglio 7;
– ha dichiarato compensate tra le parti le spese processuali
di tutti i gradi di giudizio.

d’appello di Genova Ilario Proietto ha proposto ricorso, con
atto notificato il 12 ed il 13 settembre 2012, sulla base di
due motivi.
Anna Proietto ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in
questa sede.
Considerato in diritto
1.

Con il primo motivo (mancato esame della domanda: vi-

olazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.) si fa presente
che il Proietto aveva ribadito, in sede di rinvio, la richiesta di Immissione in possesso dei rispettivi aventi diritto a
seguito delle assegnazioni, ma che su tale domanda la Corte
d’appello ha omesso ogni pronuncia. E – si aggiunge – se “le
rispettive case (con i circostanti terreni) site in Genova erano già in detenzione dei condividenti, non così era per gli
altri terreni altrove sparsi, contenuti nel progetto divisionale Cravero”.
1.1. – Il motivo è infondato.
In tema di divisione giudiziale, la sentenza risolutiva
delle contestazioni sul progetto e contenente l’assegnazione

10. – Per la cessazione della sentenza della Corte

dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo (artt.
789 cod. proc. civ. e 195 disp. att. cod. proc. civ.). Ne deriva che ciascuno di costoro acquista non solo la piena proprietà dei beni facenti parte della quota toccatagli, ma ha

godimento del relativo dominio, nessuna esclusa, anzi principalmente compresa in esse quella diretta ad ottenere in via
esecutiva il rilascio dei beni costituenti la quota dal condividente che, in conseguenza della compiuta divisione, non ha
più nessun titolo idoneo a giustificare l’ulteriore sua detenzione (Cass., Sez. Il, 13 aprile 1955, n. 1015).
Da tanto deriva che, avendo il condividente assegnatario
titolo a reclamare, già in forza della sentenza di divisione,
il rilascio dei beni componenti la sua quota dagli altri coeredi, egli non ragione di dolersi dell’omessa pronuncia in ordine alla domanda accessoria di condanna al rilascio degli immobili.
2. – Con il secondo motivo (violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; omesso esame di elemento decisivo; con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 5,
cod. proc. civ.) si denuncia che la disposta compensazione
delle spese sarebbe non solo priva di giustificazione, ma anche in sé iniqua, venendo a costituire un fatto punitivo per
la parte vittoriosa, che è stata costretta a subire le varie

anche la potestà di esercitarne tutte le azioni inerenti al

iniziative delle controparti volte a contestargli il riconoscimento delle sue ragioni successorie.
2.1. – Il motivo è infondato.
Non v’è dubbio che anche nel giudizio di divisione valgono

secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, sono
state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze
(Cass., Sez. Il, 15 maggio 2002, n. 7059; Case., Sez. H, 13
febbraio 2006, n. 3083; Cass., Sez. Il, 7 febbraio 2011, n.
3024).
Ora va premesso che già la Corte d’appello di Genova, con
la sentenza 23 aprile 1991 che aveva deciso l’impugnazione
contro la sentenza non definitiva, aveva disposto la compensazione delle spese del gravame, e analoga compensazione era
stata disposta dalla Corte di cassazione con la sentenza n.
7135 del 29 luglio 1994, di inammissibilità dei ricorsi avverso la pronuncia d’appello.
Tanto premesso, nella specie si tratta di verificare se il
provvedimento di compensazione per “giusti motivi” trovi, nel
provvedimento impugnato, un adeguato supporto motivazionale
(nel regime dell’art. 92 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, anteriore a quello introdotto dall’art. 2, primo
comma, lettera a, della legge 28 dicembre 2005, n. 263).
Ad avviso del Collegio, le argomentazioni svolte dalla
sentenza impugnata sono idonee a giustificare la regolazione

i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che,

delle spese adottata, avendo la Corte territoriale dato rilievo, in particolare, e non implausibilmente, alla complessità
delle questioni di carattere processuale: una complessità evincibile ictu oculi dal tenore delle questioni di rito af-

come sintetizzate nello Svolgimento del processo,

e dal fatto

che la ritenuta novità della domanda di divisione tra Ilario
Proietto e Anna Proietto era in qualche modo dipesa dal fatto
che Ilario e Anna Proietto avevano inizialmente agito con un
unico atto di citazione.
3. – Il ricorso è rigettato.
Sussistono giustificati motivi anche per la compensazione
delle spese del giudizio di cessazione.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le
parti le spese del giudizio di cessazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cessazione, il 28 novembre 2013.

frontate dai vari giudici che si sono occupati della vicenda,

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