Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28697 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1092-2019 proposto da:

SOCIETA PRIMULA SRL” in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO UMBERTO PETRAGLIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ZINA SCOTTI;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA

PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5472/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Società Primula s.r.l. ha domandato la cassazione della sentenza Corte d’appello di Napoli, che, nel confermare la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, aveva rigettato la domanda di accertamento dell’estinzione, per intervenuta prescrizione quinquennale, del credito contributivo portato in tre cartelle esattoriali emesse nel 2005 dalla locale Agenzia delle Entrate, del valore complessivo di Euro 320.250,00;

la Corte territoriale ha accertato la regolarità del processo notificatorio di due delle tre cartelle; quanto alla terza cartella ha rilevato la contraddittorietà dell’affermazione dell’appellante circa la mancata conoscenza della sua emissione dato che questa, con la richiesta di rateizzazione rivolta all’Agenzia delle entrate, aveva sostanzialmente riconosciuto il debito;

la Primula s.r.l. ha affidato le sue ragioni a quattro motivi di ricorso; Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo parte ricorrente ha contestato la statuizione del giudice del merito circa la regolarità della notifica di due delle tre cartelle di pagamento e il mancato raggiungimento della prova della validità delle stesse; le copie dei due avvisi di ricevimento prodotte in giudizio erano state notificate in due sedi sociali diverse a distanza di pochi mesi e a persone inidonee (forse nomi di fantasia);

col secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., e dell’art. 88 c.p.c.; violazione art. 112 c.p.c.; omessa insufficiente motivazione; la Corte d’appello avrebbe presunto la regolarità delle notifiche degli avvisi senza indicare su quali fonti di prova abbia basato tale conclusione (nella specie aveva ritenuto insufficiente la contestazione della ricorrente non basata sul rituale disconoscimento della produzione di parte (copie e non originali));

con il terzo motivo lamenta che, in merito alla terza cartella (della cui intimazione di pagamento l’Agenzia delle entrate non aveva prodotto neanche copia dell’avviso di ricevimento), la Corte territoriale, nel rigettare la domanda, non avrebbe tenuto conto degli elementi fattuali emersi nel corso del processo, travisando il senso dell’affermazione del giudice di primo grado con cui si dava conto che la società Primula s.r.l. aveva chiesto la rateizzazione del debito portato in cartella; in effetti, la società aveva seguito la procedura per ottenere lo sgravio per intervenuta prescrizione, allegando in prima istanza l’accoglimento della parziale rateizzazione necessaria al fine di non compromettere l’assegnazione di fondi regionali; la Corte d’appello avendo confuso l’istanza di rateizzazione con l’istanza di autotutela nella quale veniva inserita la cartella contestata al fine di farne valere la prescrizione e la decadenza medio tempore maturata, avrebbe omesso di pronunciare sulla istanza in autotutela;

con il quarto ed ultimo motivo si contesta la statuizione d’inammissibilità della domanda di prescrizione per l’invalidità del contraddittorio, in ragione della mancata chiamata in giudizio dell’Inps; quanto alla domanda relativa all’interesse della ricorrente di sentire accertare la prescrizione successiva, la società afferma di conservare un interesse attuale ad ottenere il DURC, al fine di non perdere i finanziamenti regionali destinati all’area della riabilitazione; l’interesse al DURC, connaturato all’attività della società, avrebbe dovuto essere considerato presunto dalla Corte territoriale;

il Collegio dà atto che in prossimità dell’Adunanza camerale, e nei termini di legge, il difensore costituito della società odierna ricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata di cui al decreto n. 119 del 2018 (cd. rottamazione ter) e che tale atto di rinuncia è stato sottoscritto dalla Primula s.r.l. per ratifica;

in definitiva, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza provvedere sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata;

in considerazione dell’estinzione del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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