Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28697 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 18/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorro 5641-2011 proposto da:

AGENZIA ELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MAGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELO

CABRAS, che lo rappresenta e difende;

– controricorente –

Avverso la sentenza n. 7/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso proposto avanti alla C.T.P. di Roma, T.F. impugnava l’avviso di accertamento con cui era stato determinato, per l’anno di imposta 1999, un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, pari a Lire 440.861.000, derivante da altro accertamento effettuato dall’Ufficio nei confronti della società Sais Service s.r.l. in liquidazione volontaria, della quale il T. risultava socio nella misura del 33,33%.

La C.T.P. accoglieva il ricorso del contribuente sulla base del presupposto che l’avviso di accertamento nei confronti della Sais Service s.r.l. era stato annullato sia nel giudizio di primo grado sia in quello di appello, sia pure con decisione non ancora definitiva.

La C.T.R. del Lazio, adita su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con sentenza n. 7/14/10, pronunciata il 3.11.2009 e depositata il 19.1.2010, rigettava la richiesta preliminare di sospensione del giudizio relativo al socio ex art. 295 c.p.c., formulata in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra lo stesso ed il giudizio relativo alla società, argomentando che l’esistenza di una decisione non ancora passata in giudicato non avrebbe potuto produrre alcun effetto vincolante rispetto alla posizione del contribuente-socio, che non aveva partecipato a quel giudizio, fermo restando che la decisione nei confronti dello stesso socio non avrebbe potuto limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti della società, ma avrebbe dovuto valutare autonomamente il contenuto dell’accertamento nel merito. In tale prospettiva, la C.T.R. riteneva: a) che l’avviso di accertamento impugnato fosse “basato sostanzialmente su ipotesi e presunzioni non suffragati da alcun elemento certo basato su fatti ed elementi contabili”; b) che non sussistesse “alcuna prova (trattandosi di Irpef a carico del socio) che il reddito derivante dai presunti ricavi non contabilizzati o da costi indebitamente dedotti dalla società (peraltro esclusi da due sentenze di merito)” fosse stato “effettivamente percepito dal socio”. Conseguentemente, la C.T.R. rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.

Con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della predetta sentenza. Si è costituito il contribuente con controricorso; lo stesso ha, altresì, depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38; art. 2729 c.c.; D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il presupposto fondamentale da cui muove il motivo dedotto è che il contribuente, nel ricorso introduttivo, avrebbe contestato unicamente la validità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo alla società partecipata, e non anche l’esistenza stessa degli utili asseritamente percepiti dalla società, quale logica premessa per l’operatività della presunzione di distribuzione ai soci.

In tale contesto si colloca il richiamo, da parte dell’Agenzia, alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, secondo cui, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (cfr. Cass. Sez. 5, 18/10/2017, n. 24534, Rv. 645914 – 01).

Tale assunto risulta, peraltro, contrastato dalla difesa del contribuente, la quale, nell’eccepire l’inammissibilità ovvero l’infondatezza del ricorso, sottolinea come le questioni controverse, su cui la sentenza della C.T.R. si è pronunciata erano, in realtà, due: in primo luogo, l’esistenza di utili extrabilancio della Sais Service s.r.l., ipotizzati sulla base di un accertamento induttivo a carico della società; in secondo luogo, la distribuzione di tali utili ai soci, sulla base del noto ragionamento presuntivo.

Conseguentemente, secondo il controricorrente, l’Ufficio, oltre a non aver fornito in causa prova dell’esistenza degli utili – in mancanza di un accertamento definitivo nei confronti della società nel separato giudizio -, non avendo impugnato il capo della decisione della C.T.R. che ha dichiarato l’inesistenza degli utili oggetto dell’accertamento dell’Ufficio, ne avrebbe determinato il passaggio in giudicato, con conseguente inammissibilità del ricorso.

2. Il motivo formulato dal ricorrente risulta inammissibile per carenza di interesse, in conformità al principio secondo cui, in presenza di una sentenza di merito sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse fa sì che divenga definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, onde la prospettata censura relativa alle altre ragioni non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. Sez. 1, del 27/07/2017, n. 18641, Rv. 645076 – 01; Cass. Sez. 6 – 5, 18/04/2017, n. 9752, Rv. 643802 – 01).

Invero, dall’esame dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, quale riprodotto in atti dal ricorso di legittimità, in ossequio al principio di autosufficienza (cfr., in particolare, le pag. 5 e 6), emerge che il T. ha, sin dall’inizio, fatto valere l’annullamento dell’accertamento “a monte” effettuato a carico della predetta società ed ha, quindi, contestato l’insussistenza in radice degli utili in via presuntiva distribuiti; ha ulteriormente dedotto la necessità di “verificare che il maggior reddito imponibile corrisponda ad un maggiore utile prima di ritenere che esso sia stato distribuito ai soci”; ha, più specificamente, allegato l’inesistenza della quota dei presunti utili che sarebbe derivata dal disconoscimento della deducibilità dei costi indicati dalla società, nel senso che, anche ammesso che quei costi fossero indeducibili, essi erano stati comunque sostenuti dalla società, onde dalla loro indeducibilità non avrebbe comunque potuto derivare utili extrabilancio; ha, infine, ribadito che la presunzione di distribuzione di utili ai soci “deriva dalla presunzione di maggior reddito in capo alla società a ristretta base azionaria”, la quale ultima, nella fattispecie, derivava da una “pura ipotesi” non integrante gli estremi della presunzione giuridicamente rilevante.

Va, parimenti, rilevato che, come affermato dalla stessa Agenzia (cfr. il ricorso a pag. 7) in ordine al contenuto dello stesso atto di appello “alle pagg. 8 e segg. del gravame, l’Ufficio si è poi soffermato sulla legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società”, così formulando specifiche deduzioni sull’attendibilità dell’accertamento degli utili extrabilancio nei confronti della società: il che avvalora ulteriormente la conclusione che anche questo aspetto rientrava nel tema controverso.

Infine, va rilevato come proprio sulla questione concernente l’esistenza di utili extrabilancio in capo alla società la sentenza impugnata abbia esplicitamente affermato che, lungi dal poter operare un mero ed acritico richiamo alla decisione pronunciata nei confronti dell’ente collettivo, occorreva vagliare autonomamente il contenuto dell’accertamento nel merito, senza introdurre alcuna limitazione all’oggetto di tale valutazione; valutazione logicamente da intendersi, quindi, come comprensiva del tema costituito dall’effettiva percezione di utili extrabilancio da parte della società. Coerentemente con tale impostazione, la stessa CTR, dopo aver rigettato la richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., ha statuito che l’avviso di accertamento impugnato era “basato sostanzialmente su ipotesi e presunzioni non suffragati da alcun elemento certo basato su fatti ed elementi contabili”: affermazione che risulta conforme a canoni di logica intendere come riferita – anche e specificamente – al profilo della stessa esistenza degli utili, a fortiori alla luce del rilievo che della distinta questione della loro distribuzione la C.T.R. si occupa nel periodo seguente, mostrando inequivocabilmente di riconoscere come si tratti, per l’appunto, di questione ulteriore e diversa: “a ciò aggiungasi che non sussiste alcuna prova (trattandosi di Irpef a carico del socio) che il reddito derivante dai presunti ricavi non contabilizzati o da costi indebitamente dedotti dalla società (peraltro esclusi da due sentenze di merito) sia stato effettivamente percepito dal socio”.

3. Occorre, pertanto, concludere che il ricorso dell’A.d.E. non è diretto contro l’autonoma e distinta ratio decidendi consistente nell’accertamento dell’originaria inesistenza degli utili extrabilancio contestati a carico della società e successivamente ritenuti distribuiti al socio, onde l’eventuale accoglimento del motivo dedotto dall’Ufficio non potrebbe comunque travolgere la decisione impugnata sotto il profilo assorbente dell’accertata insussistenza del reddito derivante da ricavi non contabilizzati o da costi indebitamente dedotti dalla società; nè, d’altro canto, il ricorrente ha fatto oggetto di censura la violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione da parte della C.T.R. del procedimento in attesa della definizione di quello pregiudiziale nei confronti della società.

Il ricorso dell’Agenzia deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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