Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28697 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 07/11/2019), n.28697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16154/2012 R.G. proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Greve n. 4,

presso lo studio dell’avv. Fabrizio Marra De Scisciolo,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Marra De Scisciolo e

Franco d’Acunto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 327/18/11 della Commissione tributaria

regionale di Napoli 18, depositata in data 16 novembre 2011;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso presentato da F.G. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo a maggiori imposte a fini Irpef e Irap in relazione all’anno 2005.

2. Ha rilevato il giudice di appello che: a) l’accertamento analitico induttivo era legittimo, siccome basato sull’inverosimiglianza dell’elevata percentuale dei costi sostenuti per l’acquisto di materiale odontoiatrico, che incidevano per il 60% sui ricavi dichiarati e rappresentavano il 70% delle spese totali, percentuali di gran lunga superiori a quelle indicate dagli studi di settore per l’attività di odontoiatria; b) corretta era la valutazione di irrilevanza dello stato di salute del contribuente e della di lui moglie, posto che i costi dichiarati erano relativi alla parte fissa e non varabile delle spese di esercizio dell’attività; c) che il contribuente non aveva fornito alcuna prova a sostegno dell’effettività dei costi esposti e del superamento dei parametri dello studio di settore, risultando irrilevante, a tal fine, la mera deduzione di esercitare la professione in più città.

3. Per la cassazione della citata sentenza F.G. ricorre con quattro motivi; l’intimata Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 42; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, n. 5; della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3; della L. n. 212 del 2000, art. 7, n. 1; del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5” deducendo l’omessa motivazione in ordine alla censura con cui si lamentava la mancata allegazione dell’indagine statistica utilizzata per valutare lo scostamento del dichiarato con lo studio di settore e in ogni caso l’insufficienza e l’inadeguatezza della motivazione sul punto fornita.

b. Secondo motivo: “Violazione degli artt. 156 e 132 c.p.c. nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5: nullità della sentenza impugnata e, in subordine, motivazione apparente o insufficiente ed illogica” deducendo che la motivazione resa dal giudice di secondo grado era chiaramente riferibile a fattispecie diversa da quella in esame, siccome basato su studi di settore che nel 2005 erano ancora in fase sperimentale e che non erano stati affatto utilizzati dall’Ufficio per redigere l’avviso di accertamento, fondato infatti su indagini statistiche e su dichiarazioni di redditi presentate da contribuenti che svolgevano la medesima attività del ricorrente, con evidente travisamento dei fatti di causa.

c. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5” deducendo l’omesso rilievo del mancato deposito delle indagini statistiche e comunque l’erronea applicazione dei principi interpretativi della prova presuntiva;

d. Quarto motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., degli artt. 112 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5” deducendo l’omessa valutazione delle prove documentali offerte dal contribuente a dimostrazione dell’erroneità dei dati e delle presunzioni poste a base dell’accertamento impugnato.

2. Il ricorso va respinto.

3. Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha già dichiarato legittimo l’accertamento analitico induttivo in ipotesi di riscontrata inattendibilità delle spese dichiarate dall’esercente la professione di odontoiatra (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30782 del 28/11/2018); e ha insegnato che, nell’ipotesi di cui alla presente controversia, avente a oggetto un accertamento analitico induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Sez. 5, Ordinanza n. 22868 del 29/09/2017), previsto solo ove l’Ufficio opti per l’accertamento induttivo c.d. “puro” di cui al comma 2 della richiamata disposizione normativa. Da tanto deriva che la ratio decidendi della sentenza impugnata si individua proprio nell’affermazione che il contribuente, che ne aveva l’onere, non ha fornito alcuna prova dell’effettività dei costi esposti in dichiarazione.

4. Il secondo motivo è infondato. La censura lamenta un travisamento dei fatti di causa, ma in realtà deduce l’insufficienza della motivazione resa dal giudice di appello sul tema della sussistenza della prova presuntiva posta a base dell’accertamento impugnato. Sul punto, oltre a ribadire che il riferimento agli studi di settore è comune anche all’odierno ricorrente nell’atto di appello, va ribadito che il rinvio alle percentuali dei costi medi dichiarati per la stessa attività del ricorrente è stato chiaramente posto dal giudice di secondo grado a fondamento della legittimità dell’avviso impugnato, ma che la vera ragione della reiezione del ricorso del contribuente è fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio su di lui incombente.

5. Il terzo motivo è infondato. Nessuna nullità colpisce la sentenza impugnata, che ha, come detto, giudicato sulla base del corretto riparto dell’onere probatorio nella materia; in relazione alla motivazione, essa espone con piena sufficienza e congruenza le ragioni per cui i costi esposti dal contribuente sono stati giudicati eccessivi, con conseguente corretta applicazione della presunzione induttiva; una motivazione pienamente esaustiva che si sottrae perciò alla denuncia di insufficienza.

6. Il quarto motivo è infondato. Nessuna nullità colpisce la sentenza impugnata, che ha, come più volte ripetuto, giudicato sulla base del corretto riparto dell’onere probatorio nella materia;

non sussiste parimenti alcun vizio di motivazione, posto che la censura in esame, oltre a non specificare (art. 366, comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) quando e come avrebbe introdotto nel processo le prove della effettività delle spese, finisce per sostituire a quella impugnata una propria personale ricostruzione della vicenda, il cui esame imporrebbe a questa Corte una nuova valutazione del merito della controversia, non conseguita in questa sede.

7. La mancata costituzione dell’intimata esonera la Corte dal provvedere a regolare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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