Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28696 del 27/12/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 28696 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4264-2008 proposto da:
MARRA ANTONELLA C.F.MRRNNL66L49G568Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ARPAIA CANDELORO;
– ricorrente contro

DI PALMA ANGELO C.F.DPLNGL29C14T483W, elettivamente
2013
2495

0,

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo
studio dell’avvocato BONELLI FERNANDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE LUNA
RAFFAELE;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 27/12/2013

avverso la sentenza n. 232/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 08/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o
l’inammissibilità;
udito

l’Avv.

Bonelli

Fernando

difensore

del

controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso
o l’inammissibilità dello stesso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato Arpaia Candeloro difensore della

_

Considerato che
Di Palma Angelo con atto di citazione del 18 ottobre 2000, conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Paola, Marra Giuseppe chiedendo che venisse
ordinata la demolizione di quanto, a suo dire, realizzato abusivamente da

,

quello inferiore di proprietà del convenuto e quello superiore di proprietà
dell’attore. In particolare, Di Palma chiedeva la demolizione di un vano
portico realizzato dal convenuto in ampliamento della sua unità immobiliare a
distanza non legale dalle vedute dell’appartamento superiore dello stesso
attore nonché in violazione delle norme di legge e il risarcimento di tutti i
danni subiti.
Il Sig. Marra restava contumace.
Acquisiti i documenti di parte attrice, in particolare, la consulenza di parte
dell’arch. Pisani, disposta ed acquisito CTU il Tribunale di Paola con sentenza
n. 142 del 2002 accoglieva la domanda e condannava Giuseppe Marra al
ripristino immediato dello stato dei luoghi, mediante la demolizione del
porticato illegittimamente realizzato. La demolizione doveva avvenire entro il
termine, di giorni venti dalla notifica della sentenza al convenuto e dopo tale
termine l’attore aveva diritto di procedere esecutivamente. Condannava il
convenuto al pagamento della somma di E. 500,00 a titolo di risarcimento
danni, nonché al pagamento delle spese giudiziali, comprese anche le spese
del CTU.
Avverso tale sentenza proponeva appello Marra Antonella, quale erede di
Marra Giuseppe, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sostenendo
essenzialmente la nullità del procedimento per invalidità dell’atto di citazione.
1

Marra Giuseppe, in un fabbricato sito in Sangineto e composta da due piani,

_

Si costituiva Di Palma Angelo, chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 232 del 2007 rigettava
l’appello e confermava la sentenza impugnata, condannava Marra Antonella al
pagamento delle spese di giudizio. A sostegno di questa decisione, la Corte

comparire davanti al Tribunale di Paola e non, invece, davanti alla sezione
staccata di Scalea davanti alla quale il processo è stato celebrato, perché
Scalea è una sezione staccata alla quale la causa era stata assegnata dal
Presidente del Tribunale di Paola ai sensi dell’art. 168 bis cpc. b) anche
l’ufficiale giudiziario presso la sezione staccata di Scalea era competente alla
notifica atteso che lo stesso aveva sede presso la sezione distaccata di quel
q

medesimo Tribunale di Paola. C) l’errata indicazione della data di udienza di
comparizione (indicata il 26 gennaio 2000, anteriore alla data della stessa
notificazione del 28 ottobre 2000) non comportava la nullità, atteso che
l’errore era immediatamente riconoscibile e il convenuto poteva superarlo
intuitivamente e si sarebbe potuto attivare per conoscere la data esatta di
comparizione.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Marra Antonella con
ricorso affidato a due motivi, denunciando: a) Con il primo motivo, il vizio di
motivazione per falsità del presupposto di fatto, violazione della legge (art.
101, 163 e 164 cpc) violazione e falsa applicazione della legge (art. 168 e 168
bis cpc.); b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione della
legge (art. 101, 163 e 164 cpc.).
Di Palma Angelo ha resistito con controricorso.
Ritenuto
2

catanzarese osservava: a) non è motivo di nullità della citazione l’invito a

che il Collegio ha verificato che agli atti manca il fascicolo di ufficio relativo
al giudizio di primo e di secondo grado, nonostante fosse stata presentata, da
parte del ricorrente, regolare richiesta alal Cancelleria della Corte di Appello
di Catanzaro la trasmissione ai sensi e per gli effetti di cui all’ultimo comma

che appare necessario ancorché opportuno ai fini del giudizio, l’esame degli
atti di quel fascicolo,
che si rende pertanto necessario acquisire detto fascicolo per il tramite della
Cancelleria, della Corte di Appello di Catanzaro.
PQM
Dispone l’acquisizione del fascicolo relativo al giudizio di merito di primo e
i

di secondo grado n. 1136 R.G. del 2003 della Corte di Appello di Catanzaro

.

conclusosi con la sentenza n. 232/2007 del 23 gennaio 2007, e rinvia la causa
a nuovo ruolo. Manda alla cancelleria perché vi provveda.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di cassazione il 27 novemb
Il Pre ‘ • ;nte

013

dell’art. 369 cpc..

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