Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28696 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FARANDA RICCARDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASALA GIOVANNI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/01/2007, R.G.N. 746/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato RICCARDO FARANDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di M.R., proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, con la quale chiedeva la condanna del predetto Ministero al risarcimento dei danni conseguenti alla anticipata revoca dell’incarico di collaborazione come medico cardiologo presso la casa circondariale di (OMISSIS) e tanto previa declaratoria della nullità della clausola del contratto-convenzione che consentiva al Ministero il recesso ante tempus per gravi motivi.

La Corte territoriale, per quello che rileva in questa sede, accertava che nel precitato contratto-convenzione era previsto che fosse il Provveditore a decidere sulla revoca dell’incarico con la conseguenza che la comunicazione della revoca da parte del Provveditore, e non da parte del Direttore della casa circondariale, costituiva una mera irregolarità formale tale non inficiare la validità del recesso.

La Corte del merito, poi, sul rilievo che la citata convenzione/contratto stabiliva una revoca dell’incarico per qualsiasi fatto grave che dimostrasse la incapacità di adempiere agli obblighi del servizio, riteneva che il rinvio a giudizio del dott. M., in quanto collegato ad una condotta particolarmente grave, configurava un grave motivo d’inadempienza contrattuale.

Nè, sottolineava la Corte milanese, la insussistenza dei fatti era stata successivamente acclarata, ma anzi risultava indirettamente confermata dalla sentenza di patteggiamento.

Avverso questa sentenza il M. ricorre in cassazione sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il ricorrente, deducendo falsa applicazione degli artt. 1453 e/o 1456 c.c. in riferimento all’art. 1324 c.c. nonchè violazione degli artt. 1372, 1398, 1362 e 1367 c.c., formula ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “se la revoca e/o risoluzione per cui è richiesta esplicita motivazione di un contratto di lavoro autonomo anche se stipulato da P.A. nell’esercizio di attività privatistiche, possa essere validamente disposta da soggetto terzo al rapporto contrattuale ovvero se l’atto unilaterale, sia privo di effetto in applicazione del combinato disposto degli artt. 1398 e 1324 c.c. e/o degli artt. 1453 e 1372 c.c. e quindi inidoneo a produrre l’effetto risolutivo del contratto con conseguente permanenza del vincolo contrattuale”.

Con il secondo motivo il M., sostenendo violazione degli artt. 1372 e 1218 c.c., pone il seguente quesito: “se l’assenza di fatti collocabili temporalmente in epoca antecedente alla stipulazione del contratto possano costituire inadempimento alle obbligazioni successivamente pattuite, ovvero se debba escludersi la configurabilità dell’inadempimento in ragione dell’inesistenza dell’obbligazione al tempo dell’asserito inadempimento”.

Con la terza critica il ricorrente, allegando violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., articola il seguente quesito: “se nell’ambito di un contratto di lavoro autonomo che contenga la rinuncia implicita della facoltà di recesso ad nutum per la committente, la previsione di una causa di risoluzione tipizzata a formazione progressiva, quale è la sentenza di condanna passata in giudicato, autorizzi il committente a recedere quando sia venuto a conoscenza del solo rinvio a giudizio del professionista, atto necessariamente presupposto al successivo, ovvero se la corretta applicazione dei canoni dell’ermeneutica contrattuale escludano la possibilità di un legittimo recesso”.

Con la quarta censura il ricorrente, assumendo violazione dell’art. 1419, c.c., comma 2, in riferimento all’art. 1324 nonchè violazione dell’art. 27 Cost. nonchè degli artt. 1362 e 2697 c.c., pone il seguente quesito: “se la mera sottoposizione al procedimento penale costituisca di per sè causa di risoluzione del contratto di lavoro autonomo tra un professionista ed una P.A. ovvero se l’inglobamento di tale ipotesi nella causa di risoluzione e/o revoca del contratto sia affetta da nullità ex art. 1419 c.c., comma 2, ovvero sia in contrasto con i corretti canoni dell’ermeneutica contrattuale”.

Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia “omessa corretta valutazione dell’art. 12 della convenzione inter partes”. Il ricorso i cui motivi d’impugnazione fanno tutti riferimento, direttamente o indirettamente, ad una determinata interpretazione delle norme contrattuali che si assume corretta, contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di merito,è inammissibile a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 5.

Invero questa Corte ha ritenuto (Cass. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. 23 settembre 2009 n. 20535 e Cass. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161, nonchè Cass. 24 febbraio 2011 n. 4530 e da ultimo Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726) che il requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale sancisce che il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, per essere assolto, “postula che sia specificato in quale sede processuale il documento è stato prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, allegare dove nel processo è rintracciabile”. La causa di inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, ha chiarito inoltre questa Corte, è direttamente ricollegata al contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest’ultimo sia un atto prodotto in giudizio, richiede che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità.

Applicando tali principi, che il Collegio in questa sede intende ribadire, al caso di specie emerge che non risulta specificata in quale sede processuale è rinvenibile il contratto/convenzione cui tutte le censure, sotto vari profili, fanno riferimento per contrastare l’interpretazione fornitane dalla Corte di Appello.

Peraltro, e vale la pena di sottolinearlo, il ricorrente omette del tutto, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere nel ricorso le clausole contratto/convenzione di cui lamenta la erronea interpretazione o l’omessa considerazione (V. per tutte Cass. 6 febbraio 2007,n. 2560, cui adde, Cass. 18 novembre 2005 n. 24461).

Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 3.000,00 per onorario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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