Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28696 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1681-2020 R.G. proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 266, presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIORE

TARTAGLIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

BOLOGNA, depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

regolamento necessario di competenza e revochi l’ordinanza del

Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro – in data 09/12/2019, con le

conseguenze di legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ordinanza del 9.12.2019 il Tribunale di Bologna ha sospeso ex art. 337 c.p.c., il procedimento (R.G. n. 1437/2019) instaurato su ricorso di G.L., militare dell’Esercito Italiano, per l’accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564;

2. il Tribunale ha premesso che il T.A.R. dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 32/2008, ha respinto il ricorso del G. avverso il decreto del Ministero della Difesa che non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui il predetto era affetto e che l’impugnazione proposta contro tale sentenza era ancora pendente;

3. ha ritenuto che tra le due cause esistesse un rapporto di pregiudizialità e che la decisione della controversia pendente dinanzi al giudice amministrativo costituisse presupposto logico-giuridico della pronuncia sulla domanda azionata dinanzi al giudice del lavoro;

4. ha sospeso il procedimento pendente dinanzi a sè, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in quanto il procedimento pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato; ha richiamato giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 21348 del 2012) sulla applicabilità dell’art. 337 c.p.c., comma 2, anche nelle ipotesi in cui la sentenza di primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo;

5. avverso tale decisione G.L. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., con un motivo di censura; il Ministero della Difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze non hanno svolto difese;

6. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

7. con l’unico articolato motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., comma 2, della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564; del D.Lgs. n. 66 del 2010, artt. 603,1904 e 1907, (Codice dell’ordinamento militare); degli artt. 25 e 111 Cost.;

8. la parte ricorrente ha allegato di aver partecipato, a partire dal 1998, a numerose missioni internazionali di pace, in zone massicciamente bombardate con armi ad uranio depleto (Bosnia, Albania, Iraq, Kosovo, Libano);

9. che nel dicembre 2011 gli è stata diagnosticata una “Eteroplasia del testicolo sinistro” per la quale si è reso necessario un intervento di “orchiectomia”;

10. che il Ministero della Difesa, con decreto 13 giugno 2013, n. 951, ha respinto la domanda di riconoscimento della infermità (“Esiti di orchiectomia per semioma del testicolo sinistro”) come dipendente da causa di servizio;

11. che il medesimo Ministero, con decreto 10 settembre 2014, n. 167, ha respinto anche la domanda di riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere in relazione alla infermità sopra descritta;

12. che il ricorrente ha avviato due distinte azioni giudiziarie dinanzi al T.A.R. dell’Emilia Romagna: con la prima ha impugnato il decreto di rigetto della domanda di riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio, di cui al D.P.R. n. 461 del 2000; con la seconda ha impugnato il provvedimento di inammissibilità della domanda finalizzata alla riconducibilità della infermità alle particolari condizioni ambientali e operative di missione, ai sensi del D.P.R. n. 243 del 2006;

13. nel primo procedimento dinanzi al T.A.R. è stata pronunciata sentenza n. 32/2018 di rigetto del ricorso; avverso tale sentenza è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato, tuttora pendente;

14. il secondo procedimento instaurato dinanzi al T.A.R. è stato dichiarato improcedibile perchè appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario; è stato quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro che, a seguito dell’eccezione di litispendenza e dell’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., proposte dal Ministero della Difesa, dopo aver assegnato termine alle parti per note difensive, ha pronunciato ordinanza con cui ha disposto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2;

15. col ricorso per regolamento di competenza si censura la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha ravvisato una pregiudizialità logica e giuridica della pronuncia del giudice amministrativo circa la dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticata al ricorrente, rispetto alla domanda di riconducibilità della medesima patologia alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione;

16. deve anzitutto affermarsi l’ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza avverso l’ordinanza di sospensione pronunciata ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2;

17. questa Corte ha chiarito che anche il provvedimento di sospensione del processo adottato a norma del citato art. 337, comma 2, è suscettibile di essere impugnato col mezzo del regolamento di competenza, non diversamente da quello emesso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dell’esigenza di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., e che consenta di impedire ogni ipotesi di ingiustificato arresto nell’esercizio della giurisdizione e di rimettere in marcia giudizi che siano stati eventualmente sospesi al di fuori dei casi consentiti (così Cass. n. 23977 del 2010 in motivazione; cfr. anche Cass. n. 14146 del 2020; n. 26435 del 2009; n. 21924 del 2008; n. 15794 del 2005; n. 671 del 2005);

18. la possibilità di sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata ai sensi dell’art. 337 c.p.c., è stata affermata anche in relazione ad ipotesi in cui la sentenza di primo grado, la cui autorità è invocata, sia stata emessa dal giudice amministrativo (Cass., S.U. n. 21348 del 2012);

19. con varie pronunce questa Corte ha delineato i presupposti di applicabilità dell’art. 337 c.p.c., comma 2, precisando che esso trova applicazione allorchè gli effetti dichiarativi o costitutivi della sentenza invocata siano pregiudiziali all’oggetto del processo nel quale si fanno valere, e presuppone, pertanto, la necessità di due decisioni: una nella controversia che costituisce l’indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell’altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l’altra nel secondo processo (che viene sospeso), nel quale si dibattono questioni consequenziali o domande più ampie (Cass. n. 9478 del 2012; n. 15603 del 2015);

20. quanto al sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione investita dal ricorso per regolamento di competenza proposto avverso ordinanze di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, si è affermato che esso è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione e all’esistenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. n. (cfr. Cass. n. 14146 del 2020; n. 23977 del 2010; n. 21924 del 2008);

21. sulla base di tali premesse, il ricorso per regolamento di competenza di cui si discute, oltre che ammissibile, appare fondato;

22. il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Bologna ha ad oggetto la domanda di riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere;

23. la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 563, stabilisce: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;

24. il successivo comma 564, equipara ai soggetti di cui al comma 563, “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”;

25. questa Corte di legittimità ha chiarito come la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative “particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l’esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. n. 24592 del 2018; n. 9322 del 2018);

26. le Sezioni Unite della S.C., (n. 23300 del 2016; n. 8982 del 2018; n. 16451 del 2020), nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda dei benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, hanno sottolineato che “il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui a quella L., art. 1, comma 563, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale”;

27. riguardo alle connessioni tra infermità da causa di servizio e status di vittima del dovere, si è chiarito che “affinchè possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest’ultima sia legata a “particolari condizioni ambientali o operative” implicanti l’esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicchè è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio, un elemento che comporti l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. n. 21969 del 2017; n. 24592 del 2018; n. 13367 del 2020);

28. quanto detto conduce ad escludere, nella fattispecie in esame, l’esistenza di un nesso di pregiudizialità logico giuridica, necessario ai fini della sospensione facoltativa del giudizio, tra la questione devoluta al giudice amministrativo, di riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio, e la domanda oggetto di accertamento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere; quest’ultima, infatti, è ancorata a elementi costitutivi diversi dalla prima in quanto rappresentati dalla “causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” e presuppone l’accertamento di infermità derivanti non dall’ordinario svolgimento dei compiti di istituto bensì dall’esistenza di condizioni ambientali e operative particolari, cioè eccedenti, in ragione del più elevato fattore di rischio, le ordinarie modalità di esecuzione dell’attività;

29. con la conseguenza che l’accertamento dell’infermità come derivante da causa di servizio non è sufficiente ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, analogamente, il mancato riconoscimento della causa di servizio non può di per sè determinare l’insussistenza dei requisiti per i benefici, di natura assistenziale, di cui alla L. n. 266 del 2005;

30. il Tribunale ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in assenza del nesso di pregiudizialità logico giuridica tra le domande oggetto dei due distinti procedimenti e ciò è sufficiente all’accoglimento del ricorso, rilevandosi ulteriormente come nell’ordinanza impugnata manchi qualsiasi motivazione, necessaria ai fini del legittimo esercizio del potere discrezionale conferito dalla citata disposizione, sulle ragioni per cui non si intende riconoscere l’autorità della sentenza già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, (Cass. S.U., n. 10027 del 2019; n. 80 del 2019; n. 29450 del 2018; n. 26251 del 2017);

31. per i motivi esposti il ricorso per regolamento di competenza va accolto, l’ordinanza di sospensione deve essere annullata e le parti provvederanno nei termini di legge a riassumere la causa dinanzi allo stesso Tribunale di Bologna, che deciderà anche sulle spese del presente regolamento, unitamente al merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Bologna, al quale demanda di provvede sulle spese processuali del presente regolamento unitamente al merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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