Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28696 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10379/2011 R.G. proposto da:

Abruzzo Engineering scpa in liquidazione, corrente in via S. Andrea

n. 3, l’Aquila (AQ), in persona del presidente del collegio di

liquidazione e legale rappresentante p.t. dott. C.F., con

il prof. avv. Andrea Gemma con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, via di Villa Patrizi, n. 13;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributarla Regionale di

l’Aquila, n. 28/6/10 depositata in data 09/11/2010 e non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio

2018 dal Consigliere Marcello M. Fracanzani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’odierna ricorrente, in allora sotto il nome di Collabora Engineering s.p.a, riceveva l’incarico di censimento rischio amianto nell’ambito del progetto di stabilizzazione occupazionale della Regione Abruzzo, giusta Delib. giunta regionale 17 dicembre 2001, n. 1253/c; senonchè quattro giorni dopo la medesima giunta revocava l’incarico per affidarlo ad altra ditta, cui seguiva l’approvazione consigliare e la stipula del contratto per la stabilizzazione dei lavori socialmente utili entro il 31 dicembre 2001. Insorgeva avanti il giudice amministrativo l’odierna ricorrente ottenendo dal TAR e dal Consiglio di Stato la sospensione degli atti di revoca e la successione nel contratto, sempre con effetto dal 31 dicembre 2001. In questo senso le parti davano spontanea esecuzione alla pronuncia del Consiglio di Stato, regolando il passaggio delle consegne ed assicurando la continuità occupazionale, in ossequio all’effetto caducatorio retroattivo del pronunciamento del giudice amministrativo, secondo il noto principio per cui il tempo del processo non può andare a detrimento del ricorrente.

2. Nelle more del contenzioso amministrativo, intervenivano rilevanti modifiche al sistema dei crediti di imposta per incremento occupazionale giusto il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 togliendone l’automaticità per quelli maturati successivamente alla data del prefato decreto legge e per i quali occorreva l’assenso del Centro Operativo di Pescara. La materia è stata poi ripresa dalla legge di bilancio, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, confermando il necessario atto di assenso del COP, con la precisazione che il silenzio deve considerarsi rigetto, a differenza di quanto avviene con il credito di imposta investimenti (ove opera il silenzio – assenso). L’odierna ricorrente – sempre sotto il nome di Collabora Abruzzo s.p.a. – chiedeva al COP il riconoscimento di credito d’imposta per Euro 863.924,16 in ragione dei 118 lavoratori socialmente utili che aveva assunto. Precisava trattarsi di credito relativo alle mensilità dal 02/09/2002 al 31/12/2002, posto che nel periodo precedente ne aveva fruito l'(illegittima) aggiudicataria precedente, ma che l’incremento occupazionale trovava fondamento ed effetto nella “riviviscenza” dell’affidamento originario per opera del giudice amministrativo che ne aveva annullato (retroattivamente) l’illegittimo atto di revoca. In altri termini, l’odierna ricorrente non chiedeva il credito (irreversibilmente) fruito da chi aveva per qualche tempo gestito (illegittimamente) il progetto, ma rivendicava l’effetto ripristinatorio del giudice amministrativo che ricostruiva figurativamente l’assunzione dei dipendenti al 31 dicembre 2001, a quella data dovendosi guardare per la maturazione del presupposti del credito di imposta, pur se nella quantificazione si dovesse tener conto da quanto da altro operatore percepito, secondo il limite all’annullamento retroattivo dei contratti di durata.

3. Alla richiesta il COP rispondeva con nota 20/11/2002, affermando nella sostanza: a) non essere possibile al momento la richiesta ai benefici della L. n. 388 del 200; b) non essere previsto alcun potere di riconoscimento di credito di imposta in capo al COP.

Prendeva avvio quindi un contenzioso, ove il contribuente affermava di aver diritto al credito di imposta, perchè i relativi presupposti erano maturati prima dell’entrata in vigore del prefato D.L. n. 138 del 2002, in ragione dell’effetto retroattivo del pronunciamento amministrativo e di aver correttamente richiesto l’assenso del COP, ma di averne ricevuto un illegittimo diniego espresso che era costretta ad impugnare. Per contro, la difesa erariale affermava l’inammissibilità del ricorso, trattandosi di credito automatico per cui nessuna richiesta doveva essere proposta e, nel merito, contestava le ragioni della contribuente, poichè riteneva maturati i presupposti al momento del “passaggio di consegne” successivo al D.L. n. 138 del 2002.

4. Il giudizio di primo grado era integralmente favorevole alla contribuente, vedendo respinte le eccezioni di rito col riconoscere all’impugnata nota dell’agenzia la portata sostanziale di diniego espresso circa un beneficio non automatico e, nel merito, individuando nel momento dell’assunzione (e non nel passaggio delle consegne) il concretarsi dei presupposti, sorti quindi in costanza della L. n. 388 del 2000, fra il 01/01/2001 e il 08/07/2002, cioè prima dell’intervento del D.L. n. 138 del 2002.

Il Centro Operativo di Pescara ricorreva in appello, trovando il favore della CTR che affermava l’automaticità del credito per il periodo di imposta invocato dalla contribuente, quindi l’assenza di ogni dovere di riposta del COP, donde la non impugnabilità della relativa nota e l’inammissibilità del ricorso di primo grado, ma non entrava nel merito del diritto al credito di imposta, affermando altresì che alla compensazione automatica fa seguito il potere dell’Amministrazione di verificare la spettanza del beneficio in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.

La sentenza della CTR n. 44/09/05 depositata il 09/06/2005 passava in giudicato per mancata impugnazione nel termine lungo.

5. L’Amministrazione quindi notificava il 28/09/2006 l’avviso n. (OMISSIS), recuperando a tassazione il credito fruito per l’anno di imposta 2004 a titolo di incremento occupazionale L. n. 388 del 2000, ex art. 7. L’atto impositivo faceva riferimento alla prefata sentenza della CTR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 44/09/05, depositata il 09/06/2005.

5.1. Insorgeva quindi la contribuente, affermando che la sentenza della CTR aveva si rigettato in rito il ricorso (di primo grado) dell’istante, ma proprio statuendo l’automaticità del meccanismo di compensazione del credito, salva la verifica successiva degli uffici.

Replicava l’Amministrazione eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 19 e la legittimità del proprio operato, perchè in corretta attuazione di sentenza passata in giudicato.

5.2. La CTP dell’Aquila si pronunciava con sentenza n. 48/01/2007 favorevole alla contribuente, ricostruendo la portata del giudicato amministrativo, il suo effetto caducatorio retroattivo e ripristinatorio in forza del quale l’odierna ricorrente ha assunto in data 2 settembre 2002 i 118 lavoratori socialmente utili, ma con decorrenza 31 dicembre 2001, tramite “passaggio diretto” dalla precedente aggiudicataria e con nulla osta del Centro per l’impiego. Sono quindi ad essa spettanti il bonus di Lire 800.000 pro capite et pro mense, in un primo tempo operato per compensazione, poi assoggettato a preventiva domanda. Concludeva interpretando la sentenza della CTR su cui si fonda l’atto impositivo dell’Agenzia, nel senso che ammetteva la deduzione automatica del beneficio, pur facendo salvo il potere di verifica successivo sulla concreta spettanza del beneficio. In sintesi, l’Ufficio avrebbe dedotto dalla pronuncia della CTR il diniego al beneficio, mentre essa si sarebbe limitata solo ad affermare che per potervi accedere non fosse necessario presentare alcuna istanza.

5.3. Ancora una volta interponeva appello l’Amministrazione ed ancora una volta la CTR riformava la CTP, ricostruendo la portata della precedente sentenza della CTR su cui si basa l’accertamento che ha dato scaturigine all’odierno contenzioso. Più precisamente, con la pronuncia gravata in questa sede, la CTR Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, scrutina l’appello promosso dall’Ufficio, concludendo per l’infondatezza dei due primi motivi di gravame, ma valorizzando il terzo e, per l’effetto, riforma la sentenza della CTP, affermando che la contribuente non abbia diritto al beneficio, per non aver assunto i lavoratori entro la finestra temporale prevista e perchè, in sua costanza, il beneficio è già stato lucrato da altro imprenditore, da colui cioè che aveva originariamente assunto i lavoratori, perchè precedentemente (seppure illegittimamente) aggiudicatario del progetto.

5.4 Più in particolare, infondato sarebbe il primo motivo, perchè l’impugnato avviso di recupero rientrerebbe nel novero degli atti impositivi per recupero benefici non dovuti; infondato il secondo, perchè la CTR con sentenza del 2005 avrebbe non solo rigettato il ricorso in rito, dichiarando non impugnabile la nota del COP, ma avrebbe così chiuso ogni questione ulteriore sul merito e non tanto perchè la motivazione non trova sbocco nel dispositivo, oppure perchè gli obiter dicta non posso essere espressione del potere giurisdizionale, pena il contrasto con l’art. 24 della Carta, quanto piuttosto – sempre secondo la sentenza qui impugnata – perchè accogliendo la pregiudiziale in rito sull’inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, il collegio si spoglierebbe di ogni potere giurisdizionale, meramente ultronea rimanendo ogni osservazione o affermazione sul merito della questione (cfr. p. 3, in fondo, sentenza impugnata).

Per contro, la sentenza della CTR Abruzzo – Pescara, qui gravata, ha accolto il terzo motivo di gravame proposto dall’Ufficio, affermando non risultare ai giudicanti che il passaggio diretto dei 118 lavoratori da SMA Abruzzo (illegittima aggiudicataria) alla Collabora (ora Abruzzo) Engineering scpa sia avvenuta al 31 dicembre 2001, nè tantomeno prima 08/07/2002, giorno di entrata in vigore del D.L. n. 138 del 2002. Al contrario, interrogazione tributaria conferma che il contributo dal 31/12/2001 al 31/08/2002 sia stato lucrato da SMA, così come il Centro per l’impiego de l’Aquila vede il passaggio dei lavori alla data del 02/09/2002.

Insorge allora la contribuente Abruzzo Engineering scpa, affidandosi a due motivi di ricorso.

Resiste con puntuale controricorso l’Avvocatura dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la contribuente lamenta omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ordine alla portata della pronuncia TAR di riviviscenza dell’originaria aggiudicazione.

Il motivo è inammissibile.

1.1. La CTR avrebbe omesso di prendere posizione sugli effetti delle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato nel contenzioso fra Regione, SMA spa e Collabora (poi Abruzzo) Engineering in ordine all’affidamento dell’incarico per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e dei conseguenti spontanei adeguamenti tenuti dalle parti. Trattasi del punto essenziale della controversia, espressamente trattato dalle due sentenze della CTP, dalla precedente sentenza della CTR e riproposto in sede di difesa d’appello.

La ricorrente ha omesso però di indicare, di riportare o di allegare i passi ove tale doglianza era stata riproposta in appello, nonchè e soprattutto le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono il cuore del suo ragionamento.

2. Col secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 138 del 2002, art. 5 e dei relativi decreti attuativi in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Segnatamente, la CTR con la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che il c.d. “passaggio diretto” tra la SME e l’odierna ricorrente sarebbe intervento successivamente al giorno 8 luglio 2002, quindi fuori dai termini di legge per lucrare il credito di imposta. Poichè la ricorrente ha preso in carico i lavoratori – ai fini INPS e Centro per l’impiego – successivamente al prefato decreto e, in aggiunta, dall’interrogazione all’anagrafe tributaria risulta che nel periodo precedente il credito di imposta era già stato lucrato da SME, la CTR afferma che non vi sono nel merito i requisiti per il credito, perchè i presupposti – fra tutti l’assunzione dei lavoratori – sono maturati successivamente all’entrata in vigore del più volte citato D.L. n. 138 del 2002. Di qui la censura di falsa applicazione di legge.

Il motivo è infondato.

Con un giudizio di merito non sindacabile da questa Corte, la CTR ha motivato la circostanza di fatto secondo cui le assunzioni non sono avvenute nel 2001, ma in data successiva al luglio 2002. Nè possono scrutinarsi i profili del motivo connessi all’effetto delle pronunce amministrative, per la già riferita violazione del principio di autosufficienza.

L’infondatezza dei motivi comporta quindi il rigetto del ricorso e le spese seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna alle spese che liquida in Euro seimila, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA