Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28695 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NELA PIER LUCA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSIREIN S.P.A., SMURFIT SISA S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 9281-2007 proposto da:

SMURFIT SISA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9,

presso lo studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LEUZZI GIUSEPPE, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ASSIREIN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo

studio dell’avvocato CIUTI DANIELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DURANTE MARCO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1849/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/11/2006 R.G.N. 1619/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato LAURITA LUCIO LONGO per delega PIER LUCA NELA;

ècomparso l’Avvocato MARTUCCELLI CARLO;

udito l’Avvocato CIUTI DANIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Asti C. P., premesso che fino al 1997 era stato dirigente di società successivamente incorporata da Smurfit Sisa s.p.a., esponeva che la datrice di lavoro aveva stipulato a proprio favore un contratto di assicurazione a copertura del rischio infortunio di natura anche extralavorativa. Considerato che aveva riportato danni alla persona a seguito di un sinistro successivamente occorso e che la società datrice, nonostante gli impegni assunti, non aveva coltivato la pratica di indennizzo, al punto di determinare la prescrizione del proprio diritto, il C. chiedeva la condanna di Smurfit al risarcimento dei danni causati dall’inadempimento.

Disposto il mutamento del rito, il Giudice del lavoro con sentenza non definitiva condannò Smurfit al risarcimento del danno, dichiarando altresì nulla la chiamata in causa dell’assicuratore Assirein s.p.a. effettuata da detto datore di lavoro.

2.- Proposto appello da Smurfit la Corte d’appello di Torino con sentenza del 30.11.06 accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda. Riteneva la Corte di merito che Smurfit non era legittimata nei confronti dell’assicuratore, in quanto nel contratto di assicurazione per conto altrui il contraente può far valere i diritti derivanti dal contratto solo con l’espresso consenso dell’assicurato. Mancando nella specie un mandato espresso o tacito del C., riteneva che la società datrice non avesse alcun obbligo di gestione della pratica assicurativa e, quindi, non era inadempiente nei confronti del dipendente.

3.- Proponeva ricorso per cassazione C.. Smurfit Sisa s.p.a.

rispondeva con controricorso e ricorso incidentale, cui Assirein s.p.a. a sua volta rispondeva con controricorso. Ricorrente principale e ricorrente incidentale hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.- Parte ricorrente deduce quattro motivi:

5.1.- violazione dell’art. 1891 c.c., in quanto la norma per la quale nell’assicurazione per conto altrui il contraente può far valere i diritti derivanti dal contratto solo dopo aver acquisito il consenso espresso dell’assicurato deve essere interpretata in modo che non derivi pregiudizio all’assicurato; pertanto, il consenso non è richiesto quando il contraente non fa valere i diritti derivanti dall’assicurazione, ma si limita a rappresentare l’assicurato nella gestione della pratica, non ponendosi con lui in contrapposizione di interesse, dovendosi quindi ritenere il consenso tacitamente prestato.

5.2- violazione degli artt. 1703 e 1708, con riferimento a quanto ritenuto dal giudice a proposito dell’inesistenza di un mandato a trattare la pratica proveniente dal C. a favore di Smurfit, in quanto tutta la documentazione prodotta, attestante la corrispondenza tra detta società e l’assicuratore, è chiara indicazione della volontà di Smurfit di curare la gestione del sinistro occorso al dipendente. Dal compimento di tali atti di gestione dovrebbe pertanto desumersi l’esistenza del mandato.

5.3.- carenza di motivazione, in quanto il giudice, pur dando atto dell’esistenza della detta corrispondenza, non avrebbe rilevato che essa aveva un contenuto giuridico qualificabile come esercizio del mandato.

5.4.- violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendosi che il giudice rigettando, in accoglimento dell’appello, “le domande proposte con il ricorso introduttivo”, sarebbe andato extra petita, pronunziando anche sulla domanda inerente il quantum, sulla quale, invece, il Tribunale di Asti non si era ancora pronunziato.

6.- Con il ricorso incidentale, in via condizionata (per il caso che la C.S. accolga il ricordo cassando senza rinvio), Smurfit Sisa s.p.a. deduce nullità della sentenza e del procedimento, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., riproponendo il motivo di appello, ritenuto assorbito dal giudice di secondo grado, con cui contestava la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto nulla la chiamata in causa dell’assicuratore per l’incompleta redazione dell’atto di chiamata a causa dell’omessa indicazione delle conclusioni di merito dell’attore.

7.- Il primo motivo non è fondato.

La polizza di assicurazione stipulata dal datore di lavoro contro gli infortuni di lavoro dei dipendenti, in ottemperanza ad un obbligo derivante da contratto o accordo collettivo, è una normale assicurazione contro i danni stipulata secondo lo schema dell’art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui), da cui deriva la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto (contraente) non è titolare dei diritti che ne derivano. Il contraente, ai sensi di detto art. 1891, comma 2 non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l’espresso consenso dell’assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, di modo che, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell’interesse dell’assicurato, il contraente non è responsabile dei danni che quest’ultimo, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbiano subito a causa della loro prescrizione (v. tra le altre Cass. 25.11.99 n. 13140 e 19.7.04 n. 13329). La norma dell’art. 1891, comma 2, in esame, inoltre, nel prescrivere che ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto da parte del contraente è richiesto che l’assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso è validamente manifestato attraverso un comportamento attuato con dichiarazione esplicita e non anche con modalità diverse, che, pur perseguendo obiettivi immediati eventualmente diversi, siano tuttavia idonee a rivelare in modo univoco la volontà del soggetto. La norma, peraltro, non richiede che siffatta dichiarazione sia rivolta specificamente all’assicuratore, sicchè nulla impedisce che la stessa manifestazione del consenso sia ravvisabile anche in una dichiarazione resa al contraente della polizza, il quale risulterebbe conseguentemente legittimato, in base a tale presupposto, ad esercitare i predetti diritti derivanti dal contratto con atti ad efficacia interruttiva della prescrizione (Cass. 16.04.07 n. 9053).

8.- Il ricorrente con il primo motivo ora in esame intende interpretare la norma dell’art. 1891, comma 2, in modo selettivo, nel senso che il principio sopra enunziato troverebbe applicazione solo nel caso sia ipotizzabile un conflitto di interesse tra contraente ed assicurato, nel qual caso scatterebbe la speciale tutela offerta dalla norma in questione, mentre nel caso che il contraente operi “pacificamente” nell’interesse dell’assicurato non è necessario il consenso esplicito. Tale interpretazione è del tutto gratuita, in quanto assegna alla norma un contenuto non solo assente nel testo legislativo, ma addirittura contrario alla sua ratio, che è quella di apprestare una rigorosa garanzia dell’assicurato, a prescindere dai rapporti esistenti tra quest’ultimo ed il contraente. Essendo del tutto indifferente che tra i due esista o meno una condizione di conflitto di interesse, deve dunque ribadirsi il principio più sopra affermato e rigettarsi il motivo.

9.- Con i motivi secondo ed il terzo il ricorrente sostiene che, a prescindere dall’esistenza dell’onere di diretta gestione da parte del datore, dal complesso della corrispondenza intercorsa tra Smurfit e assicuratore a proposito del sinistro di cui il dipendente era stato vittima, avrebbe dovuto desumersi l’esistenza di un previo mandato, che il datore avrebbe dovuto adempiere con la necessaria diligenza. Il giudice negando tale circostanza sarebbe, dunque, incorso in vizio di motivazione.

Dato che il giudice di appello ha escluso l’esistenza di un mandato (tanto esplicito, che tacito) sulla base di una sene di considerazioni nascenti dalla disamina delle risultanze istruttorie, sarebbe stato onere del ricorrente contestare la correttezza logico- giuridica della valutazione.

Il C., invece, si avventura in una serie di valutazioni che implicano la rilettura della documentazione esaminata dal giudice al solo scopo di pervenire ad una diversa conclusione di merito. Tale tipo di censura non può trovare accoglienza in questa sede, in cui deve invece prendersi atto che la valutazione del giudice di appello circa l’inesistenza di un mandato tacito nasce non da una petizione di principio, ma da argomentazioni congrue e logicamente articolate.

Anche i motivi secondo e terzo sono, dunque, infondati.

10.- Infondato è anche il quarto motivo, con cui si sostiene che la Corte d’appello avrebbe pronunziato extra petita rigettando integralmente la domanda, nonostante ad essere impugnata fosse solo la sentenza non definitiva di primo grado che aveva pronunziato sull’an. E’, infatti, evidente che una volta acclarata l’inesistenza del diritto al risarcimento viene meno ogni pretesa di accertamento e liquidazione del danno.

11. Il ricorso principale deve essere dunque rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato con cui Smurfit Sisa, per il caso di accoglimento del principale, lamentava il mancato esame della questione della regolarità della chiamata in causa dell’assicuratore.

12.- Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede:

– rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;

– condanna C.P. alle spese del giudizio di legittimità in favore di Smurfit Sisa s.p.a. e di Assirein s.p.a.

nella misura di Euro 30,00 per esborsi e di Euro 2.000,00 per onorari per ciascuno, oltre spese, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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