Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28694 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, (ud. 03/06/2021, dep. 18/10/2021), n.28694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17416/2020 proposto da:

I.B., elettivamente domiciliato in Roma, in Via E. Bombelli

29/b, presso lo studio dell’avvocato Verrastro Francesco, rappres. e

difeso dall’avvocato Quadruccio Paolo, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

10/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/06/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Bologna, con decreto emesso il 10.4.20, ha rigettato il ricorso proposto da I.B., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto l’istanza di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, osservando che: era da escludere la protezione internazionale poiché le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili, in quanto generiche e poco circostanziate, non coerenti su aspetti rilevanti della vicenda narrata; era da escludere anche la protezione sussidiaria in quanto dalle fonti esaminate non si desumeva la sussistenza nel paese d’origine dell’istante di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria non essendo a tal fine sufficiente l’attività lavorativa, tenuto altresì che in Nigeria si trova la famiglia del ricorrente dove lavorava.

I.B. ricorre in cassazione con cinque motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non avendo il Tribunale valutato correttamente la credibilità e coerenza del racconto del ricorrente.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e art. 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, non avendo il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria in ordine alla situazione di violenza esistente in Nigeria, atteso che dallo stesso report Easo citato nel decreto impugnato si evinceva invece la sussistenza di tale situazione.

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, non avendo il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria, in ogni sua accezione, considerando al riguardo che in Nigeria perdurava la situazione di violenza indiscriminata nella quale le forze di polizia costituivano una minaccia all’incolumità dei cittadini.

Il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 8 Cedu, avendo il Tribunale escluso la protezione umanitaria, senza considerare la sua condizione di vulnerabilità evidenziata dalla conseguita integrazione sociale essendosi il ricorrente adoperato con costanza per trovare lavoro, prestando attività di volontariato ed apprendendo la lingua italiana.

Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., comma 6 e art. 132 c.p.c., avendo il Tribunale pronunciato con motivazione apparente, in quanto stereotipata, applicata anche in altre cause.

Il ricorso è inammissibile.

Anzitutto, va osservato che la procura prodotta è stata redatta in modo che non può dirsi riferita al ricorrente. Invero, tale atto reca a margine una firma che appare riguardare I.B. senza alcuna sottoscrizione per autentica del difensore, per cui essa difetta di un elemento essenziale.

Inoltre, la stessa procura non contiene la certificazione del difensore della data del rilascio. Al riguardo, va osservato che la recente sentenza delle SU ha affermato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (Cass., SU, n. 15177/21).

Nel caso concreto, la procura speciale non contiene la certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio – che è indicata a margine del ricorso, in difformità dal suddetto art. 35bis, alla luce della richiamata sentenza delle SU.

Tenuto conto che il Ministero non ha depositato il controricorso, ma solo una memoria di costituzione di puro stile, senza alcuna difesa, nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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