Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28694 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17098-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO

8, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BELLARDI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso depositato il 18.1.2013 dinanzi al Tribunale di Biella, la società (OMISSIS) srl ha proposto opposizione all’avviso di addebito notificato il 10.12.12 con cui le era stato chiesto il pagamento della somma di Euro 127.455,33 quale subcommittente obbligata solidale, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per i contributi previdenziali e le sanzioni non corrisposti dalla appaltatrice G.M.A. soc. coop. arl per il periodo 10/2008 – 10/2009;

2. il Tribunale ha accolto il ricorso in opposizione e annullato l’avviso di addebito sul rilievo che fosse maturata la decadenza di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, atteso che l’INPS aveva fatto valere il proprio diritto dopo il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto;

3. la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello dell’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, confermando la decisione di primo grado;

4. ha premesso che i contratti di appalto conclusi dalla società appellata con la GMA soc. coop. arl erano cessati alla fine del 2009 e che l’avviso di addebito dell’Istituto era stato notificato al Fallimento (OMISSIS) srl solo il 10.12.2012;

5. ha ritenuto applicabile alla fattispecie oggetto di causa il citato art. 29, nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, comma 1, e dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, secondo cui “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti”;

6. ha considerato operante anche nei confronti dell’INPS il termine di decadenza entro cui far valere l’obbligazione solidale del committente;

7. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso il Fallimento (OMISSIS) srl;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. col primo motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, e dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911;

10. si sostiene come il citato art. 29, debba essere interpretato nel senso di limitare la decadenza dal diritto di agire nei confronti del committente quale responsabile solidale ai soli lavoratori, ciò in base al tenore della norma che non contiene alcun riferimento agli enti previdenziali; questi quando agiscono per ottenere il versamento dei contributi esercitano un potere da cui non possono decadere, a meno che la funzione a cui quel potere è connesso non venga sottratta ai medesimi;

11. si osserva come, decorso il termine di decadenza di cui al citato art. 29, i lavoratori possono ancora agire nei confronti del committente per il pagamento delle retribuzioni ai sensi dell’art. 1676 c.c., ma non hanno alcuna azione nei confronti del committente per il pagamento dei contributi. Se si esclude l’applicabilità agli enti previdenziali della decadenza introdotta dal citato art. 29, essi possono agire per il recupero dei contributi nei confronti del committente, nel termine di prescrizione, in tal modo realizzandosi una tutela pressochè analoga delle retribuzioni e della contribuzione;

12. col secondo motivo di ricorso, formulato per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, l’INPS ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, e dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911; nonchè degli artt. 2964,2966 e 2967 c.c.;

13. ha sostenuto come la sentenza impugnata avesse erroneamente dichiarato la decadenza nonostante il compimento da parte dell’Istituto di un atto impeditivo della decadenza medesima, rappresentato dalla notifica al committente del verbale ispettivo; ha rilevato come il citato art. 29, non specifichi in alcun modo gli atti da compiere per esercitare il diritto nei confronti del committente ed impedire il verificarsi della decadenza e che da tale silenzio possa inferirsi l’idoneità, a fini impeditivi della decadenza, degli atti sia giudiziali e sia stragiudiziali; nel caso di specie, il verbale ispettivo era stato notificato al subcommittente l’11.5.2010, prima del decorso di due anni dalla conclusione dell’appalto;

14. il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce dei precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019), e che hanno affermato, in analogia all’orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui “il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”;

15. nei citati precedenti si è considerato che l’obbligazione contributiva non si confonde con l’obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003);

16. l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”);

17. dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la “retribuzione” dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell’ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale;

18. proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di “minimale contributivo” strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l’interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione – a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore – non possa seguire il soddisfacimento anche dall’obbligo contributivo solo perchè l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto;

19. si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell’obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, il citato art. 29, ha voluto potenziare;

20. il secondo motivo, alla luce delle considerazioni esposte, resta assorbito

21. in definitiva, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, quanto al motivo accolto, e rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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