Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28694 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 09/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidnete –

Dott. NONNO G. M – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29933/2014 R.G. proposto da:

Francia I.L.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Labicana n. 92,

presso lo studio dell’avv. Gianfranco Testa, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita

n. 294, presso lo studio dell’avv. Enrico Fronticelli Baldelli,

rappresentata e difesa dall’avv. Mario Signore giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

Sezione staccata di Latina n. 2910/39/14, depositata l’8 maggio

2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 maggio 2018

dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2910/39/14 del 08/05/2014 la CTR del Lazio Sezione distaccata di Latina accoglieva l’appello proposto da Equitalia Gerit s.p.a. (oggi Equitalia Sud s.p.a.) avverso la sentenza n. 79/01/11 della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso della Francia I.L.C. s.r.l. avverso la cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo cd. automatizzato del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54 bis, per omesso o carente versamento di IVA, oltre a interessi e sanzioni, relativamente all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, nonchè dalle difese delle parti: a) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente ritenendo fondati i rilievi concernenti l’omesso invio del cd. avviso bonario, l’omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento e l’omessa e insufficiente motivazione della cartella; b) la sentenza della CTP era impugnata dall’Agente della riscossione;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che: a) “per quel che concerne la mancata comunicazione o l’invito bonario al contribuente nessun obbligo è posto a carico dell’Ufficio nel caso in cui, nella compilazione della cartella, non emergano irregolarità o errori”; b) con riferimento all’omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento, “la sottoscrizione non è necessaria, in quanto non prevista da alcuna norma” e, in ogni caso, la questione era stata superata con l’entrata in vigore del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, conv. con modif. nella L. 3 agosto 2009, n. 102, che ha previsto la sostituzione della sottoscrizione con il nominativo a stampa del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto, come avvenuto nel caso di specie; c) con riferimento all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, la stessa non era necessaria per le cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati consegnati all’Agente per la riscossione prima del 01/06/2008; d) con riferimento alla carenza della motivazione, la cartella era atto meramente liquidatorio relativa ad imposte accertate e non versate, liquidate sulla base di una decisione della CTP di Latina che aveva confermato l’accertamento, e conteneva tutti i dati prescritti dalla normativa in materia; e) inoltre, la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata a mezzo posta, dovendosi comunque ritenere sanato ogni possibile vizio della notificazione per raggiungimento dello scopo;

2. la società ricorrente impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;

3. Equitalia Sud s.p.a. resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la Francia s.r.l. deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16, 20, 22 e 53, nonchè dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando l’inesistenza della notifica dell’atto di appello al difensore della società contribuente;

2. il motivo è infondato;

2.1. come si evince dal controricorso depositato da Equitalia Sud s.p.a., l’atto di appello è stato tempestivamente notificato sia presso il difensore domiciliatario in primo grado, avv. Angelo Maccarone, sia presso la sede della società a mezzo posta con raccomandate a.r. spedite in data 19/05/2011 e ricevute rispettivamente in data 24/05/2011 e 20/05/2011;

2.2. la prima notificazione è pienamente idonea alla regolare instaurazione del contradditorio, atteso che “in tema di contenzioso tributario, la notifica dell’appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio, è nulla per violazione dell’art. 330 c.p.c., applicabile – nella parte in cui impone di eseguire la notifica dell’impugnazione non direttamente alla controparte, ma nel domicilio eletto ex art. 170 c.p.c. – in virtù del richiamo di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 49. Ne consegue, in caso di omessa costituzionè dell’appellato, la necessaria rinnovazione ex art. 291 c.p.c.” (Cass. n. 8426 del 31/03/2017; conf. Cass. n. 460 del 13/01/2014; Cass. S.U. n. 29290 del 15/12/2008);

3. con il quinto motivo di ricorso, il cui esame appare logicamente pregiudiziale, si deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi la mancanza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto, nonchè lamentandosi la mancata indicazione dei motivi di appello e la motivazione solo apparente con riferimento alla parte della motivazione che riguarda la carenza della motivazione;

4. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

4.1. sotto il primo profilo (infondatezza del motivo), la sentenza della CTR richiama in maniera sufficientemente specifica i fatti di causa e i motivi di impugnazione della cartella di pagamento proposti dalla società contribuente, motivando, inoltre, su ogni singola questione sollevata in primo grado;

è vero che non sono specificamente riportati i motivi di appello proposti dall’Agente della riscossione, ma è altrettanto vero che la CTR ha deciso su tutte le questioni controverse;

4.2. sotto il secondo profilo (inammissibilità del motivo), la motivazione con la quale la CTR rigetta l’eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento non è affatto apparente (si afferma, infatti, che la cartella di pagamento è un atto meramente liquidatorio che deve contenere i soli dati previsti dalla legge), dovendo l’eventuale erroneità della pronuncia (nella parte in cui si fa riferimento ad un accertamento confermato dalla CTP di Latina) trovare una forma di censura diversa da quella prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

5. con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziandosi che la sentenza della CTR avrebbe pronunciato ultrapetita rispetto ai rilievi formulati da Equitalia nell’atto di appello;

6. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

6.1. è noto che “il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante” (Cass. n. 16809 del 20/06/2008; Cass. n. 2209 del 04/02/2016);

6.2. nel caso di specie la società ricorrente si duole della pronuncia della CTR con riferimento: a) all’obbligatorio invio dell’avviso bonario; b) alla necessità della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento; c) alla omessa indicazione del responsabile del procedimento; d) alla regolarità della notificazione della cartella;

6.3. con riguardo alla questione sub a) (avviso bonario), la Francia s.r.l. si duole che la CTR avrebbe deciso in ordine alla non obbligatorietà dell’invio non già in adesione alla motivazione fornita dall’Agente della riscossione in sede di appello (l’obbligo riguarderebbe solo l’ente impositore), ma sul presupposto che la cartella di pagamento sia stata emessa sulla base della semplice dichiarazione del contribuente, senza che emergessero errori o irregolarità da renderlo necessario;

in applicazione dei principi enunciati dalla S.C., appare evidente che la motivazione adottata dalla CTR è sicuramente fondata su presupposti giuridici diversi da quelli suggeriti da Equitalia, ma trova piena corrispondenza nel motivo d’appello formulato;

6.4. altrettanto deve dirsi con riferimento alla questione sub b) (sottoscrizione del responsabile del procedimento), laddove la CTR ha ritenuto che l’obbligo di sottoscrizione fosse sostituito ex lege dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, con ciò non esorbitando dall’ambito di quanto richiesto con il motivo di appello, limitandosi a supportare la decisione con argomenti giuridici differenti;

6.5. quanto poi alla questione sub c) (omessa indicazione del responsabile del procedimento), è vero che la CTR ha pronunciato su un motivo di appello non formulato dall’Agente della riscossione, ma è altrettanto vero che: a) la CTP ha ritenuto la relativa questione assorbita; b) la società ricorrente non si è costituita in appello, non riproponendo il relativo motivo; c) la società ricorrente non ha, dunque, interesse a dolersi della decisione su un motivo originariamente assorbito, inidonea a determinare la cassazione con rinvio e, dunque, un nuovo giudizio di merito sulla questione da parte della CTR (cfr. Cass. n. 22380 del 22/10/2014; Cass. n. 23635 del 22/11/2010);

6.6. discorso del tutto analogo va fatto con riferimento alla questione sub d) (regolarità della notifica della cartella), laddove la società ricorrente ancora una volta non ha interesse a dolersi della decisione su una questione ritenuta assorbita dalla CTP;

7. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nonchè della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentandosi l’omessa motivazione della cartella di pagamento;

8. il motivo è infondato;

8.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Cass. n. 15564 del 27/07/2016);

più di recente è stato precisato che “in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973 art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa” (Cass. n. 21804 del 20/09/2017);

8.2. nel caso di specie, è la stessa società ricorrente a chiarire che la cartella di pagamento è stata emessa con riferimento alla dichiarazione Modello Unico 2007 presentata per il periodo d’imposta 2006;

e, con riferimento a tale cartella, la CTR ha sostenuto che la stessa è stata compilata sul presupposto dell’insussistenza di irregolarità ed errori (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), con accertamento di fatto che non è stato debitamente censurato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

ne consegue che non può assumersi alcuna correzione della dichiarazione da parte dell’Amministrazione finanziaria e che la motivazione si risolve legittimamente nel semplice rinvio formale alla dichiarazione del contribuente;

9. con il quarto rnotivo di ricorso la società contribuente deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando la necessità della comunicazione di irregolarità (cd. avviso bonario) in ragione del fatto che la dichiarazione del contribuente è stata corretta dall’Agenzia delle entrate;

10. il motivo è infondato;

10.1. si ribadisce che la CTR ha sostenuto che la cartella di pagamento è stata compilata sul presupposto dell’insussistenza di irregolarità ed errori (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), con accertamento di fatto che non è stato debitamente censurato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

10.2. ne consegue la non necessità della comunicazione di irregolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria: “in tema di riscossione delle imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass. n. 27716 del 21/11/2017; si veda anche Cass. n. 13759 del 06/07/2016);

4. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 1.022.924,08;

poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in

favore della controricorrente, della spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 13.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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