Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28693 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28693 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 28940-2007 proposto da:
SPINELLI

CARMELO SPNCML32P21C351C,

elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
GERACI DIEGO;
– ricorrente contro

D’ URSO

SANTA

DRSSNT44M56F214I,

elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato
BARBAGALLO FRANCESCO;

Data pubblicazione: 27/12/2013

- controricorrente

avverso la sentenza n. 843/2006 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 08/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 18.11.1994 D’Urso Santa conveniva in giudizio i coniugi Spinelli
Carmelo e Biondo Serafina esponendo che con scrittura privata 30.5.1994 si era
obbligata ad acquistare dai convenuti un appartamento compresa l’area edificabile in via

lire 30.000.000 a titolo di caparra confirmatoria; che i convenuti, non avendo interesse
alla stipula del definitivo fissata per il 30.9.1994, erano stati invitati al deposito della
documentazione ipocatastale ed alla stipula ma erano emerse l’inesistenza dell’area
edificabile promessa, la trascrizione di una citazione e la difformità del progetto, per cui
chiedeva dichiararsi legittimo il recesso, con condanna al doppio della caparra ed
accessori.
I convenuti contestavano la domanda e riconvenzionalmente chiedevano la condanna
alla perdita della caparra.
Il tribunale, con sentenza 424/02, condannava i convenuti in solido al pagamento di lire
60.000.0000, decisione confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza
8.9.2006 che richiamava l’esistenza della trascrizione di per sè sufficiente alla
risoluzione e la ctu sulle difformità e la mancanza dell’area edificabile.
Ricorrono Spinelli e Biondo con due motivi, unitariamente trattati, resiste D’Urso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunziano col primo motivo violazione di norme di diritto e col secondo vizi di
motivazione.
E’ prassi consolidata inserire nei preliminare la locuzione compresa l’area edificabile,
la D’Urso conferma in più punti che era ben nota la trascrizione e le difformità erano
modestissime.

Garibaldi 96 del comune di Ad i Bonaccorsi per il prezzo di lire 370.000.000 versando

Si conclude con i seguenti quesiti.
Quale effetto paralizzante opera:
a) La trascrizione di una citazione annotata in un giudizio estinto ?
b) Può rilevarsi una gravità d’inadempimento in tale ipotesi, così da ipotizzare la

c) E’ prevalente il dato annotativo e cartolare sulla reale situazione di trasferibilità del
bene?
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha richiamato l’esistenza della trascrizione, la ctu in ordine
all’assenza dell’area edificabile ed alla presenza di difformità che determinano una
modifica della sagoma dell’edificio, variazioni della superficie utile e della cubatura,
costituenti varianti sostanziali per le quali occorre concessione in sanatoria non
rilasciata, donde l’inalienabilità dell’edificio.
Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata le odierne censure sono
inidonee a ribaltarla.
Esse sono generiche, manifestano mero dissenso rispetto alla motivazione della
sentenza e si concludono con quesiti parziali e non risolutivi attaccando solo un aspetto
della più articolata decisione in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo la
quale il motivo deve concludersi con un quesito di diritto o momento di sintesi tendente
ad una risposta, positiva o negativa, in concreto funzionale all’accoglimento della
censura proposta (S.U. 20603/2007, 16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009,
4309/2008, 24255/2011, 4566/2009).
Peraltro si vuole minimizzare il riferimento all’area edificabile come se si trattasse di
mera clausola di stile e non si impugna il riferimento all’inalienabilità dell’edificio.

risoluzione contrattuale?

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in euro
2500 di cui 2300 per compensi, oltre accessori.

Roma 15 novembre 2013.

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