Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28693 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 52, presso lo studio dell’avvocato LUCCHI CLAUDIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBANI MARGHERITA,
giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in
atti;
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 468/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 20/11/2006 R.G.N. 1/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato ALBANI MARGHERITA;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA per delega RICCIO ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco che ha concluso per inammissibilità o in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G.N. chiedeva il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento dalla domanda. Il Tribunale di Ancona con sentenza del 6.3.2000 riconosceva il diritto della G. dal 20.2.1998.
Sull’appello della G. e sull’appello incidentale dell’INPS, previa rinnovazione della CTU, la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento di quest’ultimo, dichiarava il diritto della G. all’indennità di accompagnamento dal 1.12.1997.
Ricorre la G. con tre motivi; resistono il Ministero e l’INPS con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che alla luce della giurisprudenza di questa Corte “una procura alle liti rilasciata con atto separato all’atto giudiziale e sottoscritta con crocesegno non è suscettibile di autenticazione da parte di un impiegato comunale (Cass. n. 16266/2004; Cass. n. 7305/2004).
In ogni caso nel primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e del D.Lgs. n. 508 del 1988: si contesta la consulenza che avrebbe non considerato o non adeguatamente valutato gravi malattie sofferte dalla ricorrente e rilevanti per accertare l’impossibilità della stessa di provvedere agli atti quotidiani della vita, sin da epoca precedente a quella riconosciuta in sentenza.
Il motivo è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice” (Cass. n. 9988/2009; 8654/2008;
16223/2003). Nel caso in esame tale prospettazione manca del tutto in quanto il ricorso muove mere censure di fatto limitandosi ad invocare l’opinione di altri medici; non viene lamentata l’omissione di indagini mediche essenziali, nè devianze di sorta dalla nozioni correnti della scienza medica.
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Erroneamente non era stata ammessa la prova che avrebbe dimostrato l’assistenza domiciliare dal 1996.
Il motivo è infondato in quanto la circostanza di una avvenuta assistenza domiciliare non avrebbe potuto ex se dimostrare che la ricorrente fosse impossibilita a compiere gli atti quotidiani della vita.
Con il terzo motivo si deduce che non era stato adeguatamente motivato il punto relativo all’accertamento dell’incapacità della ricorrente di provvedere o meno agli atti quotidiani della vita sin dalla domanda.
Il motivo è assolutamente generico e si sostanzia in una immotivata critica alla consulenza svolta in appello accolta in sentenza, alla quale non sono mossi specifici rilievi.
Si deve, quindi, rigettare l’appello. Stante la natura della controversia e l’epoca di presentazione del ricorso in primo grado, nulla sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011