Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28693 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11495/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Watch in Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 6,

presso lo studio dell’avv. Elio Vitale, rappresentata e difesa

dall’avv. Rosario Valerio Raudino giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 94/09/12, depositata il 29 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 maggio

2018 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 94/09/12 del 29/10/2012 la CTR della Toscana respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 35/05/11 della CTP di Arezzo, che aveva accolto il ricorso della Watch in Group s.r.l. avverso un avviso di accertamento a fini IRES, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’Agenzia delle entrate aveva presunto maggiori ricavi e maggior reddito in ragione della vendita sottocosto ovvero a prezzo di costo di taluni beni, calcolando su tali merci una percentuale di ricarico del quaranta per cento e operando una media semplice anzichè ponderata; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; d) la sentenza della CTP era impugnata dall’Ufficio;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) le vendite a ricarico zero o sotto costo rappresentavano solo una minima parte delle vendite complessivamente operate nell’anno; b) era comprensibile la giustificazione data dalla contribuente in ordine a tali vendite, riguardanti beni limitati e prodotti di scarsa commerciabilità, sicchè l’attività complessiva della società non poteva dirsi antieconomica; c) la società, inoltre, risultava in regola con la tenuta delle scritture contabili e congrua e coerente sotto il profilo degli studi di settore; d) in ogni caso, non si riteneva corretto il calcolo dell’Ufficio, il quale aveva “eseguito una media semplice e non ponderata, e attribuito una percentuale di ricarico discrezionale senza ulteriori elementi che giustificassero il maggior reddito accertato”;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. la Watch in Group s.r.l. resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato unicamente presso la sede della società controricorrente e non già presso il difensore domiciliatario, come richiesto dall’art. 330 c.p.c., con conseguente nullità della notificazione;

1.1. peraltro, “la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, per essere stata eseguita, in violazione dell’art. 330 c.p.c., direttamente alla parte anzichè presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è sanata con efficacia “ex tunc” dalla costituzione in giudizio dell’intimato, dovendo derivarsi da tale circostanza che l’atto ha raggiunto il suo scopo; ma poichè la sanatoria è contestuale alla costituzione dell’intimato, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso, sebbene avvenuta oltre il termine posto dall’art. 370 c.p.c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso” (così, ex multis, Cass. S.U. n. 14539 del 19/11/2001);

1.2. nel caso di specie, la nullità della notificazione risulta sanata con effetto ex tunc in ragione della costituzione della società ricorrente e tale ultima costituzione deve ritenersi ammissibile, sebbene tardiva;

2. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che in presenza di un fatto certo, quale il mancato ricarico riguardante alcuni beni, opera la presunzione di esistenza di attività non dichiarate, sicchè è onere della società contribuente e non dell’Ufficio fornire valide giustificazioni al riguardo;

3. il motivo non è fondato;

3.1. non è dubbio che l’Ufficio abbia proceduto ad accertamento analitico induttivo partendo da una contabilità formalmente regolare e contestando alla società ricorrente la sussistenza della cd. antieconomicità della gestione;

come correttamente argomentato da parte ricorrente, grava sulla società contribuente fornire idonea prova tesa a giustificare l’insussistenza della dedotta antieconomicità (da ultimo, Cass. n. 9084 del 07/04/2017; Cass. n. 26036 del 30/12/2015), presunta dall’Amministrazione finanziaria sul presupposto della semplice sussistenza di vendite sottocosto o, comunque, al prezzo di costo;

3.2. in proposito, peraltro, la sentenza della CTR ha ritenuto che il contribuente tale prova abbia offerto, evidenziando che: a) “le vendite a ricarico zero o sotto costo rappresentano solo una minima parte delle vendite complessive dell’anno”; b) è comprensibile “la giustificazione data dalla contribuente circa le vendite a prezzo ridotto, relative solo a beni limitati (e non a tutti), e a prodotti di scarsa commerciabilità, o pressochè invendibili”;

3.3. ne deriva che, con valutazione di merito, la CTR ha ritenuto che la Watch in Group s.r.l. abbia superato la presunzione di antieconomicità che ha giustificato l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio;

4. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fatto costituito dalla prova circa la contestata omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito;

5. il motivo è inammissibile;

5.1. la sentenza oggetto di impugnazione è stata depositata in data 29/10/2012 e, pertanto, alla stessa – pur non applicandosi, come ritenuto dalla società controricorrente, la previsione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” – trova comunque applicazione la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardante tutte le sentenze pubblicate a far data dall’11 settembre 2012;

5.2. orbene, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014);

al di fuori delle ipotesi indicate, “il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 12/10/2017);

5.3. parte ricorrente sostiene che la motivazione della CTR contrasterebbe con le risultanze istruttorie che indurrebbero a ritenere la antieconomicità della gestione, avendo la stessa ritenuto che la gestione è nel suo complesso economica e produttiva;

in realtà la motivazione del giudice di appello non è nè incomprensibile nè contraddittoria in quanto fa rilevare che le vendite sottocosto o a costo zero hanno riguardato solo parte dei beni aziendali e, tra essi, merce praticamente invendibile;

6. con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate sostiene che il vizio motivazionale sarebbe ammissibile anche con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR avrebbe ignorato un fatto decisivo ai fini della decisione, quale la scarsa redditività della società, inferiore alla media del settore;

7. il motivo è inammissibile;

7.1. la circostanza della scarsa redditività della società non è decisiva, sia perchè la stessa non è di per sè indice di gestione antieconomica, in presenza di una giustificazione della condotta, sia perchè la CTR ha spiegato che, in ogni caso, la società medesima è congrua rispetto agli studi di settore;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia delle entrate va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite pari ad Euro 91.448,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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