Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28692 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28692 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 1217-2008 proposto da:
DURANTI ZELINDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato
BOTTAI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati FABBRI SANDRA, FABBRI ENRICO;
– ricorrente 2013
2417

contro

BNL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA
3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO,
che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 27/12/2013

BANCA

ECONOMIA

COOP

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA UMBRIA 7, presso lo studio dell’avvocato
ROSAUER GIULIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
CECCHINI LUIGI;

nonchè contro

INTESA GESTIONE CREDITO BANCA INTESA SPA, BIPIELLE
GESTIONE CREDITO SPA, DUMA SRL, MPS GESTIONE CREDITO
BANCA SPA in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore;
– intimati –

avverso la sentenza n. 896/2006 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 06/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito

l’Avvocato

BOTTAI

Enrico,

difensore

del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato TERZINO Attilio, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato DE ANGELIS Lucio,
difensore della B.N.L. che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 3.7. marzo 2005 Duma srl proponeva appello alla sentenza del tribunale
di Pisa 26.1.2005, nelle cause riunite promosse dalla Banca Commerciale italiana spa e
dalla Banca Nazionale del Lavoro nei suoi confronti ed in quelli di Duranti Zelindo ,

stato dichiarato inefficace in quanto assolutamente simulato il contratto di vendita tra i
convenuti Duranti e Duma del 3.11.1997.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza 6.7.2007, ha rigettato l’appello della Duma,
con condanna alle spese, richiamando i quattro elementi su cui si fondava la prima
decisione ( conclusione del contatto in condizioni di dichiarata somma urgenza, rapporti
societari e personali tra le parti, mancata prova dell’effettiva corresponsione del prezzo,
natura del bene e mancanza di plausibili ragioni attestanti un interesse all’acquisto), tutti
condivisi.
Ricorre Duranti Zelindo con quattro motivi, resistono Banca Nazionale del Lavoro ed
Unipol Banca.
Duranti e Banca Nazionale del Lavoro hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1414 e 2909 cc col quesito se gli
elementi di fatto utilizzati, come la consapevolezza dello stato di insolvenza del
venditore, legittimano la declaratoria di nullità della vendita per simulazione assoluta o
solo la possibilità di revocatoria ex art. 2901 cc.
Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2704 cc per non aver attribuito alcun
valore di prova documentale al preliminare 5.1.1991, perché non ha data certa, con
relativo quesito.

con l’intervento della Banec, della Banca Popolare di Lodi coop. Sri, e con la quale è

Col terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 112 cpc per non essersi il giudice di
appello pronunziato sul contenuto delle pagine 6, 7, 8 del gravame con relativo quesito.
Col quarto motivo si denunziano vizi di motivazione in ordine alle deposizioni
testimoniali ed ai documenti comprovanti il pagamento del prezzo, senza momento di

Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha valorizzato l’urgenza della conclusione del contratto in
concomitanza con le prevedibili iniziative giudiziarie degli istituti di credito, i rapporti
societarie e personali tra le parti, la mancata prova del pagamento del prezzo e
dell’interesse all’acquisto.
Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata le odierne censure sono
inidonee a ribaltarla.
La prima non dimostra l’interesse alla sua proposizione posto che la sentenza impugnata
riferisce che il primo giudice ha dichiarato inefficace il contratto e la consapevolezza di
dissesto rileva per l’art. 2901 non per l’art. 1414, trattandosi di elemento presuntivo di
simulazione.
La seconda censura non merita accoglimento posto che corretta è la decisione
impugnata né si riporta il contenuto dell’atto, la terza va rigettata perché il richiamo
all’atto di appello è generico e non fornisce utili elementi in ordine alla sua decisività,
attesa anche la mancata autosufficienza, mentre la quarta manca del momento di sintesi
e non riporta gli atti invocati.
Va aggiunto che la stessa esposizione del fatto nella premessa del ricorso ammette
l’esistenza di cospicui debiti verso le banche, lo stato di insolvenza ed il pericolo del
fallimento, tutte circostanze decisive — da sole idonee a sorreggere la motivazione

sintesi.

adottata- e che si ritorcono contro la tesi oggi esposta, peraltro ad opera del Duranti,
rimasto contumace in appello.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro

Banca spa, di cui 200 ciascuno per spese vive, oltre accessori.
Roma 15 novembre 2013.
Il con • liere estensore

il Presidente

Pumio
Dott.ssa D

DEPOS/TATO
41012

i

a D’ANNA

CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE
CANCELLON

Si attesta la registrazione presso

7200 in favore della Banca Nazionale del Lavoro ed in euro 6700 in favore di Unipol

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