Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28692 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25900/2011 R.G. proposto da:

Società Industria Pietrisco SIP s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Lazio n. 20/C, presso lo studio dell’avv. Claudio Coggiatti, che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. Nicola Bianchi giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma n. 225/22/10,

depositata il 28 settembre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio

2018 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. con sentenza n. 225/22/10 del 28/09/2010 la CTR dell’Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma respingeva l’appello proposto dalla Società Industria Pietrisco SIP s.p.a. avverso la sentenza n. 48/06/07 della CTP di Parma, che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso un avviso di rettifica in materia di IRPEG, IVA e IRAP relative all’anno d’imposta 2003;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede: a) l’attività di verifica prendeva le mosse da una segnalazione dell’Agenzia delle entrate di Crotone che evidenziava l’utilizzo, da parte della Inerti Nord s.r.I., di fatture per operazioni inesistenti; b) a seguito della verifica, veniva contestata alla SIP s.p.a. l’utilizzazione di fatture inesistenti emesse, oltre che dalla Inerti Nord s.r.l., anche dal sig. C.L., con conseguente indebita deduzione dei costi e detrazione dell’IVA; c) la CTP accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente, riducendo le riprese; d) la sentenza della CTP era impugnata in parte qua dalla SIP s.p.a.;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) l’Ufficio aveva ricostruito nel dettaglio un quadro indiziario dal quale emergeva la prova dell’inesistenza delle operazioni fatturate, sicché le tesi esposte dalla società contribuente non erano credibili; b) ne conseguiva che, con riferimento “alla deduzione dei costi e dell’Iva, contestati dall’Ufficio, condividendo appieno le motivazioni e le decisioni dei primi Giudici in punto, conferma quanto statuito dalla sentenza appellata”; c) la sentenza di primo grado veniva, dunque, confermata “ogni diversa e contraria eccezione assorbita e disattesa anche in via istruttoria ed incidentale”;

2. la SIP s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a nove motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la SIP s.p.a. lamenta omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento all’eccezione sollevata in primo grado e riproposta in appello e concernente la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 2;

2. con il secondo motivo di ricorso la società contribuente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che il controllo fiscale è stato giustificato dai verificatori con generici indirizzi di programma, senza portare a conoscenza del verificato la segnalazione di altro Ufficio dell’Agenzia delle entrate in ordine alla emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte della Inerti Nord s.r.l.;

3. i due motivi, che possono essere congiuntamente trattati, involgono una statuizione di implicito rigetto della CTR, in quanto la stessa dà espressamente atto della proposizione della relativa questione da parte dell’appellante;

3.1. le censure sono, peraltro, complessivamente infondate;

3.2. è ben vero che il cd. Statuto del contribuente prevede che “Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, (…)”;

3.3. tale disposizione è stata, tuttavia, rispettata dall’Ufficio finanziario, il quale ha richiamato gli indirizzi di programma 2005 e il settore economico di particolare interesse in cui opera la società ricorrente, con indicazioni che giustificano una verifica a carattere generale;

3.4. in ogni caso, la violazione della menzionata disposizione non comporta la nullità dell’avviso di accertamento atteso che tale sanzione non è espressamente prevista e il contribuente non ha dedotto quale sia il concreto pregiudizio alla propria difesa che gli sia derivato dalla denunciata violazione;

invero, “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza degli obblighi informativi determina la nullità degli atti della procedura nei casi in cui l’effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge, mentre, negli altri casi, occorre valutare, anche alla luce dell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza Europea che impone di verificare se la prescrizione normativa si riferisca ad una formalità o circostanza essenziale per il raggiungimento dello scopo cui l’atto è preordinato, se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell’atto (o della procedura) ovvero sia idonea a determinare l’invalidità dello stesso” (così Cass. n. 992 del 21/01/2015);

3.5. può, dunque, essere enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui gli ufficiali verificatori abbiano omesso di rappresentare al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa sia stata iniziata (nella specie, consistenti nella necessità di accertare l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), motivando l’accesso con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell’accertamento in ragione della semplice violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 2, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre quale sia il concreto pregiudizio alla propria difesa che gli sia derivato dalla denunciata violazione”;

4. con il terzo motivo di ricorso si deduce omessa o carente motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento agli altri sei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, meglio specificati nella parte narrativa del ricorso, e sui quali la sentenza della CTR non ha speso alcuna motivazione;

5. il motivo è inammissibile per assoluta genericità;

5.1. i motivi di impugnazione sono richiamati in via generica e senza alcun riferimento al fatto controverso e decisivo che si assume essere contestato, limitandosi il ricorrente ad affermare che tali fatti sono molteplici;

6. con il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso si deduce omessa o carente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, su fatti controversi e decisivi per il giudizio, individuati in alcuni elementi indiziari palesati dalla CTR nella motivazione della sentenza (mancato reperimento della stampa e conservazione delle pesate; mancata indicazione, nei documenti di trasporto, del luogo di provenienza del materiale; elevato numero giornaliero dei trasporti);

7. i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, oltre a peccare di autosufficienza (il quarto e il quinto, in quanto la ricorrente non deduce dove avrebbe effettuato le contestazioni di cui fa menzione in ricorso), sono in ogni caso inammissibili in quanto mirano, nel loro complesso, ad una rivalutazione nel merito del giudizio già compiuto dalla CTR;

7.1. in buona sostanza, la CTR ha compiuto la propria valutazione in ordine alla sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, considerando nel loro complesso gli elementi indiziari acquisiti agli atti di causa e, comparando quelli indicati dall’Ufficio con quelli forniti dalla società contribuente, ha ritenuto, con motivazione logica e non arbitraria, prevalenti i primi elementi;

7.2. la SIP s.p.a., mettendo in discussione la valenza indiziaria di singoli elementi considerati dalla CTR nel loro complesso mira in realtà a fornire una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità;

8. con il settimo motivo di ricorso la SIP s.p.a. denuncia ancora una volta omessa o carente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la CTR non si è pronunciata con riferimento al rilievo della regolarità del pagamento effettuato;

9. il motivo è inammissibile;

9.1. basterà in questa sede segnalare che “qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Cass. n. 428 del 14/01/2015; Cass. n. 29002 del 05/12/2017);

9.2. ne consegue che il riferimento a pagamenti regolarmente effettuati da parte della società contribuente non può avere alcuna rilevanza indiziaria al fine di mettere in discussione l’inesistenza delle operazioni economiche sottostanti alle fatture e di conseguenza si configura come un fatto del tutto privo di decisività;

10. con l’ottavo motivo di ricorso la società contribuente deduce la carenza o la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che gli elementi indiziari considerati dalla CTR conducono al più ad una valutazione di inesistenza soggettiva e non già oggettiva delle fatture contestate, ove solo si prenda in considerazione l’analisi delle giacenze per come prospettata nel corso del giudizio di merito;

11. il motivo è inammissibile;

11.1. ancora una volta la società contribuente intende sostituire inammissibilmente una propria diversa valutazione alla valutazione di merito, logica e congruamente motivata, effettuata dalla CTR, facendo riferimento ad un prospetto che il giudice di merito ha dimostrato di avere preso in considerazione (“Codesta Commissione, in base alle suesposte considerazioni, ritiene che le tesi sostenute dalla società appellante non siano credibili”) e avvalorando una tesi, quella dell’inesistenza soggettiva delle operazioni, mai sostenuta nell’ambito dei giudizi di merito;

12. con il nono motivo di ricorso si deduce omessa motivazione con riferimento al motivo di ricorso in appello con il quale è stata eccepita l’errata applicazione delle norme civilistiche e fiscali riguardanti la valutazione delle rimanenze di magazzino, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

13. il motivo è inammissibile;

13.1. la CTR non ha pronunciato in ordine a tale motivo di appello e, pertanto, la censura doveva essere formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

13.2. in ogni caso, ove si ritenga l’intervenuta pronuncia tacita in ragione della formula conclusiva adoperata dalla CTR (“ogni diversa e contraria eccezione assorbita e disattesa (…)”), il motivo integra una violazione di legge e avrebbe dovuto essere formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

14. in conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite compreso nello scaglione tra Euro 260.000,01 ed Euro 520.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 9.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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