Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28691 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14429-2019 proposto da:

T.F., nella qualità di erede di L.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELA TARANTINO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONIETTA CORETTI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2336/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2336 pubblicata il 10.12.2018 la Corte d’appello di Bari ha dichiarato improcedibile l’appello dell’INPS e compensato integralmente tra le parti le spese processuali del grado;

2. la Corte territoriale ha rilevato che l’INPS in data 23.3.2017 aveva proposto autonoma impugnazione avverso la sentenza di primo grado, nonostante che fin dal 10.3.2017 avesse ricevuto notifica dell’appello proposto dalla controparte avverso la medesima pronuncia;

3. ha motivato la decisione di integrale compensazione delle spese del grado con le “peculiari ragioni di ordine processuale alla base della statuizione di improcedibilità”;

4. avverso tale sentenza T.F., quale erede di L.G., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’INPS non ha svolto difese;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con l’unico motivo di ricorso è impugnata la statuizione di compensazione delle spese di lite del grado ed è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la Corte d’appello disposto la compensazione in mancanza di una situazione di reciproca soccombenza oppure di “altre gravi ed eccezionali ragioni”;

7. il motivo è fondato;

8. nel procedimento in esame, introdotto in primo grado nel 2012, trova applicazione l’art. 92 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, che al comma 2 prevede: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”;

9. la statuizione di improcedibilità dell’appello adottata dalla Corte di merito dimostra la soccombenza dell’INPS e porta ad escludere qualsiasi forma di soccombenza reciproca, anche parziale;

10. quanto alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese di lite, questa Corte ha precisato che le stesse devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, come la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale, inidonee a consentire il necessario controllo” (Cass. 11217/2016; Cass. 22310/2017); con la conseguenza che deve ritenersi integrato il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, ove le ragioni indicate risultino illogiche oppure erronee (Cass. n. 9977 del 2019; n. 6059 del 2017; n. 9186/18 in motivazione);

11. nel caso di specie, il mero dato del carattere processuale della decisione adottata, di improcedibilità dell’appello proposto dall’INPS quale conseguenza della violazione, da parte dell’Istituto, di specifiche norme processuali, non costituisce dal punto di vista logico elemento idoneo a giustificare la deroga al principio di soccombenza, espressione del criterio di causalità, e quindi ad integrare il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni;

12. per le ragioni esposte, il ricorso deve trovare accoglimento; devi quindi cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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