Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28691 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23797/2011 R.G. proposto da:

Samec s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via N. Colajanni n. 3, presso lo

studio dell’avv. Ottorino Giugni, che la rappresenta e difende

unitamente all’avv. Giorgio Pagliani giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 71/01/11, depositata il 7 aprile 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 maggio

2018 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 71/01/11 del 7/04/2011 la CTR dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dalla Samec s.p.a. avverso la sentenza n. 593/04/97 della CTP di Modena, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di rettifica in materia di IVA relativa all’anno d’imposta 1991;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di rettifica era conseguenza di una verifica della Guardia di finanza presso l’Associazione sportiva Hockey Club di (OMISSIS), con la quale la società contribuente aveva stipulato un contratto di sponsorizzazione; b) a seguito della verifica, veniva contestata alla Samec s.p.a. l’indebita detrazione dell’IVA con riguardo alla fattura n. (OMISSIS), pari a Lire 125.000.000, ritenuta emessa con riferimento ad un’operazione oggettivamente inesistente; c) la CTP rigettava il ricorso della società contribuente; d) la sentenza della CTP era impugnata dalla Samec s.p.a.; e) una prima sentenza della CTR che dichiarava inammissibile l’appello della contribuente per motivi formali, veniva cassata con rinvio dalla S.C. ed il giudizio veniva, quindi, riassunto davanti alla CTR di Bologna in diversa composizione;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) il contratto di sponsorizzazione intervenuto tra l’Associazione Sportiva Hockey Club e la Samec s.p.a. era del tipo “abbinamento”, “in ragione del quale il nome della squadra è integrato o sostituito dal nome dello sponsor, in cambio dei rilevanti compensi ricevuti per la sponsorizzazione”; b) tuttavia, il nome della Samec s.p.a. non era mai comparso “nè tra i nominativi degli sponsor in abbinamento per il campionato di serie A, nè tra quelli sponsorizzanti le squadre dell’Hockey Club partecipanti a tornei inferiori”, comparendo unicamente su uno striscione e non già sulle maglie dei giocatori; c) ciò conduceva ad ipotizzare, unitamente ad altri elementi indiziari (doppia numerazione di fatture da parte dell’Hockey Club, mancata conservazione delle fatture, mancata dichiarazione alla SIAE), l’inesistenza delle operazioni economiche sottostanti alla fattura contestata; d) del resto, la documentazione prodotta dal contribuente (assegno bancario comprovante il pagamento della sponsorizzazione), per pacifico orientamento giurisprudenziale, non era idonea a dimostrare il contrario, nè era idonea a giustificare la violazione fiscale la regolarità formale della contabilità della società contribuente; e) analogamente doveva dirsi per l’assoluzione, da parte del GIP di Modena, del legale rappresentante della società, avente al più un valore indiziario;

2. la Samec s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la Samec s.p.a. deduce la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il difetto di motivazione della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la sentenza è fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;

2. il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità, oltre ad essere infondato nel merito;

2.1. in primo luogo, va sottolineato che nell’ambito dell’esposizione che segue l’indicazione dei parametri normativi, la ricorrente sostiene le doglianze formulate con argomenti unitariamente esposti;

2.2. come già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 18021 del 14/09/2016; Cass. n. 21611 del 20/09/2013) sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che non si limitano a prospettare una pluralità di profili relativi ad una questione, ma addirittura prospettano una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate;

le formulazioni della specie costituiscono, da un lato, una negazione della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito);

dall’altro, ammetterne l’ammissibilità significherebbe affidare alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure;

2.3. in secondo luogo, il motivo, lungi dal segnalare le carenze della motivazione della CTR, che ha logicamente espresso il proprio convincimento in ordine al materiale probatorio acquisito, si traduce in un inammissibile sindacato nel merito della motivazione del giudice di appello, volto a sostituire la propria diversa ricostruzione dei fatti e qualificazione del rapporto con quella effettuata in secondo grado (peraltro senza nemmeno allegare o riprodurre integralmente il contratto di sponsorizzazione, con conseguente difetto di autosufficienza);

2.4. in terzo luogo, la censura è comunque infondata nel merito, atteso che la CTR ha correttamente indicato gli elementi presuntivi in base ai quali l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto l’inesistenza dell’operazione economica sottostante alla fattura contestata, gravando sulla società contribuente fornire la prova dell’esistenza della stessa, prova che non può consistere nè nella regolarità formale della propria contabilità, nè nella dimostrazione della sussistenza del pagamento della fattura, trattandosi di circostanze facilmente falsificabili (cfr. Cass. n. 428 del 14/01/2015; Cass. n. 29002 del 05/12/2017);

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziandosi che la CTR avrebbe valorizzato gli elementi indiziari forniti dall’Agenzia delle entrate e del tutto omesso di valutare quelli dedotti dal contribuente;

4. il motivo è ancora una volta inammissibile perchè tende ad una rivalutazione nel merito della valutazione dei fatti per come effettuata dalla CTR;

4.1. la CTR ha dimostrato di tenere conto, nel contesto della motivazione resa, di tutte le circostanze indiziarie acquisite al processo, anche di quelle indicate da parte ricorrente come la pubblicizzazione del nome dello sponsor su di un cartellone pubblicitario, la regolarità formale della contabilità della Samec s.p.a., l’assegno bancario attestante il pagamento della fattura e, da ultimo, le risultanze della sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della menzionata società;

4.2. nell’ambito del suo potere discrezionale di valutazione della prova ha spiegato, con motivazione nient’affatto illogica, le ragioni per le quali ha dato maggiore rilevanza a taluni elementi indiziari rispetto ad altri elementi e ha tratto legittimamente le proprie conclusioni, che non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 26.000,00.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in

favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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