Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28690 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 28690 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 2056-2013 proposto da:
MONTICELLI ROSA MNTRS069A59F839F, domiciliata in ROMA
ex lege P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA TERESA
MARRA;
– ricorrente contro

2013
2234

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

Data pubblicazione: 27/12/2013

- controricorrente 4^49/°& *
avverso il decretoIrg. 56804/09 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositatOil 07/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso

BIANCHINI;

In fatto ed in diritto
1 – Rosa Monticelli propose ricorso innanzi alla Corte di Appello di Roma per sentirsi
riconosciuto un indennizzo per il danno non patrimoniale , ai sensi della legge 24 marzo
2001 n. 89, da parte del Ministero della Giustizia, lamentando l’asserito mancato rispetto

5

1, della Convenzione Europea, ratificata

dall’Italia con legge 848/1955, per l’eccessiva durata di un giudizio, a sua volta avente ad
oggetto la c.d. equa riparazione, nella sua fase di legittimità , iniziata con ricorso
notificato 1’8 giugno 2006 e deciso con sentenza di questa Corte pubblicata il 13 febbraio
2009

2 — La Corte del merito dichiarò inammissibile la domanda con l’osservare che non
sarebbe stato riportato l’oggetto e lo svolgimento del processo che aveva determinato
alla prima pronunzia di legittimità ed opinando che , così operando, la parte ricorrente
avrebbe indebitamente frazionato la possibilità di analisi del c.d. giudizio presupposto
che, invece, avrebbe dovuto esser condotta unitariamente.

3 — Per la cassazione di tale decisione la Monticelli ha proposto ricorso sulla base di tre
motivi; il Ministero ha notificato controricorso.

4 — Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata
I — Con tre connessi motivi parte ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2 e 4 della
legge 89/2001; dell’art. 6 CEDU; dell’art. 115 cpc nonché un vizio di motivazione
laddove la Corte romana avrebbe escluso l’autonoma valutabilità del giudizio di
legittimità — a conclusione di un precedente procedimento per ottenere l’equa
riparazione della ingiustificata durata del processo presupposto —
I.a — Il ricorso è infondato perché la Corte distrettuale ha dato seguito al costante
indirizzo interpretativo di questa Corte, a mente del quale,” in tema di equa riparazione
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo astrattamente possibile individuare
gli standard di durata ragionevole per ogni fase e grado del processo, vale, comunque, il
principio della unitarietà del procedimento. Ne consegue che, ai fini della determinazione
dell’indennizzo spettante a chi abbia sofferto l’irragionevole durata di un processo, il
termine decorre dalla introduzione del giudizio presupposto fino alla proposizione della

del termine ragionevole di cui all’art. 6,

domanda di equa riparazione, non potendo la parte scegliere di esperire il rimedio
predisposto dalla legge n. 89 del 2001 limitatamente ad una singola fase processuale che
si sia protratta oltre lo standard di durata ritenuto ragionevole.” ( così Cass. Sez. VI-2 n.
15974/2013, cui adde : Cass. Sez. VI-1 n. 14786/2013; Cass. Sez. I n. 23506/2008;
Cass.Sez. I n. 18720/2007)

sostenuto dalla ricorrente a confutazione dell’affermazione, contenuta della sentenza
della Corte di Appello, di non aver neppure fornito alla Corte romana le indicazioni di
durata relative al precedente giudizio ex lege n. 89/2001: secondo quanto si legge nel
ricorso introduttivo del presente giudizio, il processo presupposto sarebbe iniziato con
ricorso depositato il 7 febbraio 2005 e definito dalla Corte di Appello di Napoli il 5 luglio
successivo; il decreto sarebbe poi stato impugnato in sede di legittimità con ricorso
notificato 1’8 giugno 2006 e sarebbe stato definito innanzi a questa Corte con sentenza
del 13 febbraio 2009: sommando dunque la durata dei due procedimenti si perverrebbe
ad una durata complessiva di mesi 5+ anni due, mesi otto e giorni 5 , dunque,
calcolando la durata congrua di due anni per il procedimento di merito e di un anno per
quello di legittimità la deviazione dallo standard sarebbe stata solo di un mese, lasso di
tempo insufficiente per far persistere la presunzione di prova del danno da attesa di
giustizia, postulato dalla legge 89/2001.
II — La ripartizione delle spese segue le regole della soccombenza , secondo la
quantificazione indicata in epigrafe.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in euro 292,50 oltre spese prenotate e prenotande a debito

Così deciso in Roma il 5 1~10 2013 /4 .

I.a.1 — Conferma l’assunto della erroneità della tesi esposta in ricorso anche quanto

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