Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28690 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2019, (ud. 20/06/2019, dep. 07/11/2019), n.28690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7306-2013 proposto da:

Vision & Value S.r.l., in persona dell’amministratore delegato e

rappresentante legale pro tempore Dott. G.F. (C.F.:

(OMISSIS)), con sede legale in Roma alla Via di Ponziano n. 15,

rappresentata e difesa dall’Avv. Ciro Fiore (C.F.:

FRICRI691308H926Z), elettivamente domiciliata presso il suo studio,

sito in Roma alla Piazza Orazio Marucchi n. 5, come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)), nei cui uffici domicilia per legge in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

EQUITALIA SUD S.p.A., già Equitalia Gerit S.p.A. (P. IVA:

(OMISSIS)), in virtù di atto di fusione per incorporazione di

Equitalia Gerit S.p.A. in Equitalia Sud S.p.A. con atto a rogito

Dott. C.P., Notaio in Roma, in data (OMISSIS) (Rep.

77190/1913), con sede legale in (OMISSIS) (C.F. e P. Iva:

(OMISSIS)), in persona dell’Avv. Maria STRANIERI, nella qualità di

Responsabile del Contenzioso Esattoriale Direzione Regionale Lazio,

giusta procura speciale autenticata per le firme dal Dott.

Ga.Ro., Notaio in Roma, coadiutore del Dott. C.P.,

Notaio in Roma, in data (OMISSIS) (Rep. 77171, Rog. 19123),

rappresentata e difesa Avv. Fabio Francesco FRANCO (C.F.:

FRNEFR63P01F152R) del Foro di Roma, come da mandato in calce al

controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

medesimo in 00196 Roma, alla Via Giovanni PierLuigi da Palestrina n.

19;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 31/22/2012 emessa dalla CTR del Lazio in

data 30/01/2012 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Vision & Value s.r.l., con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, impugnava il preavviso di fermo amministrativo relativo ai veicoli targati (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’importo complessivo di Euro 261.148,16.

La società deduceva l’illegittimità dell’atto, non avendo, a suo dire, ricevuto in precedenza alcunà notifica della cartella presupposta presso la sede legale della società.

Concludeva chiedendo, previa sospensione del preavviso di fermo, l’annullamento tale dell’atto impugnato.

L’Agenzia delle Entrate, con note di controdeduzioni, eccepiva l’improcedibilità del corso per difetto della propria legittimazione passiva, nonchè l’inammissibilità dello stesso, in quanto il preavviso di fermo non è atto impugnabile in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

L’Equitalia Gerit S.p.A. non si costituiva in giudizio.

La Commissione, ritenute fondate le ragioni della società, accoglieva il ricorso.

Con atto di appello l’Equitalia Gerit S.p.A. eccepiva l’inammissibilità e/o l’improponibilità e/o improcedibilità del ricorso avverso una comunicazione preventiva di fermo amministrativo per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Sosteneva altresì la regolarità della notifica delle due cartelle di pagamento, nonchè la decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e l’impossibilità di dedurre motivi relativi a vizi invalidanti atti prodromici regolarmente notificati.

L’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, insisteva su quanto già dedotto con le note di costituzione nel giudizio di primo grado.

Con sentenza del 30.1.2012 la CTR del Lazio accoglieva l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) per quel che concerne la eccepita nullità della notifica alla società mediante consegna al portiere dello stabile, nel ricordare l’orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema Corte secondo cui, in ipotesi di notifica a mezzo del servizio postale, qualora il plico sia stato consegnato nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto, a persona dichiaratasi addetta al servizio del destinatario, l’agente postale non è tenuto ad accertare la corrispondenza al vero della dichiarazione (essendo sufficiente che essa concordi con la situazione apparente, consistente nella presenza del consegnatario nei luoghi indicati dalla norma, gravando sul destinatario l’onere di provare l’inesistenza della qualifica dichiarata dal consegnatane), nel caso d- pecie, in ottemperanza a quanto sancito nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la cartella di pagamento risultava notificata alla società ricorrente a mezzo posta raccomandata e la notifica della cartella in questione era stata perfezionata grazie al fatto che l’avviso di ricevimento era stato sottoscritto proprio dal portiere dello stabile dove la società aveva il proprio domicilio;

2) invero, le disposizioni del codice di rito riguardanti la notifica (art. 139 c.p.c., e ss.) si applicano solo alle notificazioni eseguite dall’Ufficiale Giudiziario, laddove per le notifiche a mezzo posta valgono le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982;

3) in caso di piego non consegnato personalmente al destinatario, l’obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi mediante l’invio di una seconda raccomandata a/r è stato introdotto solamente dalla data di conversione in legge del D.L. n. 248 del 2007, ovverosia dalla data del 1 marzo 2008, mentre la data della cartella di pagamento che era stata contestata era risalente al (OMISSIS) e, quindi, antecedente alla data di conversione in legge del cosiddetto “decreto mille proroghe”.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Vision & Value s.r.l., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate e Equitalia Sud s.p.a. si sono costituite in giudizio con separati controricorsi.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, e della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3, per aver la CTR ritenuto che la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo fosse stata ad essa regolarmente notificata attraverso la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del portiere dello stabile dove aveva il domicilio, nonostante difettasse un’attestazione in ordine all’avvenuta preventiva ricerca delle altre persone abilitate.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, premesso che della questione non vi è cenno nella sentenza impugnata (nella quale, con riferimento all’eccezione di asserita nullità della notifica della cartella di pagamento alla società mediante consegna al portiere dello stabile, vengono analizzati solo i profili della qualifica del consegnatario e della necessità o meno, in caso di piego non consegnato personalmente al destinatario, dell’invio di una seconda raccomandata a/r), la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesse tempestivamente sollevata.

In ogni caso, va tenuto presente che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia, come nel caso di specie, eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982. Ciò in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., commi 3 e 4 e della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3, per aver la CTR ritenuto che, per le notifiche effettuate anteriormente all’1.3.2008, non fosse necessario che l’agente notificatore inviasse l’avviso al destinatario del plico nelle mani di terzi mediante l’invio di una seconda raccomandata a/r, nonostante l’invio di tale raccomandata fosse già prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4.

2.1. Il motivo è infondato.

Va nella presente sede richiamata la pronuncia Sez. 6 – 5, Ordinanza 12 novembre 2018, n. 28872, già menzionata nell’analizzare il primo motivo. In applicazione dell’anzidetto principio, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto invalida la notifica della cartella sull’erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell’art. 139 c.p.c., l’invio di una seconda raccomandata.

Per tale forma di notificazione non è, pertanto, necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, allo stesso art. 139, comma 4, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (in tal senso già in passato Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12181 del 17/05/2013). Anche di recente il principio è stato ribadito da questa Sezione (Sez. 5, Sentenza n. 8293 del 04/04/2018), statuendosi che, in tema di notifica degli atti impositivi, se la stessa avviene mediante consegna al portiere dello stabile da parte dell’ufficiale giudiziario, ove quest’ultimo non attesti nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, mentre, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, sicchè, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio della raccomandata al destinatario.

Tanto è vero che con la legge di bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 461) è stata cancellata (abrogando la L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c.: “5. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”) la cosiddetta Can, la comunicazione di avvenuta notifica, ossia la raccomandata informativa che, in precedenza, veniva inviata al destinatario di un atto giudiziario tutte le volte in cui, in sua assenza, il postino consegnava la busta a un familiare convivente, in tal modo estendendosi il sistema già previsto per gli atti dell’amministrazione finanziaria (ad es., accertamenti dell’Agenzia Entrate, cartelle esattoriali, ecc.) anche ai comuni atti giudiziari (citazioni, ricorsi, decreti ingiuntivi, ecc.).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ognuna delle resistenti, nella somma di Euro 5.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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