Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2869 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2869 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 19220-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
TAVERNA PORTOSALVO DI SAVARINO GIUSEPPE PIETRO,
MENZA GERARDO & C. SAS, SAVARINO GIUSEPPE PIETRO,
MENZA GERARDO, SAVARIN() PIETRO;

intimati

avverso la sentenza n. 781/2/15 della COMMISSIONE
REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di
SALERNO, depositata il 27/01/2015;

Data pubblicazione: 06/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLIT AN O.

FATTO E DIRITTO
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 781/2/2015, depositata il 27 gennaio 2015, la CTR
della Campania — sezione staccata di Salerno — accolse l’appello
proposto dai contribuenti indicati in epigrafe nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Salerno,
che ne aveva invece rigettato l’unico ricorso cumulativamente
proposto avverso avvisi di accertamento con i quali, ricostruito con
metodo analitico — induttivo il maggior reddito d’impresa della società
S.a.s. Taverna Portosalvo per l’anno 2005, erano recuperate a
tassazione le maggiori imposte sul reddito, nonché per IVA ed IRAP
dalla stessa dovute, nonché, nei confronti dei soci, la maggiore IRPEF
dovuta in relazione alle rispettive quote di partecipazione societaria.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto
ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La società ed i soci Giuseppe Pietro Savarino, Gerardo Nienza e Pietro
Savarino non hanno svolto difese.
Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 5, 20,
comma 1 e 3, 22, comma 1 e 53, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992 e
Ric. 2015 n. 19220 sez. MT – ud. 23-11-2017
-2-

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis- c.p.c.,

327 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. lamentando che
il giudice tributario d’appello, anziché pronunciare nel merito in
accoglimento dell’avverso gravame avverso la decisione di primo
grado, dopo avere espressamente ritenuto l’Amministrazione
contumace in appello, avrebbe dovuto invece rilevare l’inammissibilità

dinanzi alla CTR inesistente, non essendo stato sottoscritto l’avviso di
ricevimento della raccomandata per mezzo della quale il ricorso era
stato notificato da impiegato dell’Agenzia delle Entrate addetto alla
ricezione degli atti.
Il motivo è manifestamente fondato nei termini di seguito precisati.
Effettivamente, dal controllo degli atti in relazione al denunciato error
in procedendo, è dato rilevare che l’avviso di ricevimento non reca alcuna
sottoscrizione da parte del destinatario dell’atto.
Risulta barrata, invero, dall’agente postale notificatore la casella recante
la dicitura “consegna effettuata ai sensi dell’art. 33 del d.m. 9 aprile
2001″ che si riferisce, peraltro, a due diverse ipotesi, quella della
consegna rifiutata e quella relativa agli «invii multipli diretti allo stesso
destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di
ricevimento contestualmente alla consegna risulti impraticabile”,
astrattamente peraltro difficilmente rapportabili a notifica di unico
ricorso avente come destinatario amministrazione pubblica.
L’incompletezza della relazione di consegna da parte dell’agente
postale notificatore, in relazione al difetto di sottoscrizione dell’atto da
parte di dipendente dell’Agenzia delle Entrate incaricato della ricezione
degli atti, induce a ritenere la nullità (cfr. Cass. sez. 3, 22 maggio 2006,
n. 11942, con riferimento a fattispecie analoga, nonché, in generale,
Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n.14916) della notifica del ricorso in
appello e non la sua inesistenza, come invece dedotto
Ric. 2015 n. 19220 sez. MT – ud. 23-11-2017
-3-

dell’appello medesimo, essendo la notifica a mezzo posta del ricorso

dall’Amministrazione.
La decisione della CTR che, non essendosi costituita l’Agenzia delle
Entrate in grado di appello, ne ha dichiarato la contumacia,
provvedendo poi all’esame nel merito del gravame proposto dai
ricorrenti, accogliendolo, è comun que viziata.

ricorso in appello per difetto di sottoscrizione dell’avviso di
ricevimento della raccomandata da parte del destinatario ed inidoneità
della relazione di consegna dell’agente postale notificatore ed ordinare
pertanto, ex art. 291 c.p.c., norma applicabile anche al processo
tributario, ex art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 546/1992, in quanto
compatibile, la rinnovazione della notifica del ricorso in appello.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in accoglimento,
nei tet -nini di cui sopra, del primo motivo di ricorso, con assorbimento
degli altri motivi, con rinvio della causa per nuovo esame alla CTR
della Campania — sezione staccata di Salerno — in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania — sezione staccata di
Salerno — in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere
in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

La CTR avrebbe dovuto, infatti, rilevare la nullità della notifica del

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