Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2869 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.K., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Boscarol, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bolzano, corso

Italia 30;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento – sezione

distaccata di Bolzano, depositata il 14/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 168/2018 del 14 novembre 2018, la Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano ha riformato l’ordinanza del Tribunale di Bolzano del 21 novembre 2017, con la quale era stato accolto il ricorso dell’interessata avverso il diniego del rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

L’ordinanza del Tribunale era stata impugnata dall’Avvocatura dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’interno, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30 nonchè per vizi della motivazione. In particolare, l’amministrazione appellante aveva osservato che la richiedente, cittadina (OMISSIS), coniugata dal (OMISSIS) con altro cittadino (OMISSIS) regolarmente soggiornante in Italia, all’epoca della presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, era irregolarmente presente sul territorio nazionale, per cui non poteva esercitare il diritto alla coesione familiare; la stessa aveva fatto ingresso nel territorio in violazione dell’art. 4 richiamato D.Lgs., essendo entrata dalla Francia senza essere in possesso del visto d’ingresso o di un permesso di soggiorno francese. A tale considerazione si aggiungeva – per l’appellante – il fatto che la richiedente era destinataria di un decreto di espulsione emesso dalla questura di Torino il 18 agosto 2016, con contestuale ordine di lasciare il territorio e, in sede di ricorso avverso tale provvedimento di espulsione, era emerso che l’autorità francese aveva respinto la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale presentata. Nell’accogliere la prospettazione di parte appellante, la Corte territoriale ha affermato che la presenza irregolare in Italia dello straniero (a maggior ragione se destinatario di un provvedimento di espulsione) è impeditiva della positiva conclusione del procedimento di ricongiungimento familiare e, in riforma dell’impugnato provvedimento del Tribunale, ha respinto il ricorso presentato dall’interessata avverso il provvedimento di diniego dell’ufficio immigrazione della Questura di Bolzano del 27 giugno 2017.

2. Avverso la sentenza l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30 nonchè l’omessa motivazione in relazione alla circostanza che l’interessata aveva un appuntamento per ottenere il permesso di soggiorno in Francia e nel frattempo aveva avuto un figlio, sul rilievo che il giudice avrebbe dovuto valutare anche i fatti sopravvenuti; 2) l’incostituzionalità dell’art. 30 richiamato, nella parte in cui non consente il ricongiungimento in ogni caso con lo straniero regolarmente soggiornante, per contrasto con gli artt. 3,29,30,31 Cost. e con l’art. 8 Cedu; 3) l’inesistenza del provvedimento di diniego, sul rilievo che la richiedente sarebbe stata convocata e, in quella sede, il documento comprovante l’avvenuta presentazione della domanda sarebbe stato ritirato, senza un diniego espresso.

3. Il difensore della ricorrente ha fatto pervenire, tramite posta elettronica certificata in data 14 settembre 2020: una prima comunicazione con la quale afferma che l’interessata si è trasferita all’estero e che ha perso ogni interesse per il ricorso; una seconda comunicazione con la quale precisa di non volere rinunciare agli atti del giudizio, ma comunica la rinuncia al mandato, chiedendo la fissazione di un termine per l’eventuale nomina di nuovo difensore.

4. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

Preliminarmente deve rilevarsi come le comunicazioni fatte pervenire dal difensore non abbiano ad oggetto una rinuncia agli atti del giudizio, ma una semplice rinuncia al mandato, priva di effetto nel presente giudizio di cassazione, in cui il contraddittorio si è realizzato tramite lo scambio di atti scritti e la partecipazione personale dei difensori delle parti è esclusa (art. 375 c.p.c., comma 2).

1.1. Il primo motivo di doglianza è infondato.

Deve premettersi che, come già evidenziato anche dalla Corte d’appello, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 1, il diritto al mantenimento dell’unità della propria famiglia è, in via generale, riconosciuto – alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30 – soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale; categoria nella quale non rientrano i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, in relazione ai quali l’esistenza di un nucleo familiare non è di per sè sufficiente a farne ritenere legittima la permanenza in Italia. La prospettazione di parte ricorrente non è in grado di contrastare tali conclusioni, perchè si basa sulla mera asserzione dell’esistenza di un appuntamento per l’ottenimento del permesso di soggiorno in Francia e dell’esistenza di un figlio minore. Entrambi tali elementi sono privi di rilevanza: il primo, perchè riferito a un semplice appuntamento e non all’effettivo rilascio di un permesso di soggiorno; il secondo perchè, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30 il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato al genitore straniero, anche naturale, a condizione che egli sia genitore di un minore italiano residente in Italia, circostanza non provata e neanche compiutamente prospettata nel caso di specie. E va in ogni caso rilevato come l’avvenuta espulsione da parte delle autorità italiane rimanga preclusiva, non essendo contestabile in questa sede.

1.2. La questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30 nella parte in cui non consente il ricongiungimento in ogni caso – quindi, nella prospettazione difensiva, anche da parte di un soggetto non regolarmente soggiornante sul territorio italiano e, anzi, destinatario di un provvedimento di espulsione – con lo straniero regolarmente soggiornante, è manifestamente infondata. E’ sufficiente qui richiamare l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 232 del 2001, nella quale si afferma il principio generale – che si attaglia pienamente anche al caso di specie – secondo cui il legislatore può legittimamente limitare il diritto al ricongiungimento, al fine di equamente bilanciare l’interesse dello straniero alla ricostituzione del nucleo familiare, con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri. Se, invece, fosse consentito sempre e comunque il ricongiungimento allo straniero coniugato e convivente con altro straniero, si aggirerebbero per tal via le norme in materia di ingresso e soggiorno, con evidente sacrificio degli altri valori costituzionali considerati da tali norme.

1.3. Il terzo motivo di doglianza è inammissibile. La prospettazione difensiva secondo cui l’interessata sarebbe stata convocata e, in sede di convocazione, il documento comprovante l’avvenuta presentazione della domanda sarebbe stato reiterato, senza un diniego espresso, è stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione ed è, dunque, preclusa. Si tratta, in ogni caso, di una doglianza del tutto generica, alla quale non si allegano, nè comunque si descrivono gli stessi in modo sufficientemente puntuale, gli atti amministrativi rilevanti.

2. Il ricorso deve esse, dunque, rigettato. Nulla è dovuto per le spese, non essendo costituita l’amministrazione resistente.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del corrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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