Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2869 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 03/10/2016, dep.03/02/2017),  n. 2869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21517/2012 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CAMILLO

SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CEPPARULO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA AMATUCCI, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) UFFICIO

CONTROLLI DI NAPOLI, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 84/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2016 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso nei

confronti dell’Agenzia delle Entrate, rigetto del ricorso nei

confronti del Ministero Economia e Finanze.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 84/18/12, depositata il 22.02.2012, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 465/14/2010, che aveva respinto il ricorso di I.F., avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), ritenendo provata l’osservanza, da parte dell’Ufficio, dell’iter procedimentale della notifica dell’avviso di accertamento, presupposto dell’atto impugnato.

1.1 Avverso tale provvedimento il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo,quale unico motivo, la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn.3, 4 e 5, in relazione al combinato disposto dell’art. 140 c.p.c. e della L. n. 890 del 1992, art. 8, attesa l’omessa o incompleta motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la CTR, nel valutare l’iter procedimentale della notifica dell’accertamento ha travisato la natura e la funzione degli atti prodotti in giudizio dall’Ufficio.

1.2 Secondo il ricorrente la CTR ha erroneamente attribuito alla richiesta di esibizione di documenti, avanzata dall’Agenzia delle Entrate di Napoli all’ I. il 16.02.2008, la natura di richiesta di pagamento attribuendole un errato rilievo nel procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento, notifica effettivamente eseguita un anno dopo, il 05.03.2009. Lamenta inoltre che l’Agenzia non aveva prodotto la prova della consegna al legittimo destinatario della raccomandata informativa ma solo l’evidenza documentale della spedizione della stessa. Richiama, a tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010 che ha dichiarato illegittimo l’art. 140 nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1 Nella sentenza impugnata si legge,testualmente:”…. In merito alla notifica dell’avviso di accertamento che ha dato luogo alla emissione della cartella di pagamento, sì ritiene che l’atto sia stato regolarmente notificato in data 03/03/2008, atteso che l’invito al pagamento dell’Agenzia n. 100016/08 notificato qualche giorno prima (16/02/2008) venne consegnato nelle mani del contribuente. La regolarità della notifica dell’atto accertativo alla residenza dell’appellante in (OMISSIS)” così come risulta dall’interrogazione dell’A.T. nonchè dal certificato di residenza stato effettuato ai sensi dell’art. 140 c.p., presso la residenza anagrafica del contribuente mediante deposito presso la Casa Comunale di Ercolano con affissione del rituale avviso di deposito alla porta del contribuente e, infine, con l’invio dell’avviso a mezzo raccomandata del 05/03/2009…. “.

2.2 La motivazione appare chiaramente contraddittoria non solo perchè indica, due diverse date della notifica dell’avviso di accertamento, quella del 03.03.2008 e quella del 05.03.2009 così determinando nel percorso argomentativo una insanabile incongruenza ma anche perchè afferma, in netto contrasto con il principio costituzionale, fissato a garanzia del diritto al contraddittorio, con la sentenza n. 3/2010, che il procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale, si concluse positivamente con il semplice invio della raccomandata informativa.

2.3 Con una decisione che questo collegio condivide e fa propria, è stato affermato dalla Corte delle leggi, con la predetta sentenza, che è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell’atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore.

2.4 Il ricorso, pertanto, va integralmente accolto, essendo i motivi dedotti connessi: l’errore di diritto, assorbente, comporta l’annullamento della sentenza ed il rinvio alla CTR Campania per una pronuncia che tenga conto del principio di diritto su enunciato. La CTR provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, altra sezione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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