Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28689 del 27/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28689 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO
SENTENZA
sul ricorso 20741-2012 proposto da:
ITALIA FRANCESCA TLIFNC37C53Z110Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MONTEZEBIO 19, presso lo
studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BRANCATELLI ANTONINO;
– ricorrenti 2013
2220
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato –
olec,a44
avverso le srent-~a. n. 87/2012 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositato il 25/01/2012;
Data pubblicazione: 27/12/2013
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
In fatto ed in diritto
1 – Francesca Italia propose ricorso innanzi alla Corte di Appello di Messina per sentirsi
riconosciuto un indennizzo per il danno non patrimoniale , ai sensi della legge 24 marzo
2001 n. 89, da parte del Ministero della Giustizia, lamentando l’asserito mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione Europea, ratificata
nel 1990 e terminati, a seguito di sentenza di cassazione, nel 2009
2 — La Corte del merito giudicò che l’intero giudizio fosse stato definito eccedendo di
dodici anni e nove mesi il termine da ritenersi ragionevole, liquidando l’indennizzo
richiesto in curo 750,00 per i primi tre anni di ritardo ed in euro 1000 per i successivi
3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Italia; il Ministero non ha
svolto difese.
4 — E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Deduce la ricorrente la violazione dell’art. 2 della legge 89/2001 e dell’art.274 cpc
per non esser stato raddoppiato l’indennizzo a cagione della pluralità di cause , attesa la
diversità di oggetti — di cui una diretta all’annullamento di un verbale di conciliazione e
l’altra alla convalida di un sequestro-e la diversità di posizioni assunta in esse
dall’originaria parte Giuseppe Italia, al quale, nel corso del giudizio di secondo grado,
era succeduta l’odierna ricorrente.
I.a — Assume la predetta che il procedimento di riunione non avrebbe fatto venir meno
la duplicità dei giudizi e che da ciò non avrebbe potuto che originarsi una duplicità di
indennizzi.
I.b- Il motivo è destituito di fondamento sia perché dalla narrativa che precede emerge
che Francesca Italia intervenne nel processo quando le due cause erano state riunite, sia
perché la predicata e residua autonomia dei due giudizi pur dopo il provvedimento di
riunione, riguarda il regime processuale loro proprio, tale da impedire sanatorie di vizi
che avessero riguardato una causa prima della riunione ma certo non si applica allorchè il
processo e la relativa durata vengano considerati come fatto giuridico a sé, produttivo di
pregiudizio non patrimoniale se di durata eccedente quella ritenuta ragionevole
dall’Italia con legge 848/1955, per l’eccessiva durata di due giudici civili riuniti, iniziati
II — Rigetta il ricorso, senza onere di spese, non avendo svolto difese il Ministero
intimato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 51.~5è 2013