Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28689 del 18/10/2021

Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, (ud. 03/06/2021, dep. 18/10/2021), n.28689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13260/2019 proposto da:

J.D., elettivamente domiciliato presso l’avv. Francesco

Verrastro, rappres. e difeso dall’avv. Paolo Quadruccio, con procura

speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappres. e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è

elett.te domic.;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, n. 1318/19, depositato

il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/06/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Bologna, con decreto emesso il 12.3.19, ha rigettato il ricorso proposto da J.D., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto l’istanza di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, osservando che: era da escludere la protezione internazionale poiché le dichiarazioni del ricorrente non erano credibili, in quanto generiche, poco circostanziate, e non coerenti su aspetti rilevanti della vicenda narrata afferente alle relazioni omossessuali a seguito delle quali sarebbe stato incarcerato e costretto a partire dalla Nigeria; era da escludere anche la protezione sussidiaria in quanto dalle fonti esaminate non si desumeva la sussistenza nel paese d’origine dell’istante di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non ricorrevano i presupposti della protezione umanitaria non essendo a tal fine sufficiente l’attività lavorativa, lo studio della lingua italiana e lo svolgimento di tirocinio formativo, tenuto conto altresì che in Nigeria si trova la famiglia del ricorrente. J. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 10/16 direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 2 e 27, per non aver il Tribunale valutato la coerenza del racconto del ricorrente, anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta dal ricorrente con le condizioni oggettive del paese.

Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 241 del 2007, art. 3, non avendo il Tribunale assolto l’onere di cooperazione istruttoria in ordine alla valutazione di credibilità del ricorrente.

I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché connessi tra loro, sono inammissibili poiché diretti al riesame dei fatti circa la questione delle fonti consultate in tema di protezione sussidiaria.

Il ricorrente si duole, in sostanza, che il Tribunale abbia effettuato un’erronea valutazione della credibilità delle sue dichiarazioni, senza tener conto della sua minore età all’atto dell’ingresso in Italia, e utilizzando solo fonti istituzionali per attingere informazioni sulla situazione socio-politica del paese di provenienza del ricorrente.

Tali doglianze sono, in realtà, dirette a ribaltare l’interpretazione dei fatti compiuta dal Tribunale che ha adeguatamente esposto le ragioni dell’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, indicando le fonti aggiornate da cui desumere l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato nel paese d’origine dell’istante.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 per esborsi, e delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

 

 

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