Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28688 del 23/12/2011
Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 23/12/2011), n.28688
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.F., P.A., M.M.R.,
S.G., P.R., M.B.,
S.C., T.C., SA.CO.,
S.N., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato FERRARA RAFFAELE, giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI
GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4977/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 01/08/2006 R.G.N. 1123/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega TRIOLO VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.C. ed altri lavoratori esponevano al giudice del lavoro di essere iscritti negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e che avevano beneficiato del trattamento di disoccupazione, senza però la dovuta rivalutazione del trattamento come da decisione della Corte costituzionale n. 497/88.
L’INPS contestava il fondamento delle domande ed eccepiva la prescrizione e la decadenza dall’esercizio del diritto.
Il Tribunale di Napoli con sentenza del 28.2.2001 rigettava la domanda per mancanza di prova in ordine all’avvenuta percezione dell’indennità di disoccupazione. Sull’appello dei lavoratori la Corte di appello di Napoli rilevava che la documentazione era stata prodotta tardivamente senza alcuna giustificazione e che comunque la documentazione prodotta copriva il solo anno 1985 per P. R., per la M.F. il solo 1983-86, per la M. M.R. e la M.B. il 1983, ma era carente per gli altri anni ed interamente per gli altri appellanti.
Ricorrono i lavoratori con un motivo; resiste l’INPS con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 e l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. La documentazione era precostituita e quindi ben poteva essere prodotta in appello. La Corte di appello poteva comunque acquisire i documenti ex officio. L’INPS peraltro non aveva contestato la percezione dell’indennità.
Il motivo appare infondato e pertanto va rigettato.
Circa la pretesa violazione dell’art. 437 c.p.c. i ricorrenti non possono lamentarsi del fatto che i documenti non siano stati acquisiti ex art. 437 c.p.c. in quanto non ha nemmeno dedotto di avere fatto esplicita richiesta di tale acquisizione ex ufficio, rispetto alla quale richiesta il Giudice avrebbe dovuto specificamente motivare. Si tratta di un’omissione difensiva che si aggiunge all’originaria carenza di documentazione. Peraltro nel ricorso non si affronta affatto la circostanza, rilevata in sentenza per cui i documenti prodotti sarebbero comunque per numerosi anni e per molte posizioni assolutamente carenti. Infine la circostanza per cui l’INPS non avrebbe contestato la corresponsione del trattamento di disoccupazione, oltre ad essere stata genericamente affermata e non comprovata con riferimento puntuale alle difese dell’INPS, appare non pertinente, posto che si tratta di un presupposto del diritto vantato, il cui onere probatorio era a carico dei ricorrenti in primo grado.
Si deve quindi rigettare il ricorso. Stante la natura della controversia e l’epoca di presentazione della domanda mille sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso, nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011