Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28687 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 23/12/2011), n.28687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

19, presso lo studio dell’avvocato TORRE GIUSEPPE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GRIMALDI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

DITTA ESSEMME DI SA.MA., in persona del suo titolare,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SESSA

VINCENZO, ALFONSO ESPOSITO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/11/2008, r.g.n. 925/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato GRIMALDI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Salerno, adita su impugnazione proposta da S.E., ricorrente in primo grado, confermava la sentenza di prime cure che, in parziale accoglimento della domanda proposta dallo stesso S. nei confronti di Sa.Ma., titolare della ditta Essemme, aveva accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e per l’effetto aveva condannato il convenuto al pagamento della somma di Euro 22.400,00 oltre accessori. In particolare la Corte territoriale confermava la legittimità della determinazione equitativa della somma dovuta in considerazione della ritenuta impossibilità di una precisa individuazione del quantum sulla base degli elementi acquisiti in ordine alla effettiva quantità e qualità del lavoro svolto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso lo S. affidato ad un unico motivo. Sa.Ma. resiste con controricorso col quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato da ufficiale giudiziario incompetente.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che è de tutto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente. Questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 30 agosto 2011 n. 17804) ha infatti chiarito che la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, eseguita da ufficiale giudiziario incompetente, non si estende al ricorso e resta sanata con la costituzione dell’intimato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, con effetto ex tunc, senza che possa invocarsi il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ. e dell’art. 432 cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Deduce che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la liquidazione equitativa atteso che gli elementi di valutazione acquisiti al processo (prove testimoniali, buste paga e conteggi prodotti) avrebbero consentito una quantificazione precisa, eventualmente anche mediante l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio. Sotto altro profilo deduce che la Corte territoriale non ha indicato il processo logico attraverso il quale è pervenuto alla liquidazione della somma spettante al lavoratore.

Il motivo è infondato.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 6 maggio 2009 n. 10401; Cass. 7 gennaio 2009 n. 50) nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall’art. 432 cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, può essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell’ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l’obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell’importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo.

Nell’esercizio di tale potere discrezionale il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri oggettivi assunti a base del procedimento valutativo.

La sentenza impugnata ha correttamente applicato i suddetti principi.

Il ricorso alla liquidazione equitativa dell’ammontare dovuto al lavoratore è stato pienamente giustificato, con motivazione adeguata e priva di vizi logici. La Corte territoriale ha infatti osservato che pur essendo stato accertato il diritto dello S. ad ottenere differenze retributive, la liquidazione equitativa era stata imposta dalla impossibilità di determinare con certezza l’esatta quantità della prestazione lavorativa resa dallo stesso nel corso dell’intero rapporto di lavoro; ciò in quanto, in particolare, i testi escussi in prime cure non avevano fornito dati univoci sull’orario di lavoro osservato.

Analogamente la sentenza impugnata è rispettosa dei principi sopra enunciati anche per quanto riguarda la determinazione equitativa del quantum debeatur. Ed infatti la sentenza indica, quali criteri oggettivi posti a base della determinazione suddetta, la natura e la durata del rapporto di lavoro, le mansioni in concreto espletata e la retribuzione percepita.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

In applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso – condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3000,00 (tremila,00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA