Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28687 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9732-2019 proposto da:

L.F.S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO GIUSEPPE SINATRA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 900/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 900 pubblicata il 5.10.18, in accoglimento dell’appello del Ministero della Salute e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di L.F.S.E. volta ad ottenere la rivalutazione, a far data dall’1.1.2008, dell’indennità integrativa speciale dell’indennizzo previsto dalla L. n. 244 del 2007 per i soggetti affetti da sindrome da talidomide;

2. avverso tale sentenza L.F.S.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; il Ministero non ha svolto difese;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 229 del 2005, art. 1, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, del D.M. n. 163 del 2009, e della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2, per avere la Corte d’appello escluso la possibilità di applicare la rivalutazione secondo il tasso d’inflazione programmata alla indennità integrativa speciale di cui alla L. 210 del 1992, art. 2, comma 2, considerata quale base di calcolo dell’indennizzo di cui alla. 1 della L. n. 229 del 2005, art. 2, comma 2;

5. il motivo è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. n. 28460 del 2018; n. 28772 del 2018; n. 29780 del 2018) e che qui si ribadiscono, secondo cui “In tema di danni da somministrazione di talidomide, la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, prevede l’erogazione, in favore dei soggetti danneggiati da tale farmaco, dell’indennizzo di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1, il cui importo è pari a sei volte l’indennizzo dovuto, ai sensi della L. n. 210 del 1992, art. 2, per i danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, nelle sue due componenti dell’assegno e dell’indennità integrativa speciale; ne consegue che l’incremento di una delle componenti di tale base di calcolo, in particolare dell’indennità integrativa speciale, nelle forme della rivalutazione monetaria, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011, giustifica a sua volta l’incremento dell’indennizzo dovuto ai danneggiati da somministrazione di talidomide”;

6. nella sentenza citata si è osservato che l’ordinamento prevede un indennizzo per i danni da emostrafusioni (L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 2), composto da due quote (assegno, di cui alla citata L. 210, art. 2, comma 1, e indennità integrativa speciale, di cui all’art. 2, comma 2), un diverso indennizzo (citata L. 210, art. 1, comma 1) per i danni da vaccinazione obbligatoria, composto delle medesime quote (assegno e indennità integrativa speciale) e da un ulteriore componente (L. n. 229 del 2005, art. 1) pari fino a sei volte l’indennizzo mensile di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2; infine è previsto un indennizzo per i danni da uso del talidomide che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 363, regola facendo rinvio all’indennizzo di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1, già menzionato;

7. in esito a contrasti giurisprudenziali, il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13, conv. con modif. in L. n. 122 del 2010, stabilì che la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2, comma 2, e successive modificazioni, riguardante sia i danneggiati da vaccinazioni sia i danneggiati da trasfusioni, si interpretasse “nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione”. Ne è derivata questione di legittimità di tale norma, accolta dalla Corte Costituzionale sulla base della comparazione della disciplina propria degli emotrasfusi con l’indennizzo per l’uso del talidomide (trattandosi in entrambi i casi di trattamenti non obbligatori), sicchè anche l’indennità integrativa speciale prevista quale componente dell’indennizzo per gli emotrasfusi era, secondo la Corte, da ritenere soggetta alla medesima rivalutazione prevista per i danneggiati da talidomide (Corte Costituzionale 9 novembre 2011, n. 293), con pronuncia destinata ad estendersi, sulla base di quanto meglio si dirà anche infra, ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;

8. tuttavia vi è da considerare che l’indennizzo previsto per gli emotrasfusi e i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, come si è detto, costituisce base di calcolo per l’ulteriore indennizzo (proprio dei soli vaccinati) di cui alla L. n. 229 del 2005, art. 1, e che la misura dell’indennizzo per i danneggiati da talidomide è della medesima misura di quello di cui allo stesso art. 1;

9. va quindi da sè che l’incremento di una delle componenti della base di calcolo (l’indennità integrativa speciale) naturalmente modifichi l’ammontare dell’indennizzo per i danneggiati da talidomide e quindi siano dovute le relative differenze; nè ciò determina una duplicazione di rivalutazioni, in quanto una cosa è la rivalutazione dell’indennizzo già prevista dalla L. n. 229 del 2005, art. 1, comma 4, destinata a porre al riparo l’importo dalla perdita di valore del denaro nel corso del tempo, altra cosa è la rivalutazione della base di calcolo, destinata soltanto ad incrementare la misura iniziale dell’indennizzo stesso;

10. in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

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