Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28687 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 09/11/2018), n.28687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10858/2011 R.G. proposto da:

Capopassero s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli n. 39, presso lo

studio dell’avv. Alessandro Lembo, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 235/22/10, depositata il 26 ottobre 2010.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 maggio

2018 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 235/22/10 del 26/10/2010 la CTR del Lazio respingeva l’appello proposto dalla Capopassero s.r.l. avverso la sentenza n. 239/11/08 della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento a fini IRPEG ed ILOR, oltre sanzioni ed interessi, relativi all’anno 1997;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR: a) con il ricorso veniva contestata la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, la carenza di motivazione della cartella e, in ogni caso, la circostanza che i tributi iscritti a ruolo non erano dovuti; b) la CTP rigettava il ricorso della società contribuente; d) la sentenza della CTP era impugnata dalla Capopassero s.r.l.;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) la notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata in base al combinato disposto di cui agli artt. 145 e 149 c.p.c., era stata correttamente effettuata presso il portiere dello stabile; b) con riferimento alle ulteriori eccezioni sollevate dall’appellante, la Commissione faceva proprie le considerazioni della sentenza appellata;

2. la Capopassero s.r.l., impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la Capopassero s.r.l. deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 139,145 e 149 c.p.c., in relazione (verosimilmente) all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che all’epoca della notifica dell’avviso di accertamento (05/11/2002), l’art. 145 c.p.c., non prevedeva la possibilità di notifica al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha sede, possibilità introdotta solo a far data dall’1 marzo 2006 con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, con conseguente nullità dell’originaria notificazione;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta, in via subordinata, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 145 e 149 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi come la notifica al portiere dello stabile è ammessa unicamente in mancanza del rappresentante della persona giuridica o dell’incaricato alla ricezione degli atti della società e, nel caso di specie, la notificazione non dava atto di tale assenza;

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’erroneità della ripresa, scaturente da presunti rapporti con la Dionisio s.r.l. laddove, invece, la somma contestata riguardava unicamente una operazione di finanziamento soci alla Capopassero s.r.l. da parte della Dionisio s.r.l., socia maggioritaria della prima;

4. il primo e il secondo motivo sono inammissibili;

4.1. deve, infatti, evidenziarsi che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. S.U. n. 5791 del 04/03/2008; Cass. n. 16444 del 15/07/2009; Cass. n. 14861 del 05/09/2012; Cass. n. 1144 del 18/01/2018);

4.2. nel caso di specie, non è dubbio che la società ricorrente ha impugnato, unitamente alla cartella di pagamento, anche l’avviso di accertamento, deducendo che gli importi iscritti a ruolo non sono dovuti (cfr. ricorso introduttivo, pag. 2);

4.2. ne consegue che, poichè l’interesse della Capopassero s.r.l. è quello di ottenere una pronuncia sul merito della pretesa, indipendentemente dalla correttezza della notificazione dell’avviso di accertamento, il primo e il secondo motivo di ricorso, volti a far dichiarare la nullità di tale notificazione, devono ritenersi inammissibili per carenza di interesse;

5. il terzo motivo di ricorso è inammissibile;

5.1. la sentenza della CTR non ha pronunciato con riferimento al merito della pretesa, sicchè la società contribuente avrebbe dovuto formulare una censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non già di violazione e/o falsa applicazione di legge;

6. in conclusione il ricorso va rigettato;

6.1. nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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