Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28686 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 23/12/2011), n.28686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALLEGRA GAETANA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1241/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/10/200 r.g.n. 932/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/7 – 6/10/06 la Corte d’Appello di Catanzaro – sezione lavoro rigettò l’appello proposto dalle Poste Italiane s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Castrovillari, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con P.S. in relazione al periodo 27/3 – 25/5/2000 e condannato la società a riammetterla in servizio, unitamente alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal 5/8/03, dopo aver rilevato quanto segue: era infondata l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, essendo ininfluente il lasso temporale trascorso tra la cessazione dello stesso e la proposizione dell’azione giudiziaria; l’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto, stipulato in base alla causale delle “esigenze eccezionali” di cui all’art. 8 del ccnl del 26/11/1994, era dipesa dalla sua conclusione in epoca successiva al mese di maggio del 1998 che rappresentava il limite temporale per il ricorso ad una tale tipologia contrattuale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida l’impugnazione ad otto motivi di censura. La P. rimane solo intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, della produzione documentale allegata al presente ricorso, rappresentata dalla raccomandata del 29/11/05, con relativa ricevuta postale di ritorno, con la quale si trasmette alla P. la nota del 28/11/05 inerente la risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto; invero, tale documentazione, attraverso la quale la ricorrente invoca la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda della controparte di riammissione in servizio, rappresenta una produzione nuova.

1. Col primo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1372 c.c., comma 1, all’art. 1175 c.c., all’art. 1375 c.c., all’art. 2697 c.c., all’art. 1427 c.c., all’art. 1431 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Ci si duole, in sostanza, dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel respingere l’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per effetto del mutuo consenso tacito, laddove la prolungata inerzia dell’intimata giustificava la fondatezza del rilievo mosso.

2. Col secondo motivo è dedotta l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) nell’ambito della dedotta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, vale a dire l’aver trascurato, da parte del giudice d’appello, la richiesta di ammissione dei mezzi di prova indicati sin dal primo grado per la dimostrazione dello svolgimento, da parte della P., di altre attività lavorative retribuite che, ove accertate, avrebbero evidenziato la sicura consapevolezza della medesima della definitiva cessazione del rapporto.

I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell’unitarietà della questione ad essi sottesa, sono infondati.

Invero, la Corte d’appello si è espressamente pronunziata in merito all’eccezione di cui trattasi in termini logico-giuridici tali da fugare ogni sorta di dubbio sulla loro immunità dai rilievi mossi, osservando che alla luce delle allegazioni e delle prove offerte non erano rilevabili circostanze atte a manifestare un completo disinteresse delle parti alla attuazione del rapporto in guisa tale da poterlo considerare risolto.

Il giudice d’appello ha, infatti, evidenziato che l’inerzia si era protratta per un periodo di tempo tale da non consentire di ritenere che ciò equivalesse alla volontà della lavoratrice di rinunciare all’azione di nullità del termine ed al conseguente ripristino del rapporto di lavoro, così come non potevano trarsi elementi inequivocabili dal suo comportamento successivo alla cessazione del rapporto.

E’, inoltre, il caso di ricordare che l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione (Cass. sez. lav. n. 5887 dell’11/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n. 26935 del 10/11/08; C. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; C. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07; C. sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; C. sez. lav. n. 17674 dell’11/12/02) è nel senso di ritenere che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

D’altra parte, come è noto, l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contrasto di lavoro, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è consentita l’assunzione a tempo determinato, si configura come azione di nullità parziale del contratto per contrasto con nome imperative ex art. 1418 c.c. e ex art. 1419 c.c., comma 2. Essa, pertanto, ai sensi dell’art. 1422 c.c., è imprescrittibile, pur essendo soggetti a prescrizione i diritti che discendono dal rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ex lege per illegittimità del termine apposto. Ne consegue che il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione di siffatta azione giudiziale non può, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà della parti di risolvere il rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione ovvero, in un ottica che svaluti il ruolo e la rilevanza della volontà delle parti intesa in senso psicologico, elemento obiettivo, socialmente e giuridicamente valutabile come risoluzione per tacito mutuo consenso (v. Cass., 15/12/97 n. 12665; Cass., 25/3/93 n. 824 e da ultimo Cass. sez. lav. n. 23057 dei 15/11/2010).

Comunque, consentendo l’ordinamento di esercitare il diritto entro limiti di tempo predeterminati, o l’azione di nullità senza limiti, il tempo stesso non può contestualmente e contraddittoriamente produrre, da solo e di per sè, anche un effetto di contenuto opposto, cioè l’estinzione del diritto ovvero una presunzione in tal senso, atteso che una siffatta conclusione sostanzialmente finirebbe per vanificare il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità e/o la disciplina della prescrizione, la cui maturazione verrebbe “contra legem” anticipata secondo contingenti e discrezionali apprezzamenti. Per tali ragioni appare necessario, per la configurabilità di una risoluzione per mutuo consenso, manifestatasi in pendenza del termine per l’esercizio del diritto o dell’azione, che il decorso del tempo sia accompagnato da ulteriori circostanze oggettive le quali, per le loro caratteristiche di incompatibilità con la prosecuzione del rapporto, possano essere complessivamente interpretate nel senso di denotare “una volontà chiara e certa della parti di volere, d’accordo tra loro, porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v. anche Cass., 2/12/2000 n. 15403; Cass., 20/4/98 n. 4003). E’, in ogni caso, onere della parte che faccia valere in giudizio la risoluzione per mutuo consenso allegare prima e provare poi siffatte circostanze (v. Cass. sez. lav. n. 2279 dell’1/2/2010, n. 16303 del 12/7/2010, n. 15624 del 6/7/2007), non potendo ritenersi, quindi, sufficiente la sola allegazione delle stesse.

3. Col terzo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 346, 434 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Si sostiene, in pratica, che il primo giudice aveva accolto il ricorso in ragione della diversa argomentazione della carenza di prova dell’esistenza di un nesso causale tra la previsione generale astratta della contrattazione collettiva e la singola assunzione a termine, ritenendo, nel contempo, che in via di principio l’accordo integrativo del 25/9/97 costituiva una valida fonte per la legittima apposizione del termine e che le date progressivamente individuate negli accordi attuativi successivi rappresentavano solo il termine fino al quale le parti contraenti avevano accertato come perdurante il processo di ristrutturazione aziendale; a fronte di quest’ultima specifica statuizione, sarebbe stato onere della lavoratrice, rimasta soccombente su tale aspetto della questione, proporre appello incidentale per dimostrare che, invece, l’ultimo termine previsto dai predetti accordi costituiva il limite temporale per il ricorso alla tipologia del contratto a termine, con la conseguenza che, in mancanza della relativa impugnazione, non poteva che registrarsi il passaggio in giudicato della suddetta statuizione. Invece, la Corte territoriale aveva egualmente trattato la questione dell’efficacia temporale limitata dei predetti accordi, sulla cui insussistenza doveva ritenersi formato il giudicato, incorrendo, in tal modo, nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato di cui all’art. 112 c.p.c. Inoltre, secondo la ricorrente, non potevano sussistere i presupposti per la rilevabilità d’ufficio della nullità ai sensi dell’art. 1421 c.c., posto che non si trattava di domanda diretta a far valere diritti presupponenti la validità del contratto, bensì di domanda finalizzata ad un accertamento negativo o alla dichiarazione di invalidità del contratto. Il motivo è infondato.

Invero, il “thema decidendum” è stato sempre lo stesso, vale a dire l’accertamento della legittimità o meno dell’apposizione del termine al contratto oggetto di causa alla luce degli accordi collettivi richiamati dalle parti, per cui la circostanza per effetto della quale la Corte d’appello ha fornito una diversa interpretazione della valenza da attribuirsi alle scansioni temporali del 30 aprile e del 31 maggio 1998 contenute in quegli accordi, da leggere necessariamente nella loro globalità, interpretazione che le ha consentito di pervenire alla stessa conclusione del primo giudice, seppur in base ad un diverso ragionamento logico-giuridico, non rappresenta un vizio di ultrapetizione. Quanto alla questione dei limiti della dichiarazione di nullità è agevole rilevare che quest’ultima è stata accertata solo con riferimento alla clausola contenete l’apposizione del termine e non all’intero contratto, tant’è vero che si è affermata la trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, una volta verificata la illegittimità del solo termine finale ad esso apposto.

4. Col quarto motivo è segnalata la violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2 nonchè della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3) e si chiede di accertare se il potere dei contraenti collettivi di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle normativamente previste, stabilito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 può essere esercitato senza la previsione di limiti di tempo.

5. Col quinto motivo è denunziata la violazione e falsa applicazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 dell’art. 8 ccnl 26/11/94, nonchè degli accordi sindacali del 25/9/97, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001 in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3).

La ricorrente sostiene, in particolare, la seguente tesi: – All’accordo collettivo del 25/9/97, in quanto integrativo della disciplina del ccnl del 1994 con esclusivo riguardo alla introduzione di una nuova ed ulteriore ipotesi di legittimo ricorso alla stipulazione di contratti a termine, deve riconoscersi efficacia temporale pari al contratto di cui costituisce integrazione; inoltre, è conforme al canone interpretativo di cui all’art. 1363 c.c. individuare negli accordi sindacali intervenuti in epoca successiva al 25/9/97 un termine finale di efficacia dell’accordo stesso dal momento che solo l’accordo del 1997 integra il CCNL 26/11/94, mentre quelli successivi danno solo atto che fino ad una certa data sussiste una delle ragioni previste dall’accordo integrativo del 25/9/97, ovvero quella di concludere il processo di trasformazione della natura giuridica dell’ente. In conclusione, valutando anche il comportamento tenuto dalle parti collettive, sia prima che dopo l’accordo del 25/9/97, nel quale nessun termine finale fu previsto, si perviene al convincimento che gli accordi successivi sino al 18/1/01 non avevano natura negoziale, bensì valenza meramente ricognitiva del fenomeno di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto e della necessità di stipulare o meno ulteriori contratti a termine, con la conseguenza che era da escludere che le parti avessero inteso fissare un termine finale alla facoltà riconosciuta alla società postale di far ricorso ai contratti a termine, al contrario di quanto affermato dalla Corte di merito che ha, invece, ritenuto di individuare nella data del 30/4/98 (poi prorogata al 31/5/98) il termine ultimo di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25/9/97.

6. Oggetto del sesto motivo di censura è la segnalazione dell’omessa ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il vizio motivazionale denunziato attraverso tale motivo risiederebbe nel fatto che la Corte di merito avrebbe preteso di desumere l’esistenza del menzionato limite temporale (non previsto nè dal contratto collettivo, nè dall’accordo sindacale del 25/9/97) dagli accordi attuativi, la qual cosa presupporrebbe, però, il riconoscimento, non condivisibile, di una loro prevalenza sul CCNL di settore, con conseguente introduzione di elementi in esso non previsti.

Osserva la Corte che il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto riguardano, sotto aspetti diversi, la stessa questione di fondo dell’esistenza o meno di un limite temporale di efficacia per il ricorso al sistema di assunzione a termine riconducibile alla causale di cui trattasi e prevista dal ccnl richiamato. Orbene, tali motivi sono infondati.

Invero, occorre partire dalla considerazione che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”- ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998, vale a dire, per il periodo 30/11/98 – 31/1/99. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto “de quo”.

Al riguardo, sulla scia della pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU. 2-3-2006 n. 4588), è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit).

In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, risultando superfluo l’esame di ogni altra censura al riguardo.

7. Col settimo motivo del ricorso la società Poste italiane s.p.a denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218 c.c., dell’art. 1219 c.c., dell’art. 1223 c.c., dell’art. 2094 c.c., dell’art. 2099 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e formula il seguente quesito di diritto: 1) Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c. e segg.; 2) in ipotesi di accertamento della nullità dell’apposizione del termine ai contratto di lavoro e di riconoscimento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 1218 c.c., e segg. e dell’art. 2043 c.c. e segg. devono detrarsi i ricavi percepiti o percepibili facendo uso della ordinaria diligenza (rientrando detti ultimi tra le ipotesi di danno riconducibile a fatto e colpa del soggetto che si assume danneggiato) dal lavoratore (sul quale grava conseguentemente l’onere di provare di aver posto in essere ogni attività utile ad eliminare o limitare il danno) che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa.

8. Con l’ultimo motivo del ricorso la ricorrente segnala la contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., n. 5). Sempre con riguardo ai profili economici conseguenti alla dichiarazione di illegittimità del termine, la sentenza impugnata sarebbe affetta, secondo la ricorrente, dal vizio della contraddittorietà della motivazione in merito al fatto controverso della messa in mora della società. Ciò in quanto, pur avendo la Corte d’appello affermato il principio della decorrenza del diritto al pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora della datrice di lavoro, la corresponsione delle stesse è stata, però, disposta dalla data di notifica del ricorso di primo grado da ritenersi privo dell’offerta della prestazione lavorativa, come tale inidoneo alla costituzione in mora della parte datoriale.

Rileva la Corte che gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, posto che la questione ad essi sottesa, vale a dire quella delle conseguenze economiche scaturenti dalla disposta conversione del rapporto, seppur affrontata sotto i diversi aspetti della violazione di norme di legge e di vizio della motivazione, è sostanzialmente la stessa.

Osserva il Collegio che il quesito sub 1), riguardante la mora credendi risulta del tutto generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4/1/2011 n. 80 e Cass. 29/4/2011 n. 9583).

Il quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità dei relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5/1/2007 n. 36), dovendosi, pertanto, ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo e la “mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.” (v. Cass. 30-9-2008, n. 24339). Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v.

Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr.

Cass. 7-4-2009 n. 8463). Peraltro, neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche la esposizione della censura risulta del tutto generica e priva di autosufficienza in quanto si incentra nella doglianza circa la asserita mancanza di una verifica da parte della Corte territoriale sul punto, trascurando che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la necessità di una messa a disposizione del datore di lavoro della prestazione lavorativa in termini chiari ed inequivocabili, ha espressamente affermato che “il Tribunale ha ravvisato nella notifica del ricorso introduttivo del giudizio di 1 grado tale esplicita manifestazione di volontà dell’appellata”.

Nel censurare tale statuizione, infatti, la ricorrente, anzichè lamentare genericamente una mancata verifica della messa in mora, avrebbe dovuto innanzitutto, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, riportare il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, specificando, poi, sotto quali profili la decisione impugnata sarebbe stata censurabile. Parimenti, per quanto concerne “l’aliunde perceptum”, il quesito sub 2), relativo alla seconda censura del settimo motivo, risulta assolutamente generico, risolvendosi soltanto nella mera enunciazione astratta del principio invocato dalla ricorrente, come tale inidonea ai sensi dell’art. 366- bis c.p.c. (v. fra le altre Cass. n. 24339/08, nonchè Cass. 20/6/2008 n. 16941).

Del resto anche la relativa censura risulta del tutto generica e astratta, oltre che priva di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.

Nè potrebbe ritenersi ammissibile in questa sede la doglianza (ignorata nel quesito) relativa al mancato accoglimento delle richieste (peraltro meramente esplorative) di informazioni all’UPLMO e di esibizione dei modelli 740 del lavoratore (sulla prima v. Cass. 15-2-2011 n. 3720, Cass. 27-6-2003 n. 10219; sulla seconda v. Cass. 16-11-2010 n. 23120, Cass. 29-10-2010 n. 22196, Cass. 23-2-2010 n. 4375, Cass. 2-2-2006 n. 2262, nonchè Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Ne consegue l’inammissibilità degli ultimi due motivi.

In definitiva il ricorso va respinto.

Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio dal momento che la P. è rimasta solo intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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