Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28686 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 07/11/2019), n.28686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16693-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.P.A., D.B.D., S.C.,

domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato FABIO PACE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 850/2014 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio a

29/04/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RILEVATO

che:

La CTR del Piemonte, con sentenza n. 850/36/2014, depositata il 2 luglio 2014, non notificata, pronunciando in sede di rinvio a seguito di riassunzione proposta dai signori S.C., D.B.D. e D.B.P.A., eredi del sig. D.B.F., dalla pronuncia di questa Corte, Cass. sez. 5, ord. 20 febbraio 2012, n. 2451, resa in accoglimento di precedente ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dal predetto D.B.F., già dirigente ENEL, dante causa delle odierne parti private sopra indicate, ha accolto la domanda di rimborso originariamente proposta dal D.B.F. nell’importo di Euro 45.751,06, oltre interessi legali.

La CTR, con la pronuncia resa in sede di rinvio, ritenne che dovesse essere assoggettato come liquidazione del c.d. rendimento alla ritenuta del 12,50% L.n. 482 del 1985, ex art. 6, la quota parte attribuita al D.B. alla cessazione del rapporto di lavoro, entro il 31.12.2000, dal c.d. Fondo PIA (Previdenza Integrativa Aziendale); ciò in base a relazione tecnica che aveva provveduto a rapportare la capitalizzazione della prestazione previdenziale PIA relativa al contribuente previa individuazione della specifica riserva matematica di sua pertinenza sulla base dei calcoli ivi esposti che non sarebbero stati oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La controversia traeva origine dall’impugnazione proposta dal sig. D.B.F. del diniego sull’istanza di rimborso presentata dal contribuente in relazione alla ritenuta erronea applicazione da parte dell’ENEL, quale sostituto d’imposta, dell’aliquota propria del TFR sull’intero importo erogatogli dall’Ente nell’anno 1995 all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Avverso la pronuncia resa dalla CTR quale giudice di rinvio l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui i succitati eredi D.B. resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione o falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 192, art. 1, comma 2, art. 384 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la decisione impugnata palesemente violato il principio di diritto al quale avrebbe dovuto uniformarsi in sede di rinvio, violando nel contempo il criterio di riparto dell’onere della prova e facendo non corretta applicazione del principio di non contestazione.

2. Alla censura è strettamente correlata quella formulata con il secondo motivo, con il quale l’Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 essendo mancato l’esame del fatto storico relativo consistito nel mancato investimento sul mercato di somme rivenienti dal fondo PIA.

3. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

La succitata Cass. n. 2451/12, nel porre il principio di diritto al quale la CTR del Piemonte avrebbe dovuto uniformarsi, nel rinviare a quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 22 giugno 2011, n. 13642), secondo cui “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17″ ha espressamente demandato al giudice di rinvio il compito di accertare, in coerente applicazione con il principio enunciato, quale fosse la natura dell’attribuzione patrimoniale sulla quale applicare la relativa tassazione.

3.1. Questa Corte ha poi in plurime occasioni avuto modo di chiarire ulteriormente l’anzidetto principio secondo cui la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, si applica alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento, nel senso che per tali debbano intendersi le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato (non necessariamente finanziario: in tal senso più di recente Cass. sez. 5, 26 aprile 2017, n. 10285; Cass. sez. 5, 2 marzo 2018, n. 4941; Cass. sez. 6-5, ord. 19 novembre 2018, n. 29717), non potendo comunque mai dette somme essere calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta delle prestazioni previdenziali concordate.

4. Atteso che alla stregua di quanto esposto dagli stessi eredi D.B. in controricorso (cfr. in particolare pagine 34-36) la documentazione alla quale ha fatto riferimento il giudice di rinvio nell’accoglimento della domanda individua il preteso “rendimento” proprio mediante calcolo di matematica attuariale, ciò facendo intendere come pacifico che il c.d. fondo PIA, quale fondo interno con accantonamento a bilancio ENEL, non abbia costituito oggetto di alcun investimento sul mercato, in primis su quello finanziario, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ritiene che la causa possa essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con rigetto dell’originario ricorso del dante causa delle odierne parti private (in tal senso cfr., più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 19 giugno 2018, n. 16116 e le coeve Cass. ord. nn. 16117, 16118 e 16123/18; Cass. sez. 5, ord. 18 aprile 2019, n. 10907), dovendo le somme rivenienti dal fondo PIA, di cui si controverte nel presente giudizio, intendersi assoggettate a tassazione separata ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, donde la legittimità del diniego all’istanza di rimborso formulata dal contribuente.

5. Le difficoltà cui ha dato luogo la concreta applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/11 come ribadito dalla succitata Cass. n. 2451/12 che ha dato origine al giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza in questa sede nuovamente impugnata dall’Amministrazione finanziaria, giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del D.B.F., dante causa degli odierni controricorrenti ed intimata, dichiarando che le somme rivenienti dal Fondo PIA sono assoggettate a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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