Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28685 del 27/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28685 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 8597-2009 proposto da:
RUGGIERI SILVANA nato a CHIETI il 27/07/1967, DEL
GROSSO MARIA GABRIELLA nato a CHIETI il 17/01/1955,
elettivamente domiciliateelettivamente domiciliate in
ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio
dell’avvocato VINCOLATO MARIO, rappresentate e difese
2013

dall’avvocato BUDINI DOMENICO, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

3397

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ ABRUZZO, MINISTERO
PUBBLICA

ISTRUZIONE

C.F.

80185250588,

UFFICIO

Data pubblicazione: 27/12/2013


SCOLASTICO PROVINCIALE DI CHIETI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1466/2008 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 03/11/2008 R.G.N. 516/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato BUDINI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

riforma della pronuncia di prime cure, rigettò le domande svolte da
Ruggieri Silvana e Del Grosso Maria Gabriella nei confronti
dell’Amministrazione scolastica dirette ad ottenere:
– la declaratoria del diritto ad un posto di collaboratore scolastico di
cui alla quota del 30% dei posti ricoperti in quanto impegnate in
lavori socialmente utili per le istituzioni scolastiche;
– l’ordine alla PA di attribuire loro tale posto mediante immissione
in ruolo nei modi e termini di legge.
Per ciò che ancora qui rileva, la Corte territoriale, a sostegno del
decisum, ritenne quanto segue:

– la riserva dei posti di cui agli artt. 12, comma 4, dl.vo n. 468/97 e
45, comma 8, legge n. 144/99 non comportava il diritto
all’assunzione come collaboratore scolastico, stante la legittimità
della scelta, da parte dell’Amministrazione, di non procedere
all’assunzione diretta degli LSU, preferendo affidare a terzi i servizi
di pulizia degli spazi e locali scolastici, e la legittimità della politica di
favorire l’assunzione, da parte degli appaltatori, degli stessi LSU;
– il diritto alla riserva dei posti doveva comunque ritenersi essere
venuto meno a seguito dell’intervenuta assunzione, come nei casi di
specie, da parte di un’impresa privata svolgente i lavori in appalto,
con conseguente perdita della qualità di LSU.

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Con sentenza del 2.10 – 3.11.2008, la Corte d’Appello dell’Aquila, in

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Ruggieri

cassazione fondato su due motivi.
Gli intimati Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo ed Ufficio Scolastico Provinciale
di Chieti non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, nonché vizio di motivazione, le ricorrenti si dolgono che la
Corte territoriale abbia escluso l’applicabilità dell’avviamento diretto
in base a selezioni dalle liste di collocamento, previste, come nel
caso di specie, per quei livelli per i quali non è richiesto il titolo di
studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, non tenendo conto
che la natura delle procedure selettive per la stabilizzazione degli
LSU era equipollente ad un’assunzione senza espletamento di
concorso pubblico, da ricondursi ad una fattispecie di costituzione
del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l’amministrazione
pubblica datoriale.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
diritto, nonché vizio di motivazione, le ricorrenti si dolgono che la
Corte territoriale abbia escluso il diritto ad usufruire della riserva dei
posti per pretesa perdita dello

status

di LSU a seguito

dell’assunzione da parte di un’impresa appaltatrice dei lavori, non
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Silvana e Del Grosso Maria Gabriella hanno proposto ricorso per

considerando che la normativa prevedente la ridetta riserva dei posti

possibilità per gli LSU di lavorare presso cooperative nelle istituzioni
scolastiche, disposta dall’art. 78, comma 31, legge n. 388/00, aveva
soltanto offerto una forma aggiuntiva di occupazione a tali lavoratori.
I suddetti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati
congiuntamente.
1.1AI riguardo giova ricordare la normativa di riferimento vigente
all’epoca dei fatti per cui è causa, per quanto di rilievo ai fini del
decidere.
L’art. 16, comma 1, legge n. 56/87, come sostituito dall’art. 4 di n.
86/88, convertito in legge n. 160/88, prevede che

“Le

Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, (…)
effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli
retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio
superiore a quello della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di
mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i
requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla sezione secondo l’ordine delle graduatorie
risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competentr.

L’art. 12 dl.vo n. 468/97, dopo avere previsto, al comma 1, che “Le
disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori

non era stata mai oggetto di abrogazione, neppure tacita, e che la

impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre

1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”, stabilisce,

al comma 4, che “Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento
dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui
all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni ed integrazioni”.

L’art. 45, comma 8, legge n. 144/99, prevede che “Ai lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, è
riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante
avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 e successive modificaziord.

La suddetta normativa deve essere correlata con quella concernente
specificamente il settore dell’istruzione.
Vengono così in rilievo:
– l’art. 554 dl.vo n. 297/94 (cosiddetto TU Istruzione), secondo cui:
“Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate
mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti
delle vacanze dell’organico, dai provveditori agli studi sulla base di

1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell’articolo

un’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale

“Ai predetti concorsi è ammesso il personale A. TA. non di ruolo, con
almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche
corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È
consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia
in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando” (comma

2);
“Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le
apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo
esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze
annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto
previsto dall’art. 587′ (comma 5);

– il richiamato art. 587 del medesimo TU, secondo cui:
“Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di assunzioni per
qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio
superiore alla scuola dell’obbligo, si applicano al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario” (comma 1);
“Il comma 1 si applica soltanto dopo l’esaurimento delle graduatorie
permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali di
cui al precedente articolo 581″ (comma 2).

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indicherà, fra l’altro, i titoli ed i criteri di valutazione” (comma 1);

L’art. 2, comma 1, primo e secondo periodo, ordinanza Ministero

disponibili per i concorsi sono definiti tenendo conto degli
antecedenti adempimenti di legge. In particolare, per i profili
professionali della quarta qualifica funzionale (ex terza: decreto
legislativo n. 297/1994, art. 554, comma 5), sono preventivamente
detratti i contingenti di posti concernenti le assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e la riserva del 30% dei posti da
assegnare agli addetti ai lavori socialmente utili di cui alla legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 8″.
1.21n base al complesso delle disposizioni testé ricordate, deve
pertanto rilevarsi la sussistenza di due diverse normative disciplinanti
l’assunzione del personale per cui è causa; la prima avente natura
concorsuale, con previa detrazione, per ciò che qui rileva, della
riserva del 30% dei posti a favore degli LSU; la seconda, fondata
sull’art. 16 legge n. 56/87, prevedente un avviamento alla selezione
da effettuarsi tramite le apposite liste di collocamento previste dalla
legge, previo esaurimento delle graduatorie permanenti per il
conferimento delle supplenze annuali.
Le parti ricorrenti non hanno neppure allegato il possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso previsti dall’art. 554 dl.vo
n. 297/94 e dall’ordinanza ministeriale n. 153/2000 (cfr, a seconda

della Pubblica Istruzione 30.5.2000, n. 153, prevede che “I posti

dei casi, gli artt. 5, 6, 7 e 8) e, del resto, assumono l’applicabilità in

Al riguardo deve tuttavia rilevarsi che il previo esaurimento delle
graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle
supplenze annuali costituisce requisito per farsi luogo all’avviamento
a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni ed integrazioni, e, conseguentemente,
configura un fatto costitutivo del vantato diritto di avvalersi della
quota di riserva per gli LSU; tale fatto costitutivo deve quindi essere
tempestivamente allegato e provato, ovvero offerto di provare, dal
soggetto che invoca l’applicazione a suo favore della predetta quota
di riserva; in difetto di che, come si verifica nel caso di specie
(diverso essendo l’oggetto delle istanze istruttorie richieste e non
ammesse), le pretese azionate non possono trovare accoglimento.
La causa deve essere pertanto decisa sulla base del seguente
principio di diritto:
“In relazione al personale scolastico da inquadrare nei livelli
retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio
superiore a quello della scuola dell’obbligo, la riserva, a favore dei
lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, della quota del 30% dei
posti da ricoprire mediante l’avviamento a selezione di cui all’articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni, prevista dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1
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loro favore della suddetta seconda forma di reclutamento.

dicembre 1997, n. 468, nonché dall’art. 45, comma 8, legge 17

disposto dall’art. 587, comma 2, decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, soltanto qualora siano giunte ad esaurimento le graduatorie
permanenti per il conferimento delle supplenze annuali; la domanda
diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire di tale
quota di riserva e, a fortiori, quella consequenziale di immissione in
ruolo nei modi e termini di legge, non possono trovare accoglimento
qualora l’istante non abbia ritualmente allegato e provato, ovvero
offerto di provare, la sussistenza della predetta circostanza”.

2. Restando assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza, il ricorso va
pertanto rigettato, previa parziale modifica, nel senso anzidetto, della
motivazione della sentenza impugnata, comunque conforme a diritto
nella parte dispositiva (art. 384, ultimo comma, cpc).
Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva
da parte degli intimati.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2013.

maggio 1999, n. 144, può trovare applicazione, a mente di quanto

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