Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28685 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35261-2018 proposto da:

ASL TA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo STUDIO

LEGALE PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

ZUCCARETTI;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANTURCO 1,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE BRUNETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 289 pubblicata il 20.9.2018 e notificata il 4.10.2018, ha respinto l’appello dell’Azienda Sanitaria Locale TA, confermando la pronuncia di primo grado di rigetto della opposizione proposta dalla medesima Azienda avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso della attuale controricorrente, educatrice addetta al Servizio Integrazione Scolastico Handicappati (SISH), per il pagamento di differenze retributive per il periodo indicato in atti;

2. la Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, ha dato atto di come la pretesa azionata dalla lavoratrice in sede monitoria si fondasse sul riconoscimento del diritto al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva per la Sanità Pubblica 1998/2001 e successive modifiche e integrazioni, contenuto nella sentenza n. 5077/2003 del Tribunale di Taranto, confermata in appello e in cassazione, quindi definitiva;

3. ha spiegato che la quantificazione delle differenze retributive era stata eseguita in base alle buste paga allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e al conteggio redatto in base all’inquadramento della lavoratrice nella categoria D – fasce retributive di riferimento – del CCNL 1998/2001 e all’orario di lavoro contrattualmente previsto;

4. ha confermato la statuizione di primo grado che aveva parametrato la retribuzione all’orario di lavoro di 36 ore effettivamente osservato dalla dipendente e non contestato dall’Azienda;

5. ha giudicato irrilevanti le delibere e gli accordi invocati dall’Asl a sostegno dell’allegazione di un orario ridotto, pari a 24 ore settimanali, degli operatori addetti al SISH, in quanto dichiarati illegittimi dalla citata sentenza n. 5077/2003 e comunque inidonei a dimostrare l’effettivo orario svolto da ogni singolo operatore nel periodo dedotto in giudizio;

6. ha ritenuto inammissibile la contestazione del diritto della lavoratrice alla progressione orizzontale, motivata dall’Asl sul rilievo che le fasce retributive fossero applicabili solo ai dipendenti del comparto Sanità e subordinate ad apposita selezione di cui all’art. 35 CCNL, in quanto sulla applicabilità agli operatori SISH del CCNL Sanità e sulla parificazione degli stessi, sotto il profilo economico e assicurativo, ai dipendenti dell’Azienda si era formato il giudicato per effetto della sentenza del Tribunale di Taranto n. 5077/2003;

7. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria Locale TA, affidato ad un unico articolato motivo, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso la lavoratrice;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. con l’unico motivo di ricorso l’Azienda Sanitaria Locale TA ha censurato la sentenza d’appello per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; ha premesso come, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di denuncia di un error in procedendo la Suprema Corte sia giudice del fatto processuale e abilitata all’esame degli atti del processo di merito; ha criticato la sentenza d’appello per aver affermato che l’Asl non aveva contestato i conteggi di controparte mentre nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo erano state reiteratamente contestate sia le somme pretese dalla dipendente e sia l’orario di lavoro dalla stessa indicato;

10. l’Azienda ricorrente ha censurato la decisione di secondo grado anche quanto all’applicazione dell’art. 35 CCNL comparto Sanità 1998/2001 che regolamenta le progressioni orizzontali, sul rilievo che la sentenza del Tribunale n. 5077 del 2003 passata in giudicato avesse statuito nei limiti di applicabilità del CCNL e quindi con riguardo al trattamento tabellare e non anche sulle indennità aggiuntive subordinate al possesso da parte dei dipendenti di determinati requisiti; ha sottolineato come l’attuale controricorrente non avesse titolo per partecipare alla selezione delle fasce retributive, peraltro non bandita nel periodo oggetto di causa; ha aggiunto come la sentenza definitiva aveva condannato l’Asl al pagamento delle differenze retributive in base al CCNL citato e nulla aveva disposto su istituti non richiesti, come il compenso per mancato godimento delle ferie e delle festività, per i quali la lavoratrice onerata non aveva provato il proprio diritto;

11. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità;

12. sebbene il motivo di ricorso sia formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nessuna delle censure attiene all’omesso esame di un fatto storico decisivo, neanche individuato dalla Azienda ricorrente; è piuttosto denunciata come erronea la statuizione della sentenza impugnata laddove ha ritenuto non contestata l’allegazione della dipendente sulla durata dell’orario di lavoro settimanale; ove anche si procedesse a riqualificare il vizio dedotto (cfr. Cass. n. 4036 del 2014) quale error in procedendo, dovrebbe comunque affermarsi l’inammissibilità della censura per mancato rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; difatti, la denuncia di un error in procedendo, se attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali, non dispensa la parte dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (cfr. Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n. 23420);

13. il ricorso in esame non contiene alcuna trascrizione, neppure per estratto, del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo che si assume contenere le contestazioni all’allegazione di controparte sull’orario di lavoro e il citato ricorso non risulta neppure prodotto in questa sede; sicchè non è validamente contrastata la statuizione contenuta nella sentenza d’appello secondo cui “risulta… dagli atti che mai l’appellante ha idoneamente contestato quanto dedotto dalla controparte in ordine all’orario osservato”;

14. le residue censure investono la portata del giudicato esterno, di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 5077/2003, come interpretato dai giudici di merito in relazione al diritto della lavoratrice al riconoscimento della progressione orizzontale secondo fasce retributive e alla indennità per mancato godimento delle ferie e delle festività;

15. la Corte territoriale ha respinto le critiche sollevate sul punto dall’Azienda ritenendo le stesse precluse dall’accertamento contenuto nella citata sentenza definitiva in ordine alla applicabilità agli operatori SISH del CCNL Comparto Sanità e alla conseguente parificazione degli stessi al personale dipendente dell’Azienda sotto il profilo economico e assicurativo-previdenziale;

16. secondo l’indirizzo unanime di questa Corte, “il giudicato va assimilato agli ‘elementi normativì, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito” (Cass., S.U. n. 24664 del 2007; n. 24952 del 2015; n. 24162 del 2017; n. 30838 del 2018; n. 21200 del 2019);

17. si è tuttavia precisato che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass. n. 26627 del 2006; n. 6184 del 2009; n. 5508 del 2018);

18. nel caso di specie, ove anche si riqualificasse il vizio dedotto sul giudicato esterno come violazione di legge, dovrebbe dichiararsene l’inammissibilità non essendo trascritta nel ricorso, neanche per estratto, la sentenza passata in giudicato, non risultando sufficiente la produzione della stessa in allegato al ricorso;

19. per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile;

20. le spese di lite seguono il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

21. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Michele Brunetti, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA