Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28685 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2294-2014 proposto da:

MG ADVERTISING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 186, presso lo

studio dell’avvocato SABRINA MARIANI, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 28/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARIANI che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La società MG Advertising srl ricorre, con sei motivi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, n. 248/21/12, in data 28 novembre 2012, con cui, in controversia relativa ad una pluralità di avvisi di accertamento emessi dal comune di Roma, poi divenuto Roma Capitale, per imposta sulla pubblicità dell’anno 2006, richiesta in relazione all’uso di svariati spazi pubblicitari, la commissione, confermando integralmente la decisione di primo grado, dichiarava che gli avvisi erano congruamente motivati in conformità al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10, che dai verbali della polizia municipale, posti a base degli avvisi suddetti, gli impianti pubblicitari risultavano non essere stati autorizzati e le imposte non risultavano essere state pagate e che, inoltre, anche in appello, la società non aveva dato alcuna prova di quanto sostenuto (la sussistenza di atti autorizzativi dell’uso degli impianti; l’avvenuto pagamento delle imposte dovute).

2. Roma Capitale, resiste con controricorso, illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta “difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione e/o falsa applicazione di legge e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c.”, deducendo che “la sentenza di appello è totalmente priva di motivazione atteso che il Giudice non si è in alcun modo pronunciato circa i motivi di ricorso esposti dalla ricorrente nè li ha esaminati violando le prescrizioni dell’art. 132 c.p.c. sotto molteplici profili e riferendo fatti smentiti dalla documentazione dimessa dalle parti con ciò rendendo illegittima la decisione. La sentenza infatti non si è minimante pronunciata in merito alle censure esposte e consiste in delle scarne, apodittiche e laconiche affermazioni. Nulla ha statuito circa l’intervenuta impugnazione dei verbali redatti dalla Polizia Municipale sia dei pagamenti eseguiti a titolo di imposta di pubblicità dimessi in atti fino dal primo grado, documenti totalmente ignorati dal giudice di merito che ha affermato che la società non avrebbe fornito prova di quanto sostenuto”. Alle deduzioni qui trascritte, il ricorrente fa seguire richiami a varie pronunce di legittimità.

3.1 Il motivo è inammissibile: le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (sentenza n. 9100 del 6 maggio 2015); la Corte ha altresì precisato, in riferimento a requisti di contenuto del ricorso per cassazione, imposti dall’art. 360 c.p.c., che “il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (Cass. Sez. 5, ord. n.14107 del 7 giugno 2017); dalla lettura del motivo appare evidente il mancato rispetto dei principi di cui alle superiori statuizioni, oltre alla intrinseca contraddittorietà tra le varie doglianze proposte (il difetto di motivazione è incompatibile con la contraddittorietà della motivazione; il difetto di motivazione è incompatibile con il difetto di pronuncia).

4. Con il secondo motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta “difetto e contraddittorietà della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 8 e 12 in relazione all’art. 360 c.p.c.”, deducendo che la “sentenza non ha valutato che, come eccepito nell’atto di appello, la sentenza di primo grado ha omesso di pronunciarsi circa il fatto che non vi è stata pronuncia sull’eccezione dei criteri di applicazione dell’imposta di pubblicità relativa all’anno 2006 su base annuale”, che tale carenza è “del tutto immotivata… a fronte di specifica e articolata eccezione circa l’applicazione alla fattispecie delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 2”, che, “al contrario di quanto afferma(to) dalla sentenza, per le affissioni dirette è solo l’esposizione del messaggio pubblicitario ad assoggettare l’impianto a tassazione e che pertanto in difetto di prova certa da parte del Comune dell’utilizzazione degli impianti in periodi diversi rispetto al periodo dichiarato, l’ente non ha il potere di richiedere nessun pagamento”, che la commissione non ha tenuto in conto i documenti depositati dalla MG Advertising attestanti “l’adempimento ai suoi obblighi contributivi”, che la sentenza è viziata da “erroneità e carenza di motivazione per non avere valutato” una delibera del Comune di Roma, con cui era stato stabilito di annullare avvisi emessi in conseguenza della errata applicazione del D.Lgs. n. 507, art, 12.

4.1. Il motivo, incomprensibile quanto alla prima doglianza, è, quanto al resto, inammissibile per le ragioni già evidenziate in riferimento al primo motivo (sovrapposizione indistinta di varie doglianze; difetto di specificità, intrinseca contraddittorietà); il motivo è altresì inammissibile perchè, laddove fa riferimento alla violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 8 e 12 non ha alcuna corrispondenza con il contenuto della sentenza impugnata.

5. Con il terzo motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta “difetto e contraddittorietà della motivazione della sentenza, travisamento dei fatti, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.”, deducendo, in primo luogo, che la commissione ha errato nell’affermare che essa ricorrente non aveva dimostrato quanto sostenuto senza rilevare preliminarmente che il Comune di Roma non aveva dato prova dei presupposti della propria pretesa ossia dell'”utilizzazione dei mezzi o della loro esistenza per periodi differenti da quelli dichiarati dalla società”, in secondo luogo, che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, essa ricorrente aveva precisato che tutti gli impianti di sua proprietà erano “abilitati alle affissioni inferiori ai tre mesi” ed aveva prodotto copie dei pagamenti “di imposte e tasse” senza che il Comune avesse eccepito alcunchè.

5.1. Il motivo è inammissibile, per un verso, in quanto non ha corrispondenza con il contenuto della sentenza (la quale fa riferimento alla tassazione per l’utilizzo di impianti che, da verbali di accertamento della Polizia Municipale, risultavano essere privi di autorizzazione e al mancato pagamento delle imposte dovute, non all’utilizzo di impianti per periodi diversi e superiori a quelli asseritamente dichiarati dalla contribuente), per altro verso, perchè privo di specificità non essendo stati riprodotti nè gli avvisi nè i documenti attestanti il pagamento di “imposte e tasse”.

6. Con il quarto motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta “difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c.”, deducendo che la commissione ha “apoditticamente ed immotivatamente affermato che i verbali sui quali si fondano gli avvisi avrebbero accertato la sussistenza dell’impianto, la sua abusività, la dimensione espositiva senza fornire alcun supporto normativo alle proprie argomentazioni, fornendo quindi una motivazione apparente ed impedendo alla ricorrente di comprendere l’iter logico seguito nell’emettere la sentenza gravata con lesione del diritto di difesa della società pubblicitaria” e ciò perchè “la statuizione relativa alla superficie tassabile non è sorretta da alcuna motivazione e non valuta che i verbali riferiscono la dimensione del mezzo pubblicitario e non la superficie adibita a pubblicità che doveva essere oggetto di accertamento” e ciò in contrasto con il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7.

6.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in quanto i verbali in questione non sono riprodotti in ricorso e per mancanza di corrispondenza con il contenuto della decisione (la quale fa riferimento ai verbali come attestanti l’abusività degli impianti e l’assenza di prova del pagamento dell’imposta sulla pubblicità ma non come attestanti “la dimensione del mezzo pubblicitario” o della “superficie adibita a pubblicità”).

7. Con il quinto motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta “difetto e contraddittorietà della motivazione, omessa pronuncia circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c.”, deducendo che la commissione ha affermato che essa ricorrente non aveva dato prova di quanto dedotto malgrado che fino dal primo grado di giudizio fossero invece state prodotte le copie delle dichiarazioni di pubblicità dell’anno 2006 e le relative attestazioni di pagamento.

7.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni già evidenziate in riferimento al primo motivo (sovrapposizione indistinta di varie doglianze; difetto di specificità, mancando la indicazione di quando esattamente sarebbero state prodotte le copie e le attestazioni sopradette e non essendo state, le stesse, riprodotte nel ricorso o allegate al ricorso per cassazione; intrinseca incompatibilità tra le varie doglianze di difetto di motivazione e contraddittorietà della motivazione, di difetto o contraddittorietà della motivazione con la mancanza di pronuncia).

8. Con il sesto motivo di ricorso, la MG Advertising lamenta “difetto e contraddittorietà della motivazione, ulteriore omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c.”, deducendo che la commissione tributaria regionale del Lazio ha omesso di pronunciare sulla eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, non ha “valutato che il Comune non aveva dato alcuna prova della propria pretesa e, in particolare, della esposizione della pubblicità sugli impianti in periodi differenti da quelli dichiarati”, non ha valutato che, “anche a voler ritenere che gli impianti fossero stati installati in assenza di titolo, i conteggi per la richiesta di imposta dovevano essere effettuati a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 4” e non “come ha fatto illegittimamente il Comune per l’intero anno solare”.

8.1. Il motivo è inammissibile perchè esso, a fronte della pronuncia, contenuta nella sentenza impugnata (e quindi affatto non omessa), secondo cui gli avvisi sono stati redatti “secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 10”, mira ad ottenere di nuovo da questa Corte una valutazione della motivazione degli atti impositivi e perchè esso, per il resto, riproponendo censure già introdotte con il secondo e terzo motivo, è affetto dagli stessi difetti già evidenziati in riferimento a tali motivi (e cade sotto identica sanzione).

9. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

10. Le spese seguono la soccombenza.

11. La ricorrente è tenuta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere al Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3500,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge;

dà atto dell’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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