Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28684 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 23/12/2011), n.28684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FIORILLI PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BARELLI URBANO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/10/2006 r.g.n. 440/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato BARELLI URBANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.G., deducendo di aver contratto il virus dell’epatite C dal proprio marito che, a sua volta, l’aveva contratto a seguito di emo trasfusione, ha convenuto in giudizio il Ministero della Salute per il pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 ed il risarcimento dei danni patiti.

2. Il Tribunale di Perugia, dato atto che in corso di causa veniva concesso l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 cit., dichiarava cessata la materia del contendere in parte qua e, ritenuta la competenza del giudice del lavoro, accoglieva la domanda relativa al risarcimento del danno biologico ed esistenziale e rigettava la domanda di risarcimento del danno morale.

3. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 12 ottobre 2006, in accoglimento del gravame svolto dal Ministero della Salute, ha rigettato al domanda di risarcimento del danno.

4. La Corte territoriale puntualizzava che:

– l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla L. n. 210 cit., ha natura assistenziale ed è alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale, e le controversie in materia rientrano tra quelle previste dall’art. 442 c.p.c.;

la domanda di risarcimento, proposta cumulativamente, e non in alternativa, all’indennizzo, è stata incentrata sugli elementi che impongono allo Stato l’indennizzo, vale a dire il mero fatto del contagio;

– la necessaria dimostrazione del nesso di causalità e della colpa delle strutture del servizio sanitario nazionale mancava del tutto agli atti, essendosi limitata, la F., all’affermazione del generico obbligo di vigilanza e di informazione, senza allegare una sua specifica violazione.

5. Avverso questa pronuncia F.G. propone ricorso per cassazione con quattro motivi cui ha resistito, con controricorso, il Ministero della Salute che ha eccepito l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 25 febbraio 1992, n. 210 per aver la corte di merito rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto dell’alternatività tra istanza di indennizzo e domanda de qua, erroneamente attribuendo alla L. n. 210 la funzione di escludere la disciplina civilistica sul risarcimento del danno da illecito civile, contro l’orientamento giurisprudenziale favorevole al concorso tra le due misure. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Osserva il Collegio che la censura manca di decisività, perchè si dirige contro affermazioni che non costituiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata e della quali è, dunque, inutile saggiare la fondatezza.

8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, per aver la corte di merito, con insufficiente motivazione, perseguito la tesi dell’alternatività tra indennizzo e tutela risarcitoria non operando una compiuta analisi della problematica della cumulabilità, ma rinviando a decisioni, richiamate per relationem, per enunciare acriticamente un corrispondente orientamento della S.C. Il motivo si conclude con l’enunciazione del momento di sintesi con riferimento al vizio motivazionale, con il quale si chiede alla corte di dire se in relazione al fatto controverso della possibile cumulabilità fra indennizzo e risarcimento, la sentenza gravata abbia argomentato la sua conclusione limitandosi a riportare de relato una massima della giurisprudenza di legittimità non attinente pienamente al caso di specie, con ciò integrando un’ipotesi di insufficiente motivazione dell’iter logico decisionale. La doglianza in ordine alla violazione delle norme che obbligano il giudice ad esporre gli elementi di diritto che motivano la decisione si conclude con il quesito con il quale si chiede alla corte di dire se in caso di motivazione per relationem ad altra sentenza, la mancanza di autonoma e critica valutazione violi le norme sull’obbligo di motivazione delle pronunce e se la violazione predetta sussista anche quando l’invocata pronuncia de relato abbia risolto solo incidentalmente, senza esplicitare il relativo iter logico argomentativo, la questione giuridica principale nel giudizio conclusosi con la sentenza motivata per relationem.

9. Anche per il secondo motivo, imperniato su questione, la cumulabilità tra indennizzo e tutela risarcitoria, non costituente ratio deddendi della sentenza impugnata, vale quanto dal Collegio affermato per il primo.

10. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura l’insufficiente motivazione della sentenza gravata per diversi profili e per violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’at. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6. La ricorrente si duole per aver la corte di merito ritenuto insussistente la prova della colpa del Ministero senza fornire alcuna argomentazione circa la formazione di tale convincimento, pur avendo puntualmente dedotto, in atti, la violazione del principio del neminem laedere da parte del Ministero per aver colposamente omesso di vigilare sulla sicurezza degli emoderivati e del sangue immesso sul mercato, non fornendo alla F. e al coniuge adeguate informazioni sulla possibilità di contrarre la malattia, sulle modalità (per via sessuale) di trasmissione del contagio, sull’alto grado di virulenza e sulla facilità del contagio. La ricorrente si duole per non aver la corte di merito tenuto conto che, trattandosi di danno da comportamento non provvedimentale della PA, l’elemento soggettivo della colpevolezza si risolve nella violazione delle regole di comune prudenza e di quelle derivanti dall’osservanza delle leggi e dei regolamenti, onde la culpa in violando della P.A. Inoltre, l’onere della prova della colpa in vigilando doveva ritenersi assolto in via presuntiva, in considerazione della contrazione della malattia per contatto con il coniuge sottoposto ad emotrasfusioni e positivo alla stessa patologia la cui via privilegiata di trasmissione è attraverso il sangue infetto. Inoltre, quanto al nesso eziologico tra condotta colposa della PA ed evento lesivo, riconosciuto nel giudizio positivo espresso dalla Commissione medica ospedaliera, la ricorrente si duole che il giudice del gravame non abbia motivato le ragioni per le quali ha inteso discostarsene, non esplicitando le ragioni giuridiche di esclusione degli elementi di prova dedotti in giudizio, con riferimento anche alla c.tu. di primo grado che aveva evidenziato il nesso eziologico tra la malattia e il contatto con il marito contagiato. L’articolato motivo si conclude con la formulazione, del quesito di diritto.

11. Il motivo è inammissibile. La ricorrente deduce di aver dedotto “puntualmente la colpa presuntiva in vigilando della PA e/o presuntivamente accertata” senza indicare in quali atti abbia tempestivamente introdotto nel giudizio l’allegazione della culpa in della PA e preteso di assolvere il relativo onere probatorio.

12. Invero, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare, ex actis, la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

13. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 99, 112, 333, 343 c.p.c. per non aver la corte di merito pronunciato in merito all’appello incidentale proposto dalla F. avverso il capo di sentenza che aveva omesso di risarcire il danno morale sofferto a seguito dell’illecito, sul presupposto che ai sensi dell’art. 185 c.p. e dell’art. 2059 c.c. non si poteva con certezza individuare l’esistenza di fatti di reato, e sull’ulteriore domanda proposta in sede di appello incidentale, in ordine al pagamento della diversa somma e più elevata, rispetto a quella stabilita dal giudice di prime cure, per danno esistenziale. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

14. Il motivo è infondato.

15. La Corte territoriale, con decisione immune da censure, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, fondata sugli stessi elementi che impongono allo Stato l’indennizzo, sulla base del pregnante profilo secondo cui non sono stati affatto dimostrati, dalla F., il nesso di causalità e la colpa delle strutture del servizio sanitario nazionale, non potendo di contro rilevare la mera deduzione del generico obbligo di vigilanza e di informazione, in difetto dell’allegazione di una sua specifica violazione. Ed escluso, nell’an, il risarcimento del danno, è priva di rilievo la censura che ne involge la quantificazione.

16. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla spese in considerazione della materia e dell’epoca di proposizione del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA