Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28684 del 07/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/11/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 07/11/2019), n.28684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 25089/2014 proposto da:

CLAN’S SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12,

presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI, che rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DAVIDE MASSIMILIANO MERLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, in persona

deil direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1304/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 06/03/2014;

udita relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1304/65/14, depositata il 6 marzo 2014, non notificata, la CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia respinse l’appello proposto dalla CLAN’S S.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Bergamo che aveva del pari rigettato il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2006. L’accertamento, che traeva origine da accesso presso l’unità locale dove la società esercitava la propria attività commerciale, evidenziava maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati sulla base dell’applicazione di percentuale di ricarico da parte dell’Ufficio del 98,22% pari alla media praticata di settore rispetto a quella dichiarata del 63% da parte della società, nonchè di ulteriori elementi indiziari quali le ingenti spese sostenute dai soci non compatibili con i redditi dichiarati nella rilevata incoerenza tra i dati relativi alla giacenza di magazzino forniti dalla parte con riferimento alla data del 31.12.2009 e quelli rilevati dai funzionari in sede di accesso.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, che la difesa erariale ha rilevato non sussistente sulla copia notificata del ricorso.

L’originale del ricorso medesimo contiene, infatti, la procura a margine conferita al difensore dalla sig.ra P.P., nella qualità di legale rappresentante della società, per l’impugnazione della sentenza n. 1304/65/14 resa inter partes dalla CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia -.

2. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per difetto di previo contraddittorio, in violazione della L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 3 bis e del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR erroneamente attribuito efficacia probatoria alla determinazione del maggior reddito mediante l’applicazione di una percentuale di ricarico ottenuta con l’utilizzo di dati base errati e/o insufficienti, ovvero incoerenti e non omogenei.

4. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere omesso la CTR omesso di esaminare le prove offerte dalla contribuente e la diversa metodologia di calcolo, da questa utilizzata per addivenire a diversa determinazione della percentuale di ricarico.

5. Il primo motivo è inammissibile e in ogni caso infondato.

5.1. Va premesso che la ricorrente non ha autonomamente denunciato in ricorso, quanto al difetto di contraddittorio preventivo, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, senza che a ciò possa supplire la memoria, che può assumere carattere solo illustrativo delle difese già spiegate in ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26332; Cass. sez. 6-L, ord. 18 dicembre 2014, n. 26670).

5.1.2. Il fatto che detta censura possa intendersi adombrata nel contesto espositivo del primo motivo di ricorso non fa venir meno il rilevato profilo d’inammissibilità, essendo comunque carente la relativa esposizione dei requisiti minimi quali enunciati da Cass. SU, 20 marzo 2017, n. 7074, perchè possa ritenersi assolto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

5.2. Quanto poi all’error in procedendo specificamente denunciato, che sarebbe consistito nell’omessa pronuncia sulla questione relativa al difetto di contraddittorio preventivo riproposta come motivo d’appello, è sufficiente osservare che la sentenza impugnata dà conto della proposizione del relativo motivo da parte della contribuente appellante, sicchè la pronuncia di rigetto dell’appello deve ritenersi come di rigetto implicito anche del relativo motivo di gravame (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 6 marzo 2019, n. 6487; Cass. sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155).

6. Il secondo motivo è inammissibile.

Va in primo luogo ribadito che, quantunque la sentenza impugnata si limiti sostanzialmente a recepire il convincimento espresso dalla CTP, nondimeno la formulazione del motivo – che non identifica compiutamente il tenore della motivazione resa dal primo giudice condivisa dal giudice di appello, nè le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, è ugualmente carente in relazione all’osservanza dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, secondo quanto chiarito dalla succitata Cass. SU n. 7074/17.

Peraltro, posto che l’accertamento analitico – induttivo è stato giustificato dall’Ufficio sulla base di una pluralità di elementi indiziari che hanno indotto i verificatori a ritenere inattendibile la contabilità della contribuente e che la stessa ricorrente non contesta che i campioni di merce presi in esame ai fini della determinazione della percentuale di ricarico sono stati concordati in sede di accesso tra la società ed i verificatori, deve al tempo stesso ritenersi che sub specie del denunciato vizio di violazione di norme di diritto la ricorrente abbia inteso in realtà prospettare una diversa valutazione del quadro indiziario rispetto a quella operata dal giudice tributario d’appello, la qual cosa resta preclusa in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9097).

7. Ugualmente è inammissibile il terzo motivo, che risulta formulato per insufficienza di motivazione in relazione alla formulazione previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Trova applicazione, infatti, ratione temporis, nel presente giudizio avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso sentenza di Commissione tributaria regionale depositata il 6 marzo 2014, l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quale introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, per il quale l’impugnazione avverso detta sentenza è consentita in via generale “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, dovendo l’omesso esame essere riferito a “fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, tale cioè, ove esaminato, da determinare un esito diverso della controversia”. (cfr. Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053).

7.1. Peraltro, a mente dell’art. 348 ter c.p.c., penultimo comma, detta impugnazione resta preclusa in ipotesi di c.d. doppia conforme, essendo stata la sentenza pronunciata in grado d’appello motivata in relazione alle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata; nè, al riguardo, parte ricorrente risulta avere denunciato, nella formulazione del motivo, il travisamento della prova da parte del giudice di appello che, solo, escluderebbe la preclusione per doppia conforme (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 5 novembre 2018, n. 28174).

8. Il ricorso va pertanto rigettato.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA