Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28683 del 27/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 28683 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso n. 8600/2009 proposto
DA

D’ANTOGNO CARMELINA DIANA, elettivamente domiciliatcx,in Roma, Piazza Mazzini n. 27, presso lo Studio dell’Avv.
Mario Vincolato, rappresentateve difesa dall’Avv. Domenico
Budini del foro di Chieti (con studio in Viale Amendola n.
42) corna da procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO

-MINISTERO DELL’ISTRUZIONE-DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,
-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’ABRUZZO, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
-UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CHIETI, in per-

3VM

Data pubblicazione: 27/12/2013

sona del legale rappresentante pro tempore,
Intimati
per la cassazione della sentenza n. 1490/08 della Corte di
Appello di L’Aquila del 9.10.2008124.10.2008 nella cause

Udita la relazione del Cons. Dott. Alessandro De Renzis
svolta nella pubblica udienza del 26.11.2013;
udito l’Avv. DOMENICO BUDINI per la ricorrente;

A

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott.
GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto

3 –ck

`‘

del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Chieti con sentenza n. 191 del 2007 accoglieva la domanda proposta da D’ANTOGNO CARMELINA
DIANA nei confronti del Ministero dell’Istruzione-Università
e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti, ordinando ai resistenti di attribuire alla ricorrente un posto di
collaboratore scolastico di cui al 30 % della riserva, prevista dal D.Lgs. n. 468 del 1997, essendo la ricorrente una
addetta a lavori socialmente utili
Tale decisione, investita con gravame dalle parti pubbliche,
è stata riformata dalla Corte di Appello di L’Aquila con sentenza n. 1490 del 2008, che ha rigettato le domande proposte dall’originaria ricorrente.

iscritte al R.G. n. 526 dell’anno 2004.

3

La Corte territoriale a sostegno del decisum ha ritenuto:
– era infondata l’eccezione di novità delle prospettazioni
svolte in secondo grado dalle Amministrazioni appellanti,
trattandosi di valutazioni essenzialmente giuridiche;

alla qualifica di collaboratore scolastico (IV qualifica professionale), rivendicata dall’appellata, è sempre richiesta la
procedura concorsuale, sicché, con riferimento a tale qualifica, nessuna riserva (nel caso di specie: del 30 %) potevano vantare gli addetti ai lavori socialmente utili, risultando la stessa riserva limitata a quelle qualifiche funzionali
(come la III), il cui accesso è permesso mediante avviamento diretto;
– comunque nel caso in esame difettava ogni allegazione e
prova circa la consistenza numerica dei posti totali da coprire in relazione alla qualifica funzionale e alle piante organiche degli istituti scolastici, la consistenza numerica totale della quota di riserva3a collocazione della lavoratrice
nella graduatoria delle liste di collocamento e di mobilità in
posizione tale da far sorgere il suo diritto ad essere avviata
alla selezione ed, infine, l’esito positivo della selezione
stessa.
La D’Antogno ricorre per cassazione con tre motivi
Le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

rz2.
g

– in base all’art. 554 del D.Lgs. n. 297/1997 per l’accesso

4

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con

il primo motivo la ricorrente, denunciando violazio-

ne e falsa applicazione (art. 437-comma 2- CPC), si duole
che il giudice di appello non abbia riconosciuto la novità e
conseguente inammissibilità delle eccezioni svolte dalla

di una nuova situazione di fatto non rappresentata in primo
grado.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto. “se sia
consentito in grado di appello, alla parte appellante, convenuta in primo grado, la proposizione di nuove eccezioni e
comunque la formulazione dei motivi di appello sulla base
di circostanze di fatto non rappresentate nel primo grado”.

1.1 Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis
CPC è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2
marzo 2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr art., 27,
comma 2, D.Lgs. n. 40/06) e anteriormente al 4 luglio 2009
(data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009) e
quindi, ratione temporis, al presente ricorso, in quanto la
sentenza impugnata è stata pubblicata in tale lasso di tempo.
In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360,
primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) CPC,l’illustrazione di
ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibili-

P.A. in appello, siccome fondate anche sull’accertamento

5

tà, con formulazione di un quesito di diritto; secondo
l’orientamento di questa Corte, il principio di diritto previsto
dall’art. 366 bis CPC deve consistere in una chiara sintesi
logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del
giudice di legittimità, formulata in termini per cui dalla ri-

da in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame
(cfr ex plurimis Cass. S.U. n. 20360/2007).
In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis CPC, rispondendo all’esigenza di
soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della
lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed Altempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio applicabile, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso
specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può
consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo
o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesP motivo, ma deve costituire la chiave di lettura
delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris
che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione
in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del

sposta- negativa o affermativa- che ad esso si dia, discen-

giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata

(cfr

Cass. nn. 11535/2008 e 19892/2007).
Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel
quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel qua-

zione dei motivi di impugnazione, ovvero sia formulato in
modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; ed ancora sia formulato in modo
tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento

g
ei

del fatto; od, infine, sia formulato in modi del tutto generico
(cfr ex plurimis Cass. SU n. 20360/2007, cit.).
In sostanza, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il quesito formulato per ciascun motivo
del ricorso deve consentire l’individuazione del principio di
diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre
ad una decisione di segno diverso, nel mentre, in difetto di
una articolazione logico- giuridica, il quesito si risolverebbe
in un’astratta petizione di principio, inidonea ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si
auspica venga affermato e, al contempo, ad agevolarne la
successiva enunciazione in funzione nomofilattica (cfr ex
plurimis Cas. SU nn. 14835/2007; 22643/2007); cosi schematizzando, una formulazione del quesito di diritto idonea

le sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustra-

7

alla sua funzione richiede allora che, con riferimento ad
ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso,
siano indicati gli aspetti di fatto rilevanti, il modo in cui il
giudice lo ha deciso, la diversa regola di diritto sulla cui
base il punto controverso andrebbe viceversa risolto (cfr ex

1.2 Nel caso di specie, il quesito di diritto sopra riportato
non risponde a tali requisiti, risultando formulato in termini
assolutamente generici, tanto che, quale che essa fosse, la
relativa risposta non potrebbe condurre né all’accoglimento
né al rigetto del motivo a cui pertinente.
Il motivo in esame è pertanto inammissibile.
2. Con il secondo motivo, denunciando plurime violazioni di
legge„ nonché vizio di motivazione su un punto decisivo
della controversia, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia escluso l’applicabilità dell’avviamento diretto
in base a selezioni dalle liste di collocamento, previste,
come nel caso di specie, per quei livelli per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell’obbligo.
Con il terzo motivo denunciando plurime violazioni di legge,
nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della con-

k o… rico fite64../
troversia, si duole che la Corte territoriale abbia escluso
l’applicabilità dell’avviamento diretto in base a selezioni
dalle liste di collocamento, applicabile al caso di specie, ri-

plurimis, Cass. n. 7258/2007; 19768/2008).

8

levando il difetto di allegazione e prova di circostanze non
contestate ed in ordine alle quali erano state vanamente
articolate istanze istruttorie, ovvero già documentalmente
provate, ovvero ancora da accertarsi, in sede di attuazione,

I suddetti motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
2.1 Al riguardo giova ricordare la normativa di riferimento
vigente all’epoca dei fatti per cui è causa,per quanto di rivo ai fini del decidere.
L’art. 16, comma 1, legge n. 56/1987, come sostituito
dall’art. 4 del DL n. 86/1988, convertito in legge n.
160/1988, prevede che” Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (. …) effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo- funzionali per i quali non è richiesto il titolo superiore a quello
della scuola dell’obbligo, sulla base di selezioni effettuate
tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego..
Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo
l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti”.

L’art. 12 del D.Lgs n. 468/1997, dopo avere previsto al
comma 1, che “Le disposizioni di cui al presente articolo si

di quanto domandato.

9

riferiscono ai lavoratori impiegati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12
mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-

sce, al comma 4, che “ai lavoratori di cui al comma 1, gli
stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una
quota del 30 % dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive modificazioni ed integrazioni”.

L’art. 45, comma 8, legge n. 144/1999 prevede che “Ai lavoratori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui
all’art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468,
è riservata una quota del 30 % dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all’art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni”

La suddetta normativa deve essere correlata con quella
concernente specificamente il settore dell’istruzione.
Vengono così in rilievo:
-l’art. 554 D.LGS n. 297/1994 (cosiddetto TU Istruzione),
secondo cui “Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica
sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell’organico, dai
provveditori agli studi sulla base dell’ordinanza del Ministro
della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l’altro, i ti-

dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, stabili-

10

toli e i criteri di valutazione” (comma 1).
“Ai predetti concorsi è ammesso il personale ATA non di
ruolo, con almeno due anni di servizio prestati senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i

al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando” (comma 2).
“Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate
tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento
delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio
1998, salvo quanto previsto dall’art. 587” (comma 5)

.-il richiamato art. 587 del medesimo TU, secondo cui:
“Le disposizioni di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 e successive modificazioni, nel caso si tratti di
assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sono richieste un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo,
si applicano al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario” (comma 1).
“Il comma 1 si applica soltanto dopo l’esaurimento delle
graduatorie permanenti di cui al precedente articolo 581”

(comma 2).
L’art. 2,comma primo e secondo periodo, dell’ordinanza del
Ministero della Pubblica Istruzione 30 maggio 2000, n. 153,
prevede che “I posti disponibili per i concorsi sono definiti

quali i concorsi sono indetti. E’ consentita la partecipazione

11

tenendo conto degli antecedenti adempimenti di legge. In
particolare, per i profili professionali della quarta qualifica
funzionale (ex terza: decreto legislativo n. 297/1994, art.
554, comma 5) sono preventivamente detratti i contingenti

legge 12 marzo 1999, n. 68, e la riserva dl 30 % dei posti
da assegnare agli addetti ai lavori socialmente utili di cui
alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 8”.
2.2 In base al complesso delle disposizioni testé ricordate,
deve pertanto rilevarsi la sussistenza di due diverse normative disciplinanti l’assunzione del personale per cui è
causa:la prima avente natura concorsuale, con previa detrazione,per ciò che qui rileva, della riserva del 30 % dei
posti a favore dei lavoratori socialmente utili (LSU); la seconda, fondata sull’art. 16 della legge n. 56/1987, che prevede un avviamento alla selezione da effettuarsi per il tramite delle apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie permanenti per il
conferimento delle supplenze annuali.
La parte ricorrente non ha neppure allegato il possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso previsti dall’art.
554 D.Lgs n. 297/1994 e dall’ordinanza ministeriale n. 153
del 2000 (cfr, a seconda di casi, gli artt. 5, 6, 7 e 8) e i del
resto, assume l’applicabilità della suddetta forma di reclutamento,Zm, s v o

‘clik/o-tft.

di posti concernenti le assunzioni obbligatorie di cui alla

12

Al riguardo deve tuttavia rilevarsi che il previo esaurimento
delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento
delle supplenze annuali costituisce requisito per farsi luogo
all’avviamento a selezione di cui al richiamato art. 16 legge

e, conseguentemente, configura un fatto costitutivo del
vantato diritto di avvalersi della quota di riserva per gli
LSU. Tale fatto costitutivo deve quindi essere tempestiva.
mente allegato e provato, ovvero offerto di provare; in difetto di che, come si verifica nel caso do specie (diverso
essendo l’oggetto delle istanze istruttorie di cui si lamenta
la mancata ammissione), le pretese azionate non possono
essere accolte.
La causa deve essere pertanto decisa sulla base del seguente principio di diritto:
“In relazione al personale scolastico da inquadrare nei livelli retributivi- funzionali per i quali è richiesto il titolo di
studio superiore a quello della scuola d’obbligo,la riserva,
a favore dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili,
della quota del 30 % dei posti da ricoprire mediante
l’avviamento a selezione di cui all’art. 16 della legge 28
febbraio 1987 , n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, prevista dall’art. 12,comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, nonché dall’art. 45, comma
8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, può trovare applica-

n. 56 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni,

13

zione, a mente di quanto disposto dall’art. 587, comma 2,
del decreto,legislativo 16 aprile 1994, n. 297, soltanto qualora siano giunte ad esaurimento le graduatorie permanenti
per il conferimento delle supplenze annuali; la domanda di-

tale quota di riserva e, a fortiori, quella consequenziale di
immissione in ruolo nei modi e termini di legge, non possono trovare accoglimento, qualora l’istante non abbia ritualmente allegato e provato, ovvero offerto di provare, la sussistenza della predetta circostanza”.

3. Restando assorbito ogni ulteriore profilo di doglianza, il
ricorso va pertanto rigettato, previa parziale modifica, nel
senso anzidetto, della motivazione della sentenza impugnata, comunque conforme a diritto nella parte dispositivo (art.
384, ultimo comma, CPC).
Nulla per le spese del presente giudizio, in difetto di attività difensive da parte degli intimati.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma addì 26 novembre 2013
Il Consigliere rel est.

e.Presi
ente
4

retta ad ottenere il riconoscimento del diritto ad usufruire di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA