Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28683 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 23/12/2011), n.28683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G.M., C.G., CA.GI., M.

V. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA

BALDUINA 44, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTI MARIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati MARINO VINCENZO, MARINO

SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.D.A.P., ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26,

presso lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACCHERO ROBERTO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE,

A.S.L. (OMISSIS) GENOVESE, MINISTERO DELLA DIFESA E PREFETTURA

UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA, AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO

DELL’INTERNO;

– intimati –

sul ricorso 5619-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO e del MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei

rispettivi Ministri in carica, e della PREFETTURA – UFFICIO

TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GENOVA, in persona del Prefetto pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

C.G., V.G.M., CA.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA BALDUINA 44, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTI MARIO, rappresentati e difesi dagli

avvocati MARINO VINCENZO, MARINO SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI

PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ,

ASL/(OMISSIS)

di GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 221/2006 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 03/02/2006 R.G.N. 542/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato GIACCHERO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2006 la sig. V. G.M., vedova dell’ appuntato dei Carabinieri A. C., e i due figli C.G. e Ca.Gi., entrambi figli orfani dell’appuntato dei Carabinieri C.A., convenivano in giudizio il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero della Sanità, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPDAP per sentir accertare il loro diritto ai benefici di cui alla L. n. 206 del 2004 in favore del terrorismo e dei loro superstiti.

Chiedevano in particolare in favore della vedova, sig.ra V. M.G.: a) l’accertamento del diritto alla liquidazione della pensione in misura pari al trattamento spettante al de cuius, incrementato del 7,5% e per l’effetto la condanna delle amministrazioni convenute all’elevazione della misura della pensione dall’agosto 2004 dall’importo di Euro 2.341,39 all’importo di Euro 2.530,16: in alternativa a quanto sopra, qualora dalle informative- acquisite dal Comando Generale dei Carabinieri fosse risultato più favorevole il beneficio del trattamento economico della qualifica superiore, l’accertamento del diritto della vedova alla liquidazione della pensione in base al trattamento della qualifica superiore, spettante L. n. 336 del 1970, ex art. 2, comma 2 e la condanna delle amministrazioni convenute, in solido o come meglio, ad elevare la misura della pensione dall’agosto del 2004, sulla base di detta liquidazione; b) la condanna delle convenute al pagamento a favore della vedova della differenza tra quanto, corrisposto per speciale elargizione, ossia L. 150.000.000, e quanto dovuto in base alla L. n. 206 del 2004, ossia L. 200.000,00, e dunque la condanna delle amministrazioni in solido al pagamento di Euro 122.531,46 con gli interessi e la rivalutazione per il periodo successivo al 26 ottobre 2004; c) l’accertamento del diritto della vedova a due annualità di pensione, ex art. 5, comma 4 della legge, nella misura della pensione aggiornata al 2004 e con il trattamento della qualifica superiore e la conseguente condanna delle convenute al pagamento di Euro 18.926,06 ossia la differenza tra quanto spettante (Euro 68.784,16) e quanto già percepito, ai sensi della L. n. 407 del 1998, art. 2, comma 3 (ossia Euro 46.858,10); d) la condanna delle amministrazioni convenute a corrispondere alla vedova l’assegno vitalizio, soggetto a perequazione automatica, nell’importo mensile di Euro 1.033,00, oltre l’assegno vitalizio di Euro 500,00.

Chiedevano inoltre in favore dei tìgli superstiti: a) la condanna delle convenute al pagamento in favore dei figli ricorrenti alla quota di due annualità di pensione dovute in Euro 10.964,02 per ciascun figlio, per complessivi Euro 21.928.05; b) la condanna delle convenute al pagamento in favore dei figli ricorrenti dell’assegno vitalizio L. n. 206 del 2004, ex art. 5, comma 3.

Infine chiedevano in favore delle parti ricorrenti: a) la condanna degli enti convenuti a corrispondere a parte ricorrente, L. n. 206 del 2004, ex art. 3, comma 1, dieci mensilità dell’accertata pensione/retribuzione, a titolo di incremento del trattamento di fine rapporto, e quindi l’importo di Euro 25.301,60, nonchè alla ulteriore riliquidazione del trattamento stesso sulla base della differenza retribuiva derivante dalla qualifica superiore, alternativamente all’applicazione di 3 scatti di anzianità, per tutti gli anni utili, compresi i dieci aggiuntivi di cui al disposto dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 3, comma 1; b) la condanna del Ministero dell’Economica e delle Finanze, del Ministero della Salute, in solido o come meglio, a rimborsare ai ricorrenti, ciascuno per proprio conto, qualunque spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica, indipendentemente dalla natura pubblica e privata della struttura fruita, o dalla appartenenza del prescrittore ad una struttura pubblica; in via subordinata l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione gratuita dei farmaci di fascia C; c) l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’esenzione dall’IRPEF e da ogni altra tassa o imposta, sulle somme risultanti come dovute ai ricorrenti per effetto delle leggi promulgate in favore delle vittime del terrorismo.

2. Si costituiva ritualmente in giudizio l’INPDAP contestando la fondatezza delle domande attrici e chiedendone pertanto la reiezione.

Alla prima udienza del 1 giugno 2005 si costituiva altresì in giudizio per i Ministeri convenuti (il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero della Sanità, il Ministero dell’Economia e delle Finanze) l’Avvocatura dello Stato, eccependo:

l’incompetenza del Tribunale del Lavoro di Genova; i diritto dei ricorrenti al pagamento, a titolo di riliquidazione della speciale elargizione, della sola somma di Euro 118.164,00, pari alla differenza tra l’importo previsto dalla L. n. 206 del 2004 (Euro 200.000,00) e la somma già percepita (Euro 87.463,44), quest’ultima peraltro comprensiva anche della rivalutazione; il diritto dei ricorrenti alla sola esenzione dal costo delle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero dal c.d. ticket e l’infondatezza invece della pretesa dei ricorrente di essere esentati anche da eventuali spese sanitarie sostenute in strutture private; ò l’estraneità alla lite del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3. All’udienza del 13 luglio 2005 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ Agenzia delle Entrate in relazione alla richiesta dei benefici fiscali e nei confronti della A.S.L. n. (OMISSIS) Genovese in relazione alla richiesta di benefici sanitari.

Alla stessa udienza del 13 luglio 2005 la ricorrente dava atto di aver ricevuto, insieme ai propri figli, la somma di Euro 39.388,00 ciascuno, per un totale di Euro 118.164,00 a titolo di speciale elargizione. La ricorrente dava altresì atto che la pensione ai superstiti da lei percepita era già esente da IRPEF. 4. Si costituiva in giudizio la A.S.L. n. (OMISSIS) Genovese eccependo:

l’incompetenza del Giudice adito; la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda e dunque l’inammissibilità della domanda; il difetto di legittimazione passiva della ASL n. (OMISSIS);

l’infondatezza comunque nel merito della domanda.

L’Agenzia delle Entrate, pur essendo stata ritualmente citata in giudizio, non si costituiva ed era pertanto dichiarata contumace.

5. Con sentenza del 3 febbraio 2006 del tribunale così disponeva:

a) dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

b) dichiarava l’improponibilità, della domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti all’esenzione dall’IRPEF e da ogni altra tassa o imposta sulle somme loro dovute per effetto delle leggi promulgate in favore delle vittime del terrorismo;

c) dichiarava la cessazione della materia del contendere tra i ricorrenti ed il Ministero dell’Interno relativamente alle domande aventi ad oggetto la corresponsione dell’assegno vitalizio di cui L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 3;

d) dichiarava la cessazione della materia del contendere tra i ricorrenti ed il Ministero dell’Interno relativamente all’importo di Euro 39.388,00 già corrisposto a ciascuno dei ricorrenti a titolo di integrazione della speciale elargizione (e limitatamente a tale importo);

e) dichiarava tenuto e pertanto condannava il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti a titolo di ulteriore integrazione della speciale elargizione la somma di Euro 1.455,82, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 26 agosto 2004 e agli interessi legali a decorrere dal 15 giugno 2005;

f) dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno in ordine alle altre domande;

g) dichiarava tenuto e pertanto condannava l’INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, a ricostituire la pensione di cui era titolare la sig. V.G.M., con decorrenza dal 1 settembre 2004, applicando al trattamento stipendiale del de cuis tre scatti di anzianità L. n. 336 del 1970, ex art. 2, comma 1 e a corrispondere alla sig.ra V. le conseguenti differenze sui ratei arretrati a decorrere dalla medesima data, oltre gli interessi legali a decorrere dal 15 giugno 2005 e dalla successiva maturazione dei ratei sino a saldo;

h) dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’INPDAP sulle altre domande;

i) dichiarava tenuto e pertanto condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente una somma pari a due annualità dell’ammontare annuo lordo del trattamento pensionistico della ricorrente calcolato alla data del 26 agosto 2004 secondo i criteri di cui al punto precedente e comprensivo della tredicesima mensilità, dedotta la somma di Euro 46.858,10 già percepita, oltre gli interessi legali a decorrere dal 15 giugno 2005 sino al saldo;

j) dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa in ordine alle altre domande;

k) dichiarava il diritto dei ricorrenti all’esonero alla partecipazione alla spesa farmaceutica prevista, con riferimento ai farmaci c.d. Aenerici (rectius equivalenti), di cui al D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 7 convertito con modificazioni nella L. 16 novembre 2001, n. 405, sostituito con il D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 9, comma 5 convertito con modificazioni in L. 8 agosto 2002, n. 179, successivamente modificato dl D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 48, comma 31 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326;

l) dichiarava il diritto dei ricorrenti al patrocinio a totale carico dello Stato per la presente controversia, senza facoltà di rivalsa dello Stato T.D. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 134;

m) rigettava le residue domande;

n) compensava integralmente le spese di lite tra i ricorrenti, la A.S.L. n. (OMISSIS) Genovese, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute;

o) condannava l’INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere allo Stato le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per diritti, Euro 1.250,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA. 6. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione gli originari ricorrenti con tre motivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’interno e il Ministero della Difesa nonchè la prefettura ufficio territoriale del governo di Genova, che hanno proposto anche ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

Altresì resiste con controricorso la parte intimata Inpdap. Al ricorso incidentale i ricorrenti principali hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, artt. 2 e 7. Censurano la sentenza impugnata perchè avrebbe violato la disposizione citata quanto al loro diritto alla ricostituzione della pensione. Sostengono che i tre scatti, cui avevano diritto, andavano applicati sulla pensione percepita dalla vedova al 26 agosto del 2004 e non già sul trattamento stipendiale del coniuge al momento del decesso.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione falsa applicazione della L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 4, e art. 27.

Censurano la sentenza impugnata perchè, avendo essi diritto a due annualità di pensione, non ha tenuto conto dell’adeguamento costante della misura di pensione al trattamento economico in godimento dei lavoratori in attività di corrispondenti posizioni economiche con pari anzianità. Deducono i ricorrenti che il trattamento pensionistico da prendere come base di calcolo delle due annualità è quello percepito alla data di entrata in vigore della L. n. 206 del 2004 ossia all’agosto del 2004, da un pari grado e pari anzianità del coniuge deceduto. Su tale trattamento va poi applicato l’incremento di tre scatti di anzianità e il valore di una mensilità così risultante va moltiplicato per 26 (due annualità comprensive della 13^ mensilità).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. non avendo il tribunale liquidato le spese direttamente a carico dei soccombenti.

2. L’Avvocatura dello Stato, nel costituirsi nell’interesse del Ministero dell’interno, del Ministero della Difesa e della Prefettura di Genova, ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo con cui deduce la violazione falsa applicazione della L. n. 206 del 2005, art. 5.

In particolare censura la sentenza del tribunale di Genova nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Interno a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti un’ulteriore integrazione della speciale elargizione prevista dalla L. n. 206 del 2005, art. 5 (pari a Euro 1455,82), oltre alla rivalutazione e agli interessi. Sostiene che l’importo complessivo da attribuire è di Euro 118.164,00 e non già di Euro 122.531,46; somma che ripartita tra i tre ricorrenti è stata già corrisposta nel corso del giudizio di merito.

3. I giudizi promossi con il ricorso principale e con il ricorso incidentale vanno riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata, non senza affermare l’ammissibilità di entrambi i ricorsi nei confronti di una sentenza di primo grado atteso che la L. 3 agosto 2004, n. 206, art. 12, comma 2, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, prevede che le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

4. Il primo motivo della ricorso principale – che vede come contraddittore l’Inpdap – è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Il beneficio previsto dalla L. n. 206 del 2005, art. 2, comma 1, nella sua originaria formulazione, prevedeva il beneficio di tre scatti di anzianità aggiuntivi nella liquidazione del trattamento pensionistico. Tale beneficio va considerato e calcolato al momento della maturazione della trattamento pensionistico, nella specie di reversibilità, come correttamente ha fatto il giudice di merito. Non trova invece riscontro normativo la pretesa dei ricorrenti di effettuare il computo della trattamento pensionistico calcolato con l’incremento di tre scatti di anzianità al momento della sua effettiva liquidazione e non già al momento della sua maturazione.

Rimane però che il trattamento pensionistico, pur liquidato al momento della sua maturazione (come correttamente ritenuto dal giudice di merito), deve comunque essere costantemente perequato ai sensi della L. n. 206 del 2004, art. 7. Ma tale più favorevole criterio di perequazione nel tempo non implica anche che originariamente il calcolo del trattamento pensionistico andasse fatto – come ritengono i ricorrenti – al momento della sua liquidazione.

5. Parimenti inammissibile è il ricorso principale quanto al secondo ed al terzo motivo, che vede come contraddittore il Ministero della Difesa.

Infatti da una parte deve considerarsi che anche lo speciale beneficio di due anni di ratei di pensione, previsto dalla L. n. 206 del 2004, art 5, comma 4, va calcolato – come correttamente ha ritenuto il giudice di merito – al momento della maturazione del trattamento pensionistico (ossia al momento del decesso dell’appuntato C., trattandosi di pensione di reversibilità), e non già al momento della sua effettiva liquidazione.

D’altra parte va rilevato che la L. 206 del 2004, art. 10 pone una regola speciale facendo carico allo Stato di sopportare le spese di lite; non opera quindi la disposizione di carattere generale dell’art. 91 c.p.c. 5. Inammissibile è anche il ricorso incidentale del Ministero dell’Interno.

La sentenza impugnata, che ha riconosciuto una differenza sulla somma dovuta ai ricorrenti al titolo di speciale elargizione di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 5, comma 1, considera la somma di Euro 200.000,00, come dovuta dal Ministero resistente a titolo di speciale elargizione ai ricorrenti; tiene conto poi della somma già percepita da questi ultimi allo stesso titolo, pari a Euro 87.463,44 (importo questo che costituisce un dato acquisito e pacifico in causa).

Considera quindi la differenza tra tali due importi ritenendola (erroneamente) come pari ad Euro 122.536,56. Invece la differenza tra gli importi suddetti è pari ad Euro 112.536,56. E’ altresì pacifico in causa e non controverso tra le parti che il Ministero dell’Interno abbia corrisposto ai ricorrenti la somma di Euro 118.164,00; somma che è in realtà superiore alla differenza tra i due importi suddetti perchè quest’ultima deve essere incrementata secondo il meccanismo di rivalutazione Istat previsto dalla L. n. 302 del 1990, art. 8.

Non avendo i ricorrenti dedotto un più favorevole coefficiente di rivalutazione, nè avendo la sentenza impugnata predicato ciò, sarebbe effettivamente privo di fondamento l’accertamento di una differenza ulteriormente spettante ai ricorrenti pur dopo il pagamento da parte del ministero dell’interno del suddetto importo di Euro 118.164,00.

Ma ciò in realtà il Ministero ricorrente non censura con il ricorso incidentale giacchè si limita a dedurre – inammissibilmente perchè circostanza estranea alla ratio decidendi – che si deve portare in detrazione quanto già eccepito non in termini di valore nominalistico, ma in termini di valore reale commisurato al potere d’acquisto nel momento in cui si procede alla rideterminazione della differenza spettante.

6. Vanno quindi dichiarati inammissibili sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale.

Sussistono giustificati motivi (reciproca soccombenza) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi principali ed incidentale e li dichiara inammissibili; Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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