Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28682 del 23/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 23/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 23/12/2011), n.28682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI 14,

presso lo studio dell’avvocato PETRILLO GIOVANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PETROZZIELLO ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LA NATIONALE ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 17460-2008 proposto da:

LA NATIONALE ASSICURAZIONI S.P.A., incorporante La Nationale

Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504, presso lo

studio dell’avvocato PIGNATELLI ANTONIO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 93/2007 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

28/05/2007 R.G.N. 46376/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato PIGNATELLI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato G.E., sulla premessa che aveva svolto attività di procuratore ed avvocato in favore della compagnia assicurativa La Nationale assicurazioni s.p.a., poi La Navale per effetto di fusione per incorporazione, nel periodo 1967-1995, per ben centotrentasette giudizi e che non aveva percepito alcun compenso per diciotto di queste cause, mentre per i restanti incarichi aveva ricevuto un compenso professionale inferiore al dovuto, in base alle tariffe professionali, chiedeva la condanna della società al pagamento della somma di L. 19.500.040, somma da rivalutare secondo gli indici Istat.

Dopo un lungo iter processuale, la controversia è pervenuta una prima volta davanti alla Corte di Cassazione, che, con sentenza 22 gennaio 1994 n. 605 ha cassato, sul gravame della società, la decisione del giudice di appello, confermativa di quella di primo grado che aveva accolto per intero le pretese del professionista, in relazione a questioni attinenti alla prescrizione presuntiva ed a quella ordinaria dei crediti azionati.

Intervenuta la sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli quale giudice di rinvio, del 31 agosto 2000, cui il giudizio era stato rinviato per l’esame di questioni conseguenti alla ritenuta insufficienza della motivazione quanto alla efficacia interattiva di tre missive ed alla decorrenza del termine di prescrizione con riguardo alle varie partite creditorie, il rapporto tra le parti veniva qualificato come subordinazione ex art. 409 c.p.c., n. 3, per cui veniva ritenuta applicabile alla fattispecie la prescrizione decennale ed era esclusa ogni efficacia interruttiva alle missive inviate dall’avvocato G. alla società assicuratrice.

La sentenza parziale del giudice d’appello era nuovamente oggetto del ricorso per cassazione e la Corte, con sentenza del 1 giugno 2004 n. 10503, ha respinto i sei motivi di ricorso del G.. Nel giudizio di quantificazione dinanzi al Tribunale di Napoli, quale giudice d’appello, è stato dichiarato il diritto di E. G. ad ottenere dalla società assicuratrice il versamento di Euro 6.578,52, in essa ricompresi interessi e rivalutazione monetaria, ed è stata disposta la condanna della società al pagamento di detta somma, è stata dichiarata inammissibile la istanza di restituzione delle somme già versate a seguito di pignoramento mobiliare dalla società ed, infine, sono state compensate per tre quarti le spese di lite e condannata la società al pagamento del restante quarto in favore del G..

Avverso tale sentenza propongono ricorso principale il G., con cinque motivi, e la società ricorso incidentale con un unico motivo. Quest’ultima ha anche depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

I primi due motivi del ricorso principale – con i quali si censurano i risultati cui è pervenuta la consulenza tecnica d’ufficio e si deduce che la sentenza impugnata, che detta consulenza ha recepito in maniera acritica, risulta affetta da vizio di motivazione e da violazione di legge – risultano inammissibili, perchè portano a rivisitare le circostanze fattuali sulla cui base è stato formulato il giudizio dell’ausiliare del giudice e perchè si denunzia con essi violazione delle tariffe professionali e dei suoi minimi, senza però indicare – contro il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – in maniera specifica quale sia il minimo violato e senza fare riferimento alcuno alla avvenuta – in maniera tempestiva e rituale – prova delle singole voci rispetto alle quali si sono configurate le violazioni (cfr., tra le altre, Cass. 3 novembre 2005 n. 21325, nonchè Cass. 7 agosto 2009 n. 18086). Ed ugualmente devono considerarsi inammissibili il terzo ed il quarto motivo, con i quali si lamenta un errato calcolo – da parte del consulente d’ufficio – degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti ad esso spettanti, senza, però, che siano stati formulati idonei quesiti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. e senza dare indicazioni specifiche – contro il ricordato principio dell’autosufficienza – sui principi e regole giuridiche nonchè sui parametri di liquidazione in concreto disattesi, rilevanti ai fini di una compiuta ed esaustiva deduzione del vizio logico della motivazione.

Con il quinto motivo, il ricorrente principale censura la liquidazione delle spese operata dal giudice d’appello lamentando un vizio di motivazione in ordine alle stesse.

Il motivo non può trovare ingresso in questa sede per essere privo di consistenza giuridica.

Come è noto, il D.Lgs. n. 40 del 2006 e quello successivo D.Lgs. n. 69 del 2010 tendono alla attuazione del principio del giusto processo (art. 11 Cost., comma 1) e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost., comma 2), tanto che, da parte di autorevole dottrina e da parte della giurisprudenza, si è evidenziato come un processo che abbia tempi infiniti non possa essere di per sè giusto. Una delle norme tese a consentire il raggiungimento di detta finalità è l’art. 384 c.p.c., riscritto dall’art. 12 del suddetto D.Lgs. n. 40, che, nel disposto del comma 2, dopo l’incipit – “La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto stabilito dalla Corte” – aggiunge “ovvero decide la causa nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”. Dalla semplice lettura del dato normativo è agevole dedurre che nei casi – come quello in esame – in cui il giudice di legittimità rilevi che non vi è la necessità di accertamenti sui fatti di causa e, conseguentemente, la fattispecie sottoposta al suo esame possa essere decisa in base alle norme di diritto evocate dalle parti, deve decidere anche sul merito e deve decidere – poichè diversamente violerebbe in radice il fine della “ragionevole durata del processo – anche sulle spese dell’intero processo, comprensive, quindi, anche di quelle dei singoli giudizi (di merito e di legittimità), in cui l’intero processo si è articolato.

Corollario di quanto ora esposto è che le parti che censurano in cassazione, a fronte di un di un dispositivo di incerta (o impossibile) interpretazione sul punto, la liquidazione delle spese dell’intero processo operata dal giudice d’appello come giudice di rinvio, devono sottoporre all’esame del giudice di legittimità, al fine di non prolungare ulteriormente i tempi del processo – spesso già lunghi come nel caso di specie, in cui la controversia è già pervenuta per ben due volte all’esame di questa Corte di Cassazione l’intero quadro della vicenda processuale, dapprima ricapitolando succintamente le singole statuizioni sulle spese dei diversi gradi di giudizio, in relazione alle quali si lamentano errori per violazione del principio della soccombenza, o per una errata applicazione della compensazione delle stesse. Tutto ciò implica che le censure non possono limitarsi ad una generica denunzia di contraddittoria motivazione o di una mera e non precisata violazione di principi di diritto il che richiede a sua volta che l’intera vicenda processuale venga seppure succintamente richiamata nella sua interezza e che successivamente ogni motivo di doglianza venga concluso, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. E’ opportuno al riguardo rimarcare come la giurisprudenza abbia statuito: che il quesito di diritto debba far comprendere dalla sola sua lettura quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, sia la regola da applicare (cfr. Cass. 14 gennaio 2011 n. 774); che è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunziano, con un articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e vizi di motivazione, a condizione, però, che esso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare in relazione a quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (cfr. Cass. 31 marzo 2009 n. 7770), e che, pertanto, non è consentito in un solo motivo di impugnazione articolare denunzie di violazione di legge e di vizio di motivazione con la formulazione di un unico quesito di diritto incapace come tale di riassumere esaustivamente ed autonomamente le questioni da decidere e la regola da applicare. Principi questi che non hanno trovato applicazione nel caso di specie.

Il ricorso incidentale censura, seppure per ragioni distinte ed opposte da quelle contenute nel principale, la liquidazione delle spese del processo operata dal giudice del rinvio. Detto ricorso è inammissibile per non contenere una chiara esposizione di quei dati fattuali e di quelle questioni di diritto, che potevano dare ingresso in questa sede di legittimità, – attraverso la formulazione di quesiti rispettosi dei principi di cui all’art. 366 bis c.p.c. – all’esame della domanda della parte ricorrente consentendo così una consequenziale risposta alla stessa, capace di risolvere la controversia.

Ricorrono giusti motivi – data la natura della controversia ed il rigetto del ricorso principale e la inammissibilità di quello incidentale – per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2011

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